Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22566 del 07/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/11/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 07/11/2016), n.22566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27498 – 2015 R.G. proposto da:

B.G., – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso giusta

procura speciale a margine del ricorso per regolamento di competenza

dall’avvocato Francesca Gallio ed elettivamente domiciliato in Roma,

alla via Aureliana, n. 2, presso lo studio dell’avvocato Elettra

Bruno;

– ricorrente –

contro

BR.PA., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in

Vicenza, alla Contrà Porti n. 38, presso lo studio dell’avvocato

Roberto Pesavento, che lo rappresenta e difende giusta procura

speciale in calce alla memoria ex art. 47 c.p.c., u.c.;

– resistente –

Avverso l’ordinanza del 15.10.2015 del g.i. del tribunale di Vicenza

nell’ambito del procedimento iscritto al n. 5840/2010 R.G.;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 19 luglio

2016 del consigliere don. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto cassarsi

l’ordinanza impugnata.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto in data 26.7.2010 B.G. citava a comparire innanzi al tribunale di Vicenza la madre, D.F.R., ed il fratello, Br.Pa..

Chiedeva, tra l’altro, annullarsi ovvero dichiararsi l’invalidità del testamento olografo del padre, B.D., dichiararsi aperta la successione legittima e farsi luogo allo scioglimento della comunione ereditaria; in subordine, ritenuta eventualmente la validità del testamento, chiedeva accertarsi la lesione della quota di legittima ad egli riservata, disporsene, conseguentemente, la reintegrazione e procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria; chiedeva in ogni caso condannarsi il fratello Paolo a rendere il conto della gestione dell’azienda agricola, a pagare un’indennità per l’uso esclusivo dei beni caduti in successione. a restituire la somma – per la quota ad egli attore spettante – indebitamente prelevata dal deposito titoli aperto presso la filiale di (OMISSIS) di Unicredit e a conferire in collazione la somma di Euro 66.600,00 prelevata dal conto corrente intestato al de cuius.

Si costituiva D.F.R..

Si costituiva Br.Pa.; si opponeva, tra l’altro. al rilascio dei beni, attesa la sua veste di coltivatore diretto ed affittuario ai sensi della L. n. 203 del 1982, art. 49 dei beni caduti in successione e precisava che, “in caso di contestazione della costituzione del rapporto agrario, (…) avrebbe agito avanti alla Sezione Agraria competente per territorio” (così ricorso, pag. 6).

Con sentenza non definitiva n. 203/2013 il tribunale adito rigettava la domanda di annullamento ovvero di declaratoria di invalidità del testamento.

Indi, riassunto il giudizio interrotto a seguito della morte di D.F.R., con ordinanza del 15.10.2015 il g.i. riteneva che l’esito della controversia pendente dinanzi alla sezione agraria del medesimo tribunale vicentino fosse pregiudiziale rispetto alla decisione di talune delle domande esperite da B.G. e, quindi, sospendeva il giudizio in attesa del passaggio in giudicato della decisione relativa al giudizio innanzi alla sezione agraria.

Avverso tale ordinanza B.G. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza; ha chiesto cassarsi l’ordinanza impugnata e disporsi la prosecuzione del giudizio pendente innanzi al tribunale di Vicenza con ogni conseguente statuizione e con il favore delle spese.

Br.Pa. ha depositato scrittura difensiva: ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c.; l’insussistenza di pregiudizialità – dipendenza.

Adduce preliminarmente che “il convenuto non ha svolto una domanda diretta ad ottenere la sospensione del giudizio e nemmeno ha prodotto documentazione diretta ad accertare le domande oggetto del giudizio avanti le sezioni specializzate” (così ricorso, pagg. 8 – 9); che il giudice a quo ha sospeso il giudizio sulla scorta della mera produzione operata dal convenuto della copia della raccomandata a.r. spedita di Vicenza ai sensi della L. n. 203 del 1982, art. 46.

Adduce comunque che nessun rapporto di pregiudizialità – dipendenza sussiste tra il giudizio innanzi al tribunale ordinario ed il giudizio innanzi alla sezione agraria, concernente l'”accertamento di un contratto o comunque di un rapporto di natura agraria avente per oggetto una parte dei beni del de cuius, (…) oggetto (…) di semplice eccezione in senso stretto” (così ricorso, pag. 10); che invero “l’asserita esistenza sui beni oggetto di divisione (…) della titolarità di un contratto di affitto agrario (…) non pregiudica in alcun modo nè l’accertamento della proprietà comune nè quello (…) delle relative quote. nè l’eventuale divisione in natura dei beni” (così ricorso, pagg. 10 – 11); che il rapporto di pregiudizialità – dipendenza va disconosciuto anche con riferimento alla domanda di rilascio, peraltro mai formalizzata dal convenuto.

