Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22564 del 10/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 10/09/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 10/09/2019), n.22564
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4735-2018 proposto da:
B.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VIGNA PIA,
60, presso lo studio dell’avvocato IVAN PUPETTI, rappresentato e
difeso dall’avvocato ANDREA MAESTRI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FORLI’ – CESENA;
– intimato –
avverso l’ordinanza R.G. 12862/2017 del TRIBUNALE di BOLOGNA,
depositata il 28/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2019 dal Presidente Relatore Dott. GENOVESE
FRANCESCO ANTONIO.
Fatto
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Bologna, con il decreto reso nel proc. n. 12862 del 2017 (pubblicato il 28 dicembre 2017) ha respinto il ricorso proposto dal sig. B.T., cittadino del Gambia, avverso il provvedimento negativo del Ministero dell’Interno Commissione territoriale di Forlì-Cesena che non aveva accolto le richieste di protezione internazionale e di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il Tribunale, inquadrata la domanda nell’ambito del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis (come introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni nella L. n. 46 del 2017), entrato in vigore il 18 agosto 2017, ha condiviso la decisione della Commissione territoriale ed escluso la ricorrenza di motivi di carattere umanitario.
Secondo il giudice, andavano respinte tutte le richieste di protezione invocate dal ricorrente, in quanto basate su una narrazione poco credibile, perchè scarsamente circostanziata e priva di riscontri fattuali e documentali, e in ogni caso esorbitante dai casi necessitanti della protezione e di sussistenza del pericolo di danno grave alla persona (in considerazione della mutata situazione dello Stato di provenienza); nonchè senza la presenza di deduzioni rilevanti ai fini della protezione umanitaria, anche per la mancata indicazione dei rischi ai diritti fondamentali in caso di rimpatrio. Avverso tale provvedimento ricorre il sig. B.T., con tre mezzi, con i quali assume: a) la violazione dell’art. 19 T.U., art. 10 Cost., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, per le affermazioni contenute nella decisione impugnata (rischio del Paese di provenienza sottovalutato); b) la violazione dell’artt. 5, comma 6, poichè avrebbe rigettato la domanda senza valutare le attuali condizioni del Paese di provenienza; c) la violazione dell’art. 134 c.p.c..
Il Ministero non ha svolto difese.
Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le doglianze, infatti, sotto le apparenze di violazioni di legge, tendono ad una inammissibile richiesta di riesame delle risultanze e alla rivalutazione degli elementi emersi nel corso della fase di merito (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 2014).
Alla inammissibilità del ricorso segue soltanto l’affermazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, non avendo il ricorrente conseguito l’ammissione al PASS, ma non anche il regolamento delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva della PA intimata.
PQM
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6-1, sezione civile, il 7 giugno 2019.
Depositato in cancelleria il 10 settembre 2019