Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22562 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. II, 16/10/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 16/10/2020), n.22562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 462/2016 proposto da:

GEIMMCO GESTIONI IMMOBILIARI E COSTRUZIONI SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO IANNOTTA,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TULLIA

TORRESI, ENRICO IANNOTTA;

– ricorrente –

contro

S.S., S.E., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI N. 16, presso lo studio dell’avvocato

VALENTINA PANDOLFO, rappresentati e difesi dall’avvocato BENIAMINO

CARAVITA DI TORITTO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 7709/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/02/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. Con atto di citazione del 12 giugno 2003 la società Ge.Imm.Co. s.r.l. conveniva in giudizio S.S.; l’attrice esponeva che con scrittura privata del 1998 S. le aveva ceduto 2.000 azioni, pari al 10% del relativo capitale, della società Villa Carla s.p.a. al prezzo di Lire 420.000.000, che il prezzo era stato pagato, che secondo l’atto l’efficacia traslativa della cessione sarebbe stata immediata tra le parti, mentre gli effetti della cessione nei confronti di Villa Carla si sarebbero realizzati solo in un secondo momento, che il contratto di trasferimento delle azioni non era mai stato stipulato, nonostante i ripetuti solleciti, che – da alcune verifiche – l’attrice era venuta a sapere che il 14 dicembre 2000 le stesse azioni erano state vendute dal convenuto a un terzo; l’attrice chiedeva quindi di accertare l’inadempimento del convenuto all’obbligo di trasferimento delle azioni e di condannarlo alla restituzione della somma di Euro 217.000, oltre al risarcimento del danno causato dall’inadempimento al contratto. Il convenuto, costituendosi, chiedeva il rigetto delle domande dell’attrice, esponendo che l’assemblea della società Villa Carla, con Delib. dicembre 1998 e Delib. febbraio 1999, aveva, a fronte della evidenziata perdita integrale del capitale, ricostituito il medesimo, previa eliminazione delle perdite, così che le azioni cedute all’attrice erano state, al pari delle altre, azzerate e annullate, così che non rispondeva al vero che fossero state vendute a terzi.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7127/2007, rigettava la domanda, reputando non imputabile al convenuto l’inadempimento del contratto, derivante dall’azzeramento del valore delle azioni vendute alla società attrice in conseguenza dell’azzeramento del capitale sociale di Villa Carla s.p.a. e dalla sottoscrizione di nuove azioni.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello la società Ge.Imm.Co. Interrottosi il giudizio a seguito del decesso dell’appellato, il processo veniva proseguito nei confronti degli eredi S.E. e S..

La Corte d’appello di Roma – con sentenza 15 dicembre 2014, n. 7709 – rigettava il gravame, affermando che con l’atto di appello la società appellante aveva introdotto profili di inadempimento di S. mai dedotti nel giudizio di primo grado.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione Ge.Imm.Co. Gestioni Immobiliari e Costruzioni s.r.l..

Resistono con controricorso S.E. e S.S..

Il ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

1) Il primo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 163,183 e 345 c.p.c.”, per avere la Corte d’appello ritenuto tardivi, giacchè mai proposti in primo grado, i profili di inadempimento contestati dalla ricorrente nell’atto di appello.

La censura è infondata. Con il primo motivo d’appello, l’appellante aveva contestato la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva affermato che l’azzeramento del valore delle azioni ad essa vendute non era imputabile a S., non essendo ravvisabile alcun inadempimento di quest’ultimo in ordine alle azioni alienate: al contrario, l’inadempimento sarebbe consistito nell’avere venduto le azioni per il prezzo di Lire 420.000.000, quando sei mesi dopo le azioni non valevano più nulla a causa dell’azzeramento del capitale sociale e questo a causa di perdite maturate in precedenza, negli anni dal 1995 in poi, e non contabilizzate; incomprensibile poi era l’affermazione del giudice di primo grado secondo la quale non risultava che l’appellante avesse dato istruzioni all’appellato per le determinazioni relative alla ricostituzione del capitale e il denaro necessario per partecipare all’operazione sul medesimo.

Al riguardo il giudice d’appello ha affermato che il motivo deduce profili d’inadempimento non fatti valere con l’atto di citazione, ma sviluppati solo nelle memorie conclusive del giudizio di primo grado, così che la contestazione è inammissibile.

A questo la ricorrente risponde che, avendo l’atto di citazione chiesto di accertare l’inadempimento di S. all’obbligazione di trasferire le azioni a Ge.Imm.Co. facendo riferimento alla documentazione depositata in atti e quindi all’atto sottoscritto in data 19 giugno 1998, ne discenderebbe che l’atto “seppure in modo sommario” aveva indicato anche la causa petendi consistente nell’inadempimento al mandato senza rappresentanza, che imponeva a S. di gestire le azioni secondo le indicazioni della mandante Ge.Imm.Co..

L’argomento della ricorrente è inaccoglibile. Anzitutto l’interpretazione della domanda introduttiva del processo è attività che spetta al giudice di merito. Inoltre, a fronte di un atto di citazione (riassunto supra in premessa e trascritto alle pp. 20-22 del ricorso) che chiedeva di accertare l’inadempimento di S. all’obbligo di trasferimento delle azioni (v. le conclusioni), non è sostenibile ritenere che tale atto chiedesse invece di accertare l’inadempimento di S. derivante dall’avere venduto azioni prive di valore e dal non avere gestito le azioni secondo le indicazioni della mandante Geimmco.

2) Il rigetto del primo motivo comporta l’inammissibilità del secondo, che – lamentando “violazione degli artt. 1362 c.c. e segg., nonchè dei principi che disciplinano l’ermeneutica giudiziale con riferimento al contenuto della scrittura privata del 19 giugno 1998; dell’art. 1414 c.c. e dei principi che disciplinano la simulazione relativa; del contratto dissimulato, consistente in un mandato senza rappresentanza; degli artt. 1703 e 1705 c.c., con riferimento al comportamento tenuto dal mandatario S.; del principio secondo cui, nella responsabilità contrattuale, non è il creditore che deve provare l’inadempimento, ma è il debitore che deve provare l’adempimento” – contesta la decisione della Corte d’appello nella parte in cui ha negato l’inadempimento di S. in relazione al dovere informativo che gli sarebbe derivato dal mandato senza rappresentanza conferitogli dalla ricorrente con il contratto di vendita delle azioni.

E’ vero che il giudice d’appello, ritenute tardive e quindi inammissibili le contestazioni sollevate da Geimmco, le ha poi anche esaminate nel merito, ma tale motivazione è stata svolta ad abundantiam, quando ormai il giudice, con la statuizione di inammissibilità, si era spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia.

Secondo le sezioni unite di questa Corte, infatti, “qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito” (Cass., sez. un., n. 3840/2007).

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in Euro 10.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 14 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA