Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22566 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. II, 16/10/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 16/10/2020), n.22566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 27531/16) proposto da:

CURATELA DEI FALLIMENTI della (OMISSIS) e A.R. s.n.c., in

persona del Curatore pro tempore (P.I.: (OMISSIS)), nonchè dei soci

illimitatamente responsabili T.G., e A.R.,

rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in

calce al ricorso, dall’Avv. Giovanni Battista Coa, ed elettivamente

domiciliata presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Fabio, in Roma, v.

Vicenza, n. 26;

– ricorrente principale –

contro

M.F., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in

virtù di procura speciale in calce al controricorso (contenente

ricorso incidentale), dall’Avv. Lorenzo Salvatore Infantino, ed

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Carmelo

Fabrizio Ferrara, in Roma, v. Sesto Fiorentino, n. 41;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1206/2016

(depositata il 21 giugno 2016);

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26 giugno 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con atto di citazione del 1 giugno 2007 il sig. M.F. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, la Curatela del fallimento della (OMISSIS) s.n.c. chiedendo l’accertamento del suo diritto di proprietà indiviso sullo spazio interno condominiale, confinante con l’edificio di (OMISSIS), sul presupposto di averlo acquistato, come pertinenza condominiale, unitamente alle due unità abitative ubicate nel fabbricato, con atto di compravendita stipulato per notar Ma. il 19 luglio 1963 e, in ogni caso, per effetto dell’usucapione maturata nella sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 1158 e 1159 c.c..

Nella costituzione della convenuta Curatela della citata società (la quale eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere l’area di proprietà esclusiva del socio T.G., instando, in ogni caso, per il rigetto della domanda) e con la chiamata in causa (autorizzata dal Tribunale) della Curatela del fallimento del socio T.G., l’adito Tribunale, con sentenza n. 5323/2011, respingeva la suddetta domanda.

2. Interposto appello da parte del M., a cui resisteva la citata Curatela della (OMISSIS) (nel mentre la Curatela del fallimento di T.G. rimaneva contumace), la Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 1206/2016 (depositata il 21 giugno 2016), in parziale riforma dell’impugnata decisione, dichiarava che M.F. era comproprietario dello spazio interno adiacente l’edificio di (OMISSIS), prospiciente su (OMISSIS) e adibito a parcheggio dei condomini, iscritto al N.C.T. del Comune di Palermo, al foglio di mappa n. (OMISSIS), p.lla (OMISSIS), regolando, inoltre, le complessive spese processuali.

A fondamento dell’adottata pronuncia la Corte palermitana, dopo aver accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Curatela del Fallimento (OMISSIS) (non essendo compreso il bene dedotto in controversia tra quelli acquisiti all’attivo fallimentare della società), rilevava che dal titolo di acquisto del M., interpretato nella sua complessità ed applicato il canone ermeneutico di cui all’art. 1363 c.c., si evinceva che, effettivamente, le parti avevano espresso la volontà di ricomprendere nel trasferimento della proprietà dei due appartamenti (pacificamente comprati dall’appellante) anche quegli spazi necessari all’uso del godimento degli stessi e, quindi, pure, a titolo di comproprietà, gli spazi pertinenziali adibiti a parcheggio.

3. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la Curatela dei Fallimenti della (OMISSIS) e A.R. s.n.c., nonchè dei soci illimitatamente responsabili T.G. e A.R..

L’intimato M.F. ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale basato su due motivi, illustrato da memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il suo primo motivo la ricorrente principale ha denunciato – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, in ordine alla ritenuta erroneità della statuizione del giudice di appello sulle pretese del M. malgrado lo stesso non avesse mai provveduto a convenire in giudizio, quale unico soggetto legittimato passivo, la Curatela del fallimento di T.G..

2. Con la seconda doglianza la ricorrente principale ha dedotto – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1117 e 1363 c.c., nonchè dell’art. 116 c.p.c., avuto riguardo all’accertato diritto di comproprietà in capo al M. degli spazi oggetto di causa.

3. Con il suo terzo motivo la ricorrente principale ha prospettato – con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1141,1158,1163 e 2697 c.c., oltre che dell’art. 116 c.p.c., nella parte in cui, con l’impugnata sentenza, era stato ritenuto che il M. avesse, comunque, maturato il diritto all’acquisto per usucapione del bene controverso, nella sussistenza anche delle condizioni del “corpus” e dell'”animus possidendi”.

