Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22562 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. I, 10/09/2019, (ud. 08/04/2019, dep. 10/09/2019), n.22562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12155/2018 proposto da:

T.E., rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO CALEFFI e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

QUESTURA DI VARESE e PREFETTURA DI VARESE;

– intimati –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di VARESE, depositato il

15/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/04/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto in data 15.2.2018 il Prefetto della Provincia di Varese ordinava l’espulsione del ricorrente dal territorio nazionale, disponendone l’accompagnamento alla frontiera.

Contestualmente il Questore di Varese, a fronte del decreto prefettizio di cui sopra, disponeva l’accompagnamento alla frontiera del T. per la sua espulsione immediata.

Detto ultimo provvedimento veniva convalidato dal Giudice di Pace di Varese in pari data e il ricorrente veniva rimpatriato verso l’Albania, sua nazione di provenienza.

Propone ricorso per la cassazione del provvedimento di convalida il T.E. affidandosi ad un unico motivo.

La Prefettura di Varese e la Questura di Varese, intimate, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la mancata considerazione, da parte del Giudice di Pace di Varese, della sua integrazione nella struttura sociale italiana. Il T. deduce infatti di essere residente in Italia da 16 anni, di svolgere l’attività di imbianchino, di aver vissuto – prima del suo arresto – insieme ai suoi familiari in alloggio concessogli con regolare contratto di locazione, di aver proposto ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia avverso il provvedimento con il quale – a seguito della sua condanna per il delitto di rapina, pronunciata dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 2789/2016 – gli era stato denegato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Lamenta che tutti i predetti elementi non sarebbero stati presi in considerazione dal Giudice di Pace; sostiene che egli non avrebbe potuto essere considerato irregolare sul territorio italiano sino alla definizione del giudizio pendente innanzi il T.A.R. Lombardia di cui anzidetto; allega di non avere più alcun legame affettivo in Albania, essendosi trasferito da tempo in Italia con tutta la propria famiglia.

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero con il motivo di ricorso il T. propone censure -peraltro assai generiche – avverso i provvedimenti del Prefetto e del Questore con i quali era stata disposta la sua espulsione con contestuale accompagnamento alla frontiera, senza però attingere in alcun modo l’ordinanza del Giudice di Pace di Varese con la quale detti atti erano stati convalidati, il cui contenuto neppure viene indicato nel corpo dell’atto di impugnazione. Sul punto, va precisato che il ricorso in Cassazione è ammesso nei confronti del provvedimento giurisdizionale di convalida, non già del provvedimento amministrativo convalidato.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva nel presente giudizio da parte degli intimati.

Non sussistono i presupposto per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA