Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22562 del 28/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 28/10/2011), n.22562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in Roma presso l’Avv.

Reggio d’Aci Michela, con studio in viale del Vignola n. 11, che lo

rappresenta e difende assieme all’Avv. Fulvio Sinagra per procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma in via

della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli avv. Riccio Alessandro, Mauro Ricci e

Clementina Pulli per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 408/09 della Corte d’appello di Palermo,

pronunziata in causa n. 791/08 r.g., depositata in data 3.06.09;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 28.09.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

uditi gli Avv. d’Aci e Luigi Caliulo per delega Riccio;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale dott. FEDELI Massimo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Palermo, P.S. conveniva in giudizio l’INPS per ottenere l’assegno ordinario di invalidità ai sensi della L. n. 222 del 1984.

2.- Accolta la domanda con decorrenza dal marzo 2004 e proposto appello dall’INPS, con sentenza depositata il 3.6.09 la Corte d’appello di Palermo accoglieva l’impugnazione, rilevando che il primo giudice aveva omesso di esaminare l’eccezione di decadenza L. n. 438 del 1992, ex art. 4 proposta dall’Istituto e che l’eccezione stessa era fondata, in quanto, a fronte della reiezione della domanda in sede amministrativa, intervenuta il 12.3.01, la domanda in sede giudiziale era stata proposta solo il 12.7.06.

3.- P. propone ricorso per cassazione lamentando violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., contestando il passo della sentenza in cui non si prendeva atto della precisazione che la prestazione era già in godimento e che era stata revocata nel marzo 2004, offerta in appello dalla difesa dell’assicurato, erroneamente ritenendosi che quest’ultima avesse proceduto ad una inammissibile mutatio libelli.

Si difendeva l’INPS con controricorso.

4.- Il Consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza.

5.- La sentenza impugnata è pubblicata il 3.06.09 e, pertanto, la sua impugnazione cade ancora sotto il regime dell’art. 366 bis c.p.c., che è stato abrogato per le controversie in cui il provvedimento censurato per cassazione sia stato pubblicato dopo il 4.7.09 (L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47). Il motivo di ricorso, ai sensi della norma in questione, denunziando uno dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 1-2-3-4 a pena di inammissibilità avrebbe pertanto dovuto concludersi con la formulazione di un quesito di diritto.

6.- La formulazione di tale quesito sarebbe stata quantomai necessaria in quanto il P. nel suo ricorso non spiega – se non in termini estremamente sommali – quale sia il rapporto esistente tra il vizio di legge denunciato e la discussione del motivo, in cui si procede in termini pressochè esclusivi a ricostruire la successione dei passaggi amministrativi attraverso cui si sarebbe sviluppata la domanda di assegno dell’assicurato.

7. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi ed in Euro 1.000,00 (mille/00) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2011

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