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale formulato dal M.F. risulta denunciata – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 148, comma 3 (c.d. L. Fall.) e degli artt. 100,101 e 102 c.p.c., nella parte in cui, con la decisione oggetto del ricorso, la Corte di appello aveva dichiarato il difetto di legittimazione della curatela del Fallimento della s.n.c. (OMISSIS).

5. Con il suo secondo motivo il citato ricorrente incidentale ha dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – la violazione dell’art. 91 c.p.c., in riferimento del R.D. n. 267 del 1942, suddetto art. 148, comma 3, nella parte in cui la Corte territoriale aveva condannato esso ricorrente alla rifusione delle spese a favore della Curatela del Fallimento della s.n.c. (OMISSIS), malgrado la stessa dovesse considerarsi – per quanto denunciato con il primo motivo legittimata passiva rispetto alla domanda originaria introdotta da esso M..

6. Rileva il collegio che il primo motivo del ricorso principale non è fondato ed è, perciò, da rigettare perchè – per quanto rilevato anche dal controricorrente (e ricorrente incidentale) – il contraddittorio era già stato esteso nel giudizio di primo grado nei confronti della Curatela del fallimento del socio T.G. (in virtù della sua chiamata in causa a seguito di autorizzazione giudiziale), la quale risulta evocata anche in appello, rimanendovi contumace, come dichiarato nell’impugnata sentenza.

7. La seconda censura formulata dai ricorrenti principali è inammissibile e, comunque, infondata perchè, in effetti, la stessa si risolve – solo formalmente – nella deduzione della violazione dell’art. 1363 c.c. e dell’art. 1117 c.c. (essendo chiaramente fuori luogo l’addotta violazione dell’art. 116 c.p.c.), nel mentre con essa si sollecita, in realtà, una rivalutazione di merito sulle risultanze dei titoli dai quali la Corte di appello ha adeguatamente desunto la condominialità dello spazio oggetto di contestazione (con particolare riferimento alle clausole ricomprese negli artt. 8, 9 e 13, dell’atto di acquisto, specificamente richiamate ed analizzate). Va, altresì, evidenziato come lo stesso giudice di secondo grado abbia legittimamente valorizzato anche il disposto dell’art. 1117 c.c. (nel testo, “ratione temporis” applicabile nella fattispecie, previgente alla sua sostituzione intervenuta per effetto della L. n. 2020 del 2012, art. 1, comma 1), con riferimento al quale la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 5846/2006 e Cass. n. 13879/2010) ricomprendeva tra i beni comuni anche i cortili svolgenti la funzione di spazi destinati a parcheggio (le cui aree sono ora espressamente previste dal novellato art. 1117 c.c., come oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio condominiale).

8. La terza censura del ricorso principale (riferito alla rilevata – da parte della Corte palermitana – fondatezza “ad abundantiam” anche del motivo relativo al dedotto acquisto per usucapione) è da ritenersi assorbito (in senso improprio) per effetto del sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente in dipendenza del rigetto del precedente motivo (cfr. Cass. n. 28663/2013 e Cass. n. 28995/2018), dal quale è conseguita la conferma della fondatezza della domanda del M. in relazione al titolo condominiale rimasto accertato in suo favore.

9. Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato perchè la Corte di appello ha legittimamente accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Curatela del fallimento della (OMISSIS) e A.R. sul presupposto che il bene dedotto in giudizio non fosse ricompreso tra quelli acquisiti all’attivo del fallimento di detta società.

A tal proposito la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 22279/2017) ha, infatti, statuito che in ipotesi di fallimento di una società di persone e dei soci illimitatamente responsabili (L. Fall., art. 147), il curatore del fallimento sociale non ha legittimazione processuale nelle controversie coinvolgenti la massa attiva personale del fallimento del socio che abbia ad oggetto diritti che già spettavano al fallito.

10. Anche la seconda doglianza addotta con il ricorso incidentale è, consequenzialmente alla reiezione della prima, da rigettare poichè, per effetto della soccombenza del M. sulla questione specifica del difetto di legittimazione della Curatela del fallimento della (OMISSIS) s.n.c., lo stesso è stato legittimamente condannato alla spese in favore di detta Curatela.

10. In definitiva, entrambi i ricorsi devono essere respinti e, in virtù della reciproca soccombenza delle parti, le spese di questo giudizio vanno integralmente compensate.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento – da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i ricorsi a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento – da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i ricorsi a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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