Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22565 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 10/09/2019), n.22565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5079-2018 proposto da:

D.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 6,

presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA COSTA, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO GURRADO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS),

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI POTENZA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 402/2017 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 26/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2019 dal Presidente Relatore Dott. FRANCESCO

ANTONIO GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Potenza ha confermato la decisione adottata dal Tribunale di quella stessa città che aveva ha respinto il ricorso proposto dal sig. D.Y., cittadino del Mali, avverso il provvedimento negativo del Ministero dell’Interno – Commissione territoriale di (OMISSIS), che non aveva accolto sia le richieste di protezione internazionale che il permesso di soggiorno per motivi umanitari, invocati sulla base di una vicenda personale secondo la quale egli aveva subito l’appropriazione dei propri terreni da parte di altri familiari dopo la morte del padre, con la conseguente sua necessità di abbandonare i luoghi di origine.

Secondo il giudice del gravame, la asserita persecuzione era in realtà un episodio legato all’invidia per un differenziale di ricchezza, in un quadro territoriale stimato (alla luce di precisi reports internazionali) come difettoso delle situazioni di pericolo di danno grave.

Avverso tale provvedimento ricorre il sig. D.Y. con tre mezzi con i quali lamenta vizi motivazionali e plurime violazioni di legge.

Il Ministero non ha svolto difese.

Il Collegio NON condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

L’intero ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

E cioè non solo i primi due motivi, da esaminare congiuntamente, e con i quali s’invoca la violazione della Conv. di Ginevra e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5 e 14, atteso che le doglianze, sia sotto le censure di difetto di motivazione (che è invece presente) che sotto le apparenze di violazioni di legge, tendono ad una inammissibile richiesta di riesame delle risultanze e alla rivalutazione degli elementi emersi nel corso della fase di merito (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 2014).

Ma anche il terzo mezzo, in quanto la doglianza di difetto assoluto di motivazione sulla richiesta di riesame della proposta domanda subordinata di protezione umanitaria, ha ricevuto una, per quanto sintetica, motivata ragione di diniego (in relazione al rapporto tra la vicenda personale e alla condizione del Mali, reputate non preclusive di un suo ritorno in Patria).

Alla inammissibilità del ricorso non segue nè una disciplina delle spese processuali (non avendo il Ministero svolto attività difensiva) nè la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, avendo il ricorrente conseguito l’ammissione al PASS.

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1 sezione civile, il 7 giugno 2019.

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