Adduce infine che il convenuto non ha mai formalizzato nel giudizio asseritamente pregiudicato “nè la domanda di sospensione. nè la domanda di accertamento della sussistenza del rapporto agrario” (così ricorso, pag. 12).

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

E’ sufficiente ribadire, per un verso, l’insegnamento di questa Corte alla cui stregua l’art. 295 c.p.c., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione “dipenda” dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità fra due emanande statuizioni e quindi, coerentemente con l’obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non ad un mero collegamento fra diverse statuizioni per l’esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, ma ad un collegamento per cui l’altro giudizio (civile, penale o amministrativo), oltre a investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico – giuridico. la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l’esito della causa da sospendere, deve essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti (cfrò. Cass. (ord.) 3.10.2012, n. 16844, cfr. altresì Cass. (ord.) 11.1.2012, n. 170, secondo cui l’ipotesi della sospensione necessaria del processo, che non sia imposta da una specifica disposizione di legge, ha per fondamento non solo l’indispensahilità logica dell’antecedente, avente carattere pregiudiziale nel senso che la definizione della relativa controversia si ponga come momento ineliminabile del processo logico della causa dipendente, prendendo questa contenuto anche da quanto affermato con la pronuncia sulla controversia pregiudiziale, ma anche l’indispensabilità giuridica, nel senso che l’accertamento dell’antecedente logico venga postulato con effetto di giudicato per modo che possa eventualmente verificarsi conflitto tecnico di giudicati; nella specie questa Corte ha escluso che ricorresse tale ipotesi, nel caso in cui il comodante abbia agito per ottenere il rilascio dell’immobile e il comodatario abbia a sua volta promosso giudizio tendente all’accertamento dell’acquisto a suo favore della proprietà dell’immobile per usucapione).

E’ sufficiente ribadire, per altro verso, l’insegnamento di questa Corte alla cui stregua, ove sia stata proposta al tribunale una domanda di divisione ereditaria relativa ad un fondo ed il convenuto abbia avanzato, fra l’altro, domanda riconvenzionale di accertamento dell’esistenza sul fondo stesso di un contratto di affitto agrario, la rimessione della domanda riconvenzionale alla sezione specializzata agraria non giustifica, di per sè, l’automatica sospensione. ai sensi dell’art. 295 c.p.c., del giudizio di divisione; infatti, un problema di pregiudizialità dell’accertamento del rapporto agrario si può porre soltanto con riferimento al momento in cui dovessero essere adottate disposizioni conseguenti all’accertamento del modo della divisione, tali da comportare l’estromissione del convidente risultato affittuario dal lotto a lui assegnato in sede di divisione (cfr. Cass. (ord.) 13.8.2010, n. 18673).

Su tale scorta è ben evidente nel caso de quo, pur a prendere atto della pendenza dinanzi alla sezione specializzata agraria del tribunale di Vicenza della controversia agraria promossa da Br.Pa. (cfr. al riguardo memoria ex art. 47 c.p.c., u.c., pagg. 2 3), che non si prospetta nella fattispecie la sussistenza di quel vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità postulato come necessario alla stregua dei summenzionati insegnamenti. E ciò tanto più che un problema di pregiudizialità dell’accertamento del rapporto agrario potrebbe prospettarsi unicamente qualora dovessero essere adottate in sede di divisione disposizioni destinante a incidere sulla posizione di coltivatore diretto e affittuario dedotta da Br.Pa..

In accoglimento del ricorso, pertanto, va cassata l’ordinanza del 15.10.2015, assunta dal g.i. del tribunale di Vicenza nell’ambito del procedimento iscritto al n. 5840/2010 R.G. e con la quale il medesimo procedimento è stato sospeso.

Le parti vanno, conseguentemente, rimesse dinanzi al tribunale di Vicenza nel termine di legge anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

L’accoglimento del ricorso fa sì che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13 medesimo D.P.R., comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza del 15.10.2015. assunta dal g.i. del tribunale di Vicenza nell’ambito del procedimento iscritto al n. 5840/2010 R.G. e con la quale il medesimo procedimento è stato sospeso; rimette le parti dinanzi al tribunale di Vicenza nel termine di legge anche ai tini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità: dà atto che non sussistono i presupposti perchè. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13 medesimo D.P.R., comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. sesta civ. – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2016

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