Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22565 del 07/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/11/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 07/11/2016), n.22565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17161 – 2015 R.G. proposto da:

V.L., – c.f. (OMISSIS) – V.G. – c.f. (OMISSIS) –

V.M.R. – c.f. (OMISSIS) – rappresentati e difesi

giusta procura speciale a margine del ricorso per regolamento di

competenza dall’avvocato Antonio Scotti Galletta e dall’avvocato

Marco Scotti Galletta ed elettivamente domiciliati in Roma, presso

la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrenti –

contro

S.C., – c.f. (OMISSIS) S.V. – c.f. (OMISSIS)

– S.A. – c.f. (OMISSIS) – (quali eredi di

V.A.), rappresentati e difesi. giusta procura speciale a margine

della memoria ex art. 47 c.p.c., u.c., dall’avvocato Sergio Nitrato

Izzo ed elettivamente domiciliati in Napoli, alla Riviera di Chiaia,

n. 215;

– resistenti –

Avverso l’ordinanza dei 30.5/3.6.2015 del g.i. del tribunale di Torre

Annunziata nell’ambito del procedimento iscritto al n. 1799/2001

R.G.;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 19 luglio

2016 del consigliere doti. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

annullarsi l’ordinanza impugnata.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto notificato in data 15.10.2001 C., V. ed S.A. citavano a comparire innanzi al tribunale di Torre Annunziata, L., G. e V.M.R..

Esponevano che, quali credi di V.A., erano comproprietari unitamente ai convenuti del terreno in (OMISSIS), alla contrada (OMISSIS), in catasto al fol. (OMISSIS), part. (OMISSIS); che il fondo era pervenuto alla loro genitrice in comunione con le sorelle G. e M.R. e con il fratello L. in virtù di donazione del 18.10.1993.

Chiedevano farsi luogo allo scioglimento della comunione.

Costituitisi. i convenuti non si opponevano alla divisione; deducevano tuttavia che il cespite non era comodamente divisibile e. quindi, formulavano istanza congiunta di attribuzione dell’intero immobile con addebito dell’eccedenza.

Espletata c.t.u., acquisiti i chiarimenti richiesti all’ausiliario, con sentenza non definitiva del 5.12.2014 l’adito tribunale dichiarava l’indivisibilità del terreno.

All’udienza del 20.2.2015 i convenuti reiteravano la richiesta di attribuzione congiunta dell’intero cespite e gli attori chiedevano farsi luogo alla sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. sino “all’esito del giudizio di appello che si riservavano di proporre” (così ricorso, pag. 3).

Con ordinanza dei 30.5/3.6.2015 del g.i. faceva luogo alla sospensione del giudizio in attesa della decisione della corte d’appello.

Evidenziava – il g.i. – che se, da un canto, “la unitarietà del processo divisionale e la conseguente improspettabilità nella specie di un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico – giuridico non possono far propendere per la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.” (così ordinanza impugnata), dall’altro, era stata emessa sentenza parziale di indivisibilità, e non era stata ancora disposta la vendita, sicchè risultava opportuno ricorrere all’istituto della sospensione facoltativa (…) in attesa della decisione dell’appello – (così ordinanza impugnata).

Avverso tale ordinanza L., G. e V.M.R. hanno proposto ricorso per regolamento necessario di competenza: hanno chiesto cassarsi l’ordinanza impugnata e disporsi la prosecuzione del giudizio pendente innanzi al tribunale di Torre Annunziata con ogni conseguente statuizione e con il favore delle spese.

C., V. ed S.A. hanno depositato scrittura difensiva; hanno chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

Con l’unico motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c..

Adducono che il giudice a atto ha dato corpo ad un abnorme ipotesi di sospensione facoltativa; che invero unicamente la corte d’appello, giudice di secondo grado, avrebbe potuto disporre la sospensione ai sensi dell’art. 283 c.p.c..

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

E’ fuor di dubbio che nella fattispecie non vi fosse margine, siccome del resto riconosce lo stesso giudice a quo, per far luogo alla sospensione ex art. 295 c.p.c..

