Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22566 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 10/09/2019), n.22566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5246-2018 proposto da:

A.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO GILARDONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), PROCURA GENERALE presso la CORTE

di CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 14603/2017 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato il 13/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2019 dal Presidente Relatore Dott. FRANCESCO

ANTONIO GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Brescia, con il decreto n. 879 del 2017 (pubblicato il 13 dicembre 2017) ha respinto il ricorso proposto dal sig. A.J., cittadino della Nigeria ((OMISSIS)), avverso il provvedimento negativo del Ministero dell’Interno Commissione territoriale di (OMISSIS) che non aveva accolto le richieste di protezione internazionale e il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Tribunale, inquadrata la domanda nell’ambito del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, (come introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni nella L. n. 46 del 2017), entrato in vigore il 18 agosto 2017, ha disatteso le eccezioni preliminari proposte e ha escluso che ricorressero i presupposti per la concessione delle richieste forme di protezione.

Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione articolato in plurimi motivi: a) con un primo gruppo di essi, eccepisce l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, (come introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni nella L. n. 46 del 2017); b) con l’ultimo di essi lamenta la mancata concessione della protezione sussidiaria, in considerazione della situazione dell'(OMISSIS) secondo i reports solo superficialmente acquisiti ed analizzati dalla Corte territoriale.

Il Ministero non ha svolto difese.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

Il ricorso deve essere respinto.

Le censure del primo gruppo sono, oltre che inammissibili, manifestamente infondate secondo quanto questa Corte ha già affermato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17717 del 2018) (E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale: a) del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, conv. con modifiche in L. n. 46 del 2017, per difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza poichè la disposizione transitoria – che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime; b) per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, poichè il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte; c) del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, relativa all’eccessiva limitatezza del termine di trenta giorni prescritto per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale, poichè la previsione di tale termine è espressione della discrezionalità del legislatore e trova fondamento nelle esigenze di speditezza del procedimento.).

Le censure di merito sono altresì inammissibili poichè, con riferimento alla protezione sussidiaria ed ai pericoli di rientro nell'(OMISSIS), si risolvono in una richiesta di riesame del materiale raccolto ex officio dai giudici, nell’ulteriore richiesta integrativa e nella loro rivalutazione.

Alla reiezione del ricorso non segue nè una disciplina delle spese processuali (non avendo il Ministero svolto attività difensiva) nè la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, avendo il ricorrente conseguito l’ammissione al PASS.

P.Q.M.

La Corte:

Respinge il ricoro.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1 sezione civile, il 7 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019

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