Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22564 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 19/09/2017, dep.27/09/2017),  n. 22564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27390-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BETON FALCO SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 133/2009 della COMM.TRIB.REG. di CATANZARO,

depositata il 01/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/09/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La società Beton Falco s.r.l. impugnava la cartella di pagamento emessa in materia di ritenute d’acconto Irpef, di credito d’imposta e di imposta Iva per l’anno 2002. La commissione tributaria provinciale di Catanzaro rigettava il ricorso. Proposto ricorso da parte della contribuente, la commissione tributaria regionale della Calabria lo accoglieva sul rilievo che l’ufficio aveva proceduto alla rettifica della dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis senza procedere alla notifica di un regolare atto di accertamento, necessario in caso di disconoscimento di credito d’imposta compensato.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato a tre motivi. La contribuente non si è costituita in giudizio.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Sostiene che la CTR non ha pronunciato sulla fondatezza delle pretese tributarie diverse dal credito d’imposta, posto che la cartella impugnata si riferiva anche all’iscrizione a ruolo di omessi versamenti concernenti le imposte Iva ed Irpef dichiarate e non versate. I giudici di appello hanno ingiustificatamente ritenuto assorbiti i motivi di gravame diversi da quello relativo al credito di imposta.

4. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Sostiene che la CTR non si è pronunciata sulle pretese tributarie riguardanti l’Iva e l’Irpef perchè travolte dalla falsa applicazione da parte dell’ufficio del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis con riferimento al credito d’imposta ex L. n. 388 del 2000.

5. Con il terzo motivo deduce omessa motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR ha omesso di motivare l’annullamento della cartella con riferimento all’Iva ed all’Irpef, non avendo preso in esame le deduzioni formulate in appello dell’ufficio secondo le quali il contribuente non aveva dato prova di aver effettuato i pagamenti relativi alle imposte del 2002.

Diritto

SPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che i motivi di ricorso, i quali concernono tutti, sotto vari profili, la questione del mancato esame da parte della CTR dei rilievi concernenti il mancato versamento di imposte Iva ed Irpef che la ricorrente asserisce essere state dichiarate ma non versate, sono inammissibili. Invero la ricorrente non ha specificato di aver dedotto la questione nel giudizio di appello, posto che dal ricorso si evince che, nel costituirsi nel giudizio svoltosi innanzi alla CTR, l’agenzia delle entrate si è limitata ad affermare che “nessun versamento è stato dimostrato; dagli atti processuali non risulta alcuna traccia di quanto asserito, nè in ordine al condono…”. Trattasi di contestazioni generiche che non consentono di affermare che la questione del mancato versamento dell’Iva e dell’Irpef dovuta sulla base della dichiarazione fosse stata ritualmente proposta.

2. Il ricorso va, dunque, rigettato. Non si provvede sulle spese data la mancata costituzione della contribuente.

PQM

 

La corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella udienza camerale, il 19 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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