Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22562 del 10/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2021, (ud. 20/05/2021, dep. 10/08/2021), n.22562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FASANO Anna Maria – Presidente –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1339-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.N., A.M., A.D.,

A.M. & F.LLI SNC, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.

RAMUSIO, 6, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO TINARI,

rappresentati e difesi dall’avvocato MARIANICOLA ZACCARDI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 302/2016 della COMM.TRIB.REG.MOLISE,

depositata l’8/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2021 dal Consigliere Dott. MARTORELLI RAFFAELE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

– la BIG srl., società incorporante la A.M. e F.lli snc in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché A.M., A.N. e A.D. nel procedimento contro l’Agenzia delle Entrate ricorrente avverso la sentenza n. 302/3/16 della CTR di Campobasso, con istanza dell’8.10.2019, depositava domanda di definizione agevolata del procedimento ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, intendendo definire le pendenze relative agli avvisi di accertamento per l’anno 2008;

– depositava, inoltre, documentazione relativa alle rispettive domande di definizione agevolata, unitamente all’attestazione dell’avvenuto pagamento della prima rata. Con memoria depositata il 12.10.2020, l’Agenzia delle Entrate chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.

– Rilevato che, a seguito della richiesta di sospensione presentata dal contribuente (valevole sino al 10.6.2019), non risulta essere stato notificato, da parte dell’Amministrazione, il diniego alla richiesta definizione entro il 31 luglio 2020; né, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo. Pertanto, in conformità di quanto richiesto dall’Agenzia dell’Entrate, va dichiarata l’estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: “In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv., con modif., in L. n. 136 del 2018 (c.d. “pace fiscale”) comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere”(Cass. n. 21826 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021

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