Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22563 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 19/09/2017, dep.27/09/2017),  n. 22563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24401-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TOP TOUR SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 261/2009 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 13/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/09/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La società Top Tour s.r.l. proponeva ricorso avverso l’iscrizione a ruolo della somma dovuta a titolo di Iva e ritenute alla fonte per l’anno 2001 dovuti a seguito di liquidazione della dichiarazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis. La commissione tributaria provinciale di Salerno rigettava il ricorso. La sentenza era riformata dalla commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, sul rilievo che la cartella non era stata preceduta dall’invito a fornire i chiarimenti necessari per produrre i documenti mancanti previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, e dal D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato ad un motivo. La contribuente non si è costituita in giudizio.

3. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 bis e 36 ter, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 54 bis, comma 3, della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, e del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2. Sostiene che l’invio di comunicazione preventiva, nel caso di liquidazione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, non è prescritta a pena di nullità.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il motivo di ricorso è fondato. Invero il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3 (in materia di tributi diretti), ed il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3 (in materia di IVA), prevedono l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità soltanto nelle ipotesi in cui dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione oppure dai controlli effettuati dall’Ufficio ai sensi del comma 2-bis (tesi a verificare il tempestivo versamento delle imposte prima della presentazione della dichiarazione) emerga un’imposta o una maggiore imposta, avendo la finalità di evitare la reiterazione di errori e consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Come più volte ribadito dalla Corte di legittimità, si tratta di un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell’interessato ed esula, quindi, dall’ambito dell’esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell’emittenda cartella di pagamento (cfr., ex multis, Cass. n. 13759 del 2016; n. 6563 e n. 20431 del 2014; n. 26361 del 2010; n. 8137 e n. 5329 del 2012). Peraltro l’omessa comunicazione d’irregolarità al contribuente non gli avrebbe impedito di ottenere la riduzione ad un terzo delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, perchè l’omessa comunicazione dell’invito al pagamento prima dell’iscrizione a ruolo, con la riduzione e per gli effetti previsti dal D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, non determina la nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma una mera irregolarità, inidonea ad incidere sull’efficacia dell’atto, e l’interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella.

2. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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