Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22563 del 07/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/11/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 07/11/2016), n.22563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10524-2015 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI

365, presso lo studio dell’avvocato CORRADO PICCIONE, rappresentata

e difeso dall’avvocato PIER PAOLO POGGIONI, giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO AREZZO, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente-

avverso la sentenza n, 1020/2014 del TRIBUNALE di AREZZO del

14/10/2014, depositata il 15/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 23 maggio 2016 la seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c.:

“Il Tribunale di Arezzo, con sentenza depositata il 15 ottobre 2014, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da M.L. avverso la sentenza del Giudice di pace di Arezzo, n. 311 del 5 giugno 2013, di rigetto dell’opposizione a ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Arezzo per violazione della L. n. 386 del 1990, art. 3.

Il Tribunale ha ritenuto tardivo il gravame – che avrebbe dovuto essere proposto nelle forme del rito del lavoro e quindi con ricorso anzichè con citazione, in applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011 – in quanto l’atto introduttivo, nella specie atto di citazione, non risultava depositato entro il termine di legge.

Per la cassazione della sentenza M.L. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la Prefettura di Arezzo.

Il ricorso appare infondato.

Con il primo motivo è dedotta violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 2 e 6 in riferimento agli artt. 342, 433 e 434 c.p.c., e si assume che in materia di sanzioni amministrative, anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, l’appello va proposto con atto di citazione, giacchè l’art. 2 citato decreto esclude l’applicazione dell’art. 433 c.p.c. dalla materia in esame.

Con il secondo motivo è contestata, in via subordinata, la mancata compensazione delle spese di lite, in ragione della novità della questione.

Con riferimento al primo motivo, è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Cass., Sez. U, sentenza n. 2907 del 2011, seguita da Cass., sez. 6-2, ordinanza n. 22390 del 2015), secondo cui, in base al D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 2 ai giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e quelli di opposizione a verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, introdotti dopo il 6 ottobre 2011, si applica il rito del lavoro con le eccezioni dell’art. 433 c.p.c., in tema di individuazione del giudice d’appello, dell’art. 438 c.p.c., comma 2, che rinvia al all’art. 431, in tema di esecutorietà della sentenza, e dell’art. 439, in tema di mutamento del rito in appello.

L’applicabilità dell’art. 434 c.p.c. ai giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione iniziati dopo il 6 ottobre 2011 comporta che, in detti giudizi, l’appello deve essere proposto in forma di ricorso, con le modalità e nei termini ivi previsti, come correttamente rilevato dal Tribunale di Arezzo, sicchè ai fini della tempestività del gravame vale la data di deposito dell’atto introduttivo.

Appare infondato anche il secondo motivo di appello concernente la statuizione sulle spese di lite, in considerazione della non sindacabilità del mancato esercizio, da parte del giudice di merito, del potere discrezionale di compensare in tutto o in parte le spese di lite.”;

che la suddetta relazione è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.;

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo;

che, trattandosi di ricorso successivo al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2016

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