Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22562 del 07/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/11/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 07/11/2016), n.22562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9726-2015 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, BORGO ANGELICO

6, presso lo studio dell’avvocato VINCENZA CASALE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato EDOARDO TRUPPA, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNI DI SAN VINCENZO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA 72 C/O ST.

CASO-CIAGLIA, presso lo studio dell’avvocato RINZO GRASSI, che lo

rappresenta e difende, come da mandato steso a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1346/2014 del TRIBUNALE di LIVORNO, depositata

il 20/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 23 maggio 2016, la seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c.:

“Il Tribunale di Livorno, con sentenza depositata il 20 ottobre 2014, accoglieva l’appello proposto dal Comune di San Vincenzo avverso la sentenza del Giudice di pace di Piombino n. 490 del 2011, che aveva accolto l’opposizione al verbale di contravvenzione notificato a F.M., per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, rilevata con apparecchio autovelox, e conseguente irrogazione della sanzione pecuniaria di Euro 155,00 e della sanzione accessoria della decurtazione di cinque punti dalla patente di guida.

Per quanto ancora di rilievo in questa sede, il Tribunale riteneva infondato il motivo di opposizione riguardante l’incertezza sulla identificazione del veicolo responsabile dell’infrazione, in ragione del concomitante passaggio di un’altra vettura sulla corsia di destra. Secondo il Tribunale, l’identificazione del veicolo che aveva superato il limite di velocità era assicurato dalla modalità operativa dell’apparecchio rilevatore, in grado di effettuare una “doppia misurazione”, come dettagliatamente spiegato dal Comune nell’atto di appello, al quale si faceva rinvio.

Per la cassazione della sentenza F.M. ha proposto ricorso sulla base di un motivo. Resiste con controricorso il Comune di San Vincenzo.

Il ricorso appare infondato. Con l’unico motivo è dedotta omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e si contesta la nullità della sentenza in quanto contenente la mera adesione acritica alla tesi di parte appellante, con rinvio alle spiegazioni tecniche concernenti la cosiddetta doppia misurazione di velocità.

Il motivo appare infondato. La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – attuata con il D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alla presente controversia ratione temporis – deve essere interpretata come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (ex plurimis, Sezioni Unite n. 8053 del 2014 di questa Corte).

Ulteriormente, le Sezioni Unite (sentenza n. 642 del 2015) hanno chiarito che “nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sè, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità nè dei contenuti nè delle modalità espositive”.

Nel caso in esame, non ricorre l’ipotesi di assenza di motivazione sotto il profilo materiale-grafico, nè si riscontra perplessità-incomprensibilità delle affermazioni del Tribunale, nè, infine, motivazione apparente. Il rinvio operato dal Tribunale al contenuto dell’atto di parte (appello del Comune di San Vincenzo) riguarda le modalità di funzionamento dell’apparecchio autovelox per il rilevamento della velocità in caso di transito di veicoli sulle due corsie di marcia (di destra e di sorpasso), modalità che lo stesso Tribunale ha ritenuto idonee ad eliminare il dubbio sulla identificazione del veicolo che aveva superato il limite di velocità nella specie quello dell’odierno ricorrente, che viaggiava sulla corsia di sinistra.”;

che la suddetta relazione è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.;

che, infatti, il Tribunale ha rinviato al contenuto dell’atto di parte con riferimento alla soluzione tecnica della questione relativa alle modalità di funzionamento del dispositivo di controllo della velocità, dopo avere esaminato il fatto controverso;

che il rinvio così operato è supportato dal richiamo all’art. 118 disp. att. c.p.c. nel testo successivo al 2009, che configura la motivazione come “succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione”;

che, del resto, in mancanza di specifiche doglianze neppure si coglie la differenza tra il rinvio alla spiegazione tecnica contenuta nell’atto di parte, e la trascrizione del contenuto dell’atto di parte in sentenza;

che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione;

che, trattandosi di ricorso successivo al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di San Vincenzo, che liquida in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2016

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