Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22565 del 10/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2021, (ud. 25/05/2021, dep. 10/08/2021), n.22565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8109/2015 R.G. proposto da:

F.P.L., rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Vicari,

elett. dom. presso lo studio dell’avv. Daniele Santosuosso, in Roma,

via G. G. Porro 15;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 4367/14, depositata il 12 agosto 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021

dal Consigliere Dott. Novik Adet Toni.

 

Fatto

PREMESSO

CHE:

– Con sentenza n. 4367/2014, emessa in data 10 giugno 2014, depositata il 12 agosto successivo, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (CTR) ha accolto l’appello proposto dall’agenzia delle entrate avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Milano (CTP) che aveva parzialmente accolto il ricorso di F.P.L., titolare dell’omonima impresa individuale, avverso l’avviso di accertamento emesso per il periodo di imposta 2006;

– la controversia, scaturente dal PVC redatto dalla Guardia di Finanza all’esito di verifica presso l’azienda del contribuente, esercente attività di bar-tabaccheria, ha ad oggetto l’accertamento induttivo (D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39-41 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 5) del maggior reddito di impresa di Euro 168.449,00 ai fini Irpef ed Irap e il recupero di Euro 4338,00 per Iva, derivante dall’aliquota del 20% applicata dal contribuente sulle somministrazioni di alimenti e bevande in luogo del 10%; sono state applicate le conseguenti sanzioni;

– la CTP confermava l’accertamento solo relativamente alla errata applicazione dell’aliquota Iva;

– la CTR al contrario ha ritenuto che le scritture contabili del contribuente non fossero attendibili (quanto a mancata specificazione del dettaglio delle rimanenze finali delle merci, mancata produzione della distinta per la compilazione dell’inventario, omissione dei ricavi, omessa conservazione dei documenti contabili relativamente alle fatture derivanti dai rapporti intrattenuti con la Magic Mastic S.r.l., in regolare denuncia di aggi/ricavi generi di monopolio, valori bollati, giochi) ed ha confermato i maggiori ricavi accertati;

– il contribuente ricorre per cassazione con un motivo, illustrato con memoria, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con l’unico motivo di ricorso, il contribuente denuncia la “Nullità della sentenza impugnata (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4)”: premesso che, secondo la CTR, l’attività di impresa sarebbe stata connotata da irregolare tenuta della contabilità, errata contabilizzazione di elementi positivi e negativi del reddito, erronea indicazione degli aggi/ricavi, si afferma che la sentenza impugnata “appare nulla, in quanto priva di motivazione o comunque connotata da motivazione insufficiente e comunque contraddittoria (nei termini illustrati: vale a dire insanabile contrasto tra le argomentazioni a sostegno del deciso), relativamente a tutti e tre gli argomenti svolti e, dunque, al ragionamento nel suo complesso”; ad avviso della parte ricorrente, seppure le irregolarità riscontrate legittimavano l’utilizzo del metodo induttivo di ricostruzione della contabilità, altrettanto legittima era la contabilizzazione degli elementi positivi e negativi di reddito, in base ai ricavi e costi, e non per aggi; in tal senso si era espresso il giudice di primo grado ed erano stati indicati precedenti giurisprudenziali e provvedimenti amministrativi, questi tutti ignorati dal giudice di secondo grado;

– la censura è inammissibile;

– va ribadito che secondo l’insegnamento di questa Corte, “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016; conf. Cass. n. 1756 del 2006, n. 16736 del 2007, n. 9105 del 2017, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento);

– pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;

– tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, mentre tale vizio resta escluso con riguardo alla valutazione delle circostanze in senso difforme da quello preteso dalla parte (Cass. 8 gennaio 2009, n. 161; Cass. Sez. U, 21 dicembre 2009, n. 26825);

– nel caso in esame, la sentenza non merita censura perché la CTR ha preso in esame i punti sottoposti con i motivi di gravame ed ha esposto in maniera intelligibile e completa le ragioni della decisione di riforma sia quanto alla mancata registrazione di fatture, sia quanto alla contabilizzazione degli aggi, ricavati da una attenta e puntuale verifica dalla documentazione ufficiale dei Monopoli e dei gestori; si può dunque affermare che la motivazione della sentenza medesima superi la soglia del c.d. “minimo costituzionale”;

– il ricorso va quindi respinto; le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.600, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021

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