E’ fuor di dubbio, altresì, che nella fattispecie non vi fosse margine per far luogo alla sospensione ex art. 337 c.p.c., comma 2.

Tanto – con riferimento ad ambedue le ipotesi testè menzionate – sulla scorta dell’insegnamento di questa Corte alla cui stregua, nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza o al giudice dichiarato competente, l’unica possibilità di sospensione di quest’ultimo giudizio è quella su richiesta concorde delle parti, ai sensi dell’art. 279 c.p.c., comma 4, che trova applicazione anche nel caso di sentenza parziale sul solo an debeatur restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., sia la sospensione ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2 per l’assorbente ragione che il giudizio è unico e che, pertanto, la sentenza resa in via definitiva è sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale (cfr. Cass. (ord.) 24.3.2015, n. 5894; Cass. (ord.) 30.10.2007, n. 22944).

Evidentemente il surriferito insegnamento non solo vale a connotare come destituita di fondamento la prospettazione di parte resistente a tenor della quale nella fattispecie è stata (…) disposta (…) una sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c. (così memoria dei resistenti, pag. 7), ma vale altresì a precludere, difettando il presupposto della concorde richiesta delle parti. la qualificazione della censurata sospensione alla stregua della previsione dell’art. 279 c.p.c., comma 4.

E’ fuor di dubbio, inoltre, che non vi è margine perchè si possa far luogo a sospensioni “facoltative”.

Invero le sezioni unite di questa Corte hanno spiegato che, nel quadro della disciplina di cui all’art. 42 c.p.c. – come novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353 – non vi è più spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale: ove ammessa, infatti, una tale facoltà – oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato art. 42 codice di rito – si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), sia con il canone della durata ragionevole, che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi del nuovo art. 111 Cost..

Ed hanno puntualizzato, su tale scorta, che dalla esclusione della configurabilità di una sospensione facoltativa “ope iudicis” del giudizio. deriva sistematicamente, come logico corollario, la impugnabilità, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., di ogni sospensione del processo, quale che ne sia la motivazione, e che il ricorso deve essere accolto ogni qualvolta non si sia in presenza di un caso di sospensione “ex lege” (cfr. Cass. sez. un. 1.10.2003, n. 14670; Cass. (ord.) 26.6.2013, n. 16198).

In questo quadro vanno debitamente soggiunte due sole ulteriori notazioni.

In primo luogo, che nella fattispecie si è – evidentemente – disposta una sospensione che fuoriesce da qualsivoglia paradigma legislativo.

In secondo luogo, che l’esigenza che ha determinato il giudice a quo – “la vendita del bene comporterebbe pregiudizio serio nel caso di accoglimento dell’appello” (così ordinanza impugnata) – è destinata ad esser compiutamente soddisfatta alla stregua del rilievo per cui, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., la riforma non soltanto pone nel nulla la sentenza non definitiva che ne costituisce l’oggetto immediato, ma estende i propri effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti da quest’ultima (cfr. al riguardo Cass. 15.11.2006, n. 24354).

In accoglimento del ricorso, pertanto, va cassata l’ordinanza dei 30.5/3.6.2015 del g.i. del tribunale di Torre Annunziata assunta nell’ambito del procedimento iscritto al n. 1799/2001 R.G. e con la quale il medesimo procedimento è stato sospeso.

Le parti vanno, conseguentemente, rimesse dinanzi al tribunale di Torre Annunziata nel termine di legge anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

L’accoglimento del ricorso fa sì che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13 medesimo D.P.R., comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza dei 30.5/3.6.2015 del g.i. del tribunale di Torre Annunziata assunta nell’ambito del procedimento iscritto al n. 1799/2001 R.G. e con la quale il medesimo procedimento è stato sospeso; rimette le parti dinanzi al tribunale di Torre Annunziata nel termine di legge anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità: dà atto che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13 medesimo D.P.R., comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. sesta civ. – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2016

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