Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22566 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 19/09/2017, dep.27/09/2017),  n. 22566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30030-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.G., M.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 152/2009 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

TARANTO, depositata il 04/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/09/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. M.G. e M.P. impugnavano l’avviso di liquidazione emesso dall’agenzia delle entrate per l’imposta di donazione ed Invim, relative all’atto di donazione registrato il 3 ottobre 1986, assumendo che la sentenza della commissione tributaria provinciale di Taranto numero 84/01/03 pronunciata il 6 febbraio 2003 e depositata il 6 marzo 2003, passata in giudicato, sulla cui base era stato emesso l’avviso di liquidazione impugnato, era nulla in quanto l’avviso di trattazione del ricorso e la comunicazione del dispositivo della sentenza erano stati notificati presso un indirizzo erroneo. Conseguentemente i contribuenti non avevano avuto notizia dello svolgimento del processo e della conseguente pronuncia della sentenza. La commissione tributaria provinciale di Taranto rigettava il ricorso. Proposto appello da parte dei contribuenti, la commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, lo accoglieva sul rilievo che la sentenza indicata dai ricorrenti doveva ritenersi nulla per la mancata comunicazione della trattazione del ricorso, per il che la nullità della sentenza stessa si rifletteva sull’atto di liquidazione che ne era la conseguenza immediata. Rilevava, poi, la CTR che gli ulteriori rilievi svolti dai contribuenti per affermare l’illegittimità dell’avviso di accertamento originario erano fondati.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato ad un motivo. I contribuenti non si sono costituiti in giudizio.

3. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 17 e 49 ed all’art. 327 c.p.c.. Sostiene che, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, i contribuenti avrebbero dovuto comunicare il cambiamento di residenza alla segreteria della commissione ed alle parti costituite e che, non essendo ciò avvenuto, la notifica dell’avviso di trattazione effettuato mediante affissione all’albo della segreteria della commissione era da ritenersi rituale. Conseguentemente la sentenza numero 84/01/03 era valida in quanto sia l’avviso di trattazione che la comunicazione del dispositivo erano stati ritualmente notificati. Inoltre si doveva considerare che era decorso il termine annuale di decadenza previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

Osserva la Corte che il ricorso è fondato. Invero la Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare il principio secondo cui nel processo tributario la nullità derivante dall’omessa od irregolare comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza (o della camera di consiglio) può essere fatta valere solo impugnando tempestivamente la sentenza conclusiva del giudizio, ovvero proponendo l’impugnazione tardiva nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 327 c.p.c.. In mancanza, la sentenza acquista efficacia di giudicato, e la nullità di essa non può essere fatta valere nei giudizi di impugnazione degli ulteriori atti consequenziali emanati dall’erario sulla base della sentenza ormai passata in giudicato” (Cass. n. 6692 del 2015; Cass. n. 12069 del 2010; Cass. n. 24575 del 2010; Cass. n. 19248 del 2014). Ed inoltre la decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile laddove la parte si dolga dell’omessa comunicazione della data di trattazione dell’udienza e/o della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all’art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte della cancelleria medesima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa (Cass. n. 5946 del 08/03/2017). Ha errato, perciò, la CTR nel ritenere che la sentenza, sulla cui base era stato emesso l’avviso di liquidazione impugnato, fosse nulla e che, per tale ragione, fosse nullo anche l’avviso stesso, posto che le ragioni addotte a sostegno della nullità non avevano formato oggetto di impugnazione della sentenza stessa. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario dei contribuenti va rigettato. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti per gli esiti alterni delle vicende processuali e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario dei contribuenti. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna i ricorrenti a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali di questo giudizio, spese che liquida in complessivi Euro 1.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’udienza camerale, il 19 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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