Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22561 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. II, 16/10/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 16/10/2020), n.22561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17712/2016 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO MANCA,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA ANGELELLI, VITANTONIO

VINCI;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI

CAPRETTARI 70, presso lo studio dell’avvocato ELISA CARUCCI,

rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO MORMANDO, ALESSANDRO

D’ORIA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e nonchè contro

PA.CA.CA., D.R.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 396/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 18/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/01/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIMO ORECCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da L.A. la sentenza n. 396/2016 della Corte di Appello di Lecce con ricorso fondato su due ordini di motivi.

Il ricorso è resistito dalla sola parte intimata P.M. a mezzo di atto col quale, per un verso, si aderisce in toto ai motivi del ricorso principale e, per altro verso, si interpone ricorso incidentale basato su un motivo.

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

La sentenza della Corte territoriale per cui è ricorso, in accoglimento del gravame interposto da Pa.Ca.Ca. ed in riforma dell’appellata decisione di primo grado, dichiarava la nullità sia dell’atto di compravendita immobiliare per notar F. del 30/7/1992 (col quale la P. aveva venduto al figlio L.A. la nuda proprietà di una unità immobiliare alla (OMISSIS)), che del successivo atto per notar dal V. in data 15/11/2005, col quale la detta P. aveva rinunciato all’usufrutto sulla medesima unità immobiliare.

Il Tribunale di Lecce aveva, in precedenza, rigettato le domande, volte alla declaratoria dei succitati atti, proposte dalla stessa Pa., la quale – in altro precedente giudizio concluso con la sentenza della locale Corte di Appello n. 10/2005 – aveva chiesto la restituzione della medesima suddetta unità immobiliare consistente in un mini-appartamento realizzato abusivamente con trasformazione di originario lavatoio-stenditoio condominiale.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso principale si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, nonchè la violazione di legge (L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 57) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La prima parte del motivo, che attiene alla doglianza di preteso omesso esame, è del tutto infondata.

Con l’impugnata sentenza (v.: p. 6 della stessa) la Corte territoriale ha tenuto presente e valutato le licenze edilizie n. 120/75 del 7/6/1975 anche in rapporto all’epoca del loro rilascio.

Tanto è indubbio al di là della valenza della censura relativa svolta in relazione alla L. n. 662 del 1996, art. 57, oggetto della precipua censura svolta con secondo motivo di ricorso e di cui si dirà di seguito.

In particolare la decisione oggi oggetto di ricorso ha considerato le dette licenze del 1975 e del 1976 valutandole come relative all’intero intero fabbricato e non alla trasformazione in mini appartamento dell’unità immobiliare per cui è controversia.

Conseguentemente è infondata la censura di violazione di legge fondata sul predetto elemento valutato dalla Corte del merito – in punto di fatto – e ritenuto irrilevante al fine della pretesa dell’odierno ricorrente della “conservabilità” dell’atto di vendita (ritenuto nullo ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 40, per nullità non solo formale ma anche sostanziale dell’atto perchè relativo ad immobile abusivo (vano tecnico trasformato).

Il motivo va, dunque, respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione di legge (art. 57 cit.) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

La doglianza è rivolta, specificamente, alla errata applicazione del citato art. 57 e della possibilità di consolidamento e conservazione degli effetti dell’atto di vendita intervenuto nel 1992.

In punto non era sufficiente, al fine della corretta applicazione della norma come in atti invocata dall’odierno ricorrente, giustificare – sotto il profilo fattuale – la non riferibilità della concessione edilizia in sanatoria all’immobile per cui si controverte.

Tanto a maggior ragione in dipendenza dell’orientamento giurisprudenziale di questa Corte in materia, in base al quale si è da tempo affermata la possibilità di convalida della nullità contrattuale per abusività edilizia allorchè sia intervenuta concessione edilizia in sanatoria ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 39.

Al riguardo devono richiamarsi specifici precedenti di questa Corte.

Innanzitutto quello secondo cui “qualora sia intervenuta la sanatoria edilizia di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 39, la convalida degli atti di trasferimento relativi a beni immobili abusivi prevista dalla L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 57, è esclusa soltanto quando la sentenza che dichiara la nullità sia passata in cosa giudicata; infatti, a prescindere dal fatto che in generale una pronuncia di natura dichiarativa non può produrre effetti se non in quanto sia divenuta definitiva, il secondo periodo dello stesso art. 2, n. 57 della Legge citata, nello stabilire che “ove la nullità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta può essere richiesta la sanatoria retroattiva sull’accordo delle parti”, prevede tale eccezionale rimedio convalidante soltanto per le nullità dichiarate con sentenza irrevocabile, sicchè lo stesso deve logicamente ritenersi non necessario quando la pronuncia dichiarativa dell’invalidità non sia divenuta definitiva” (Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 20 maggio 2011, n. 11255).

Inoltre è stato poi affermato, confermando ulteriormente il precedente orientamento interpretativo, che “in tema di abusivismo edilizio, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 57, rende operante, a seguito del rilascio della concessione in sanatoria di cui alla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, la regola della retroattività della convalida dell’atto del quale non sia stata, con sentenza passata in giudicato, dichiarata la nullità; ove, però, detta nullità sia stata dichiarata con sentenza irrevocabile e trascritta, alle parti è consentito di conferire efficacia retroattiva alla sanatoria, salvi gli effetti della trascrizione a favore dei terzi” (Cass. civ., Sez. Seconda, sent. 20 maggio 2011, n. 11255).

Orbene, anche al cospetto dell’esistenza di un titolo edilizio antecedente di otto anni all’instaurazione del giudizio, nonchè della invocata regola della automatica e retroattiva convalidazione dell’atto di trasferimento del quale non era stata dichiarata la nullità con sentenza passata in giudicato, andava in ogni caso espressamente valutata e, se del caso, correttamente applicata la norma innanzi citata.

Il motivo è, quindi, fondato e va accolto.

3.- Conseguentemente il ricorso, in relazione al detto accolto motivo, deve essere accolto con cassazione della impugnata sentenza e rimessione degli atti al Giudice dei rinvio in dispositivo indicato, che provvederà alla decisione in osservanza dei principi innanzi enunciati.

4.- Con il motivo del ricorso incidentale si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c..

Parte ricorrente incidentale fa questione della pretesa necessità della chiamata in causa di tutti i condomini per litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c..

Tanto sul presupposto – secondo la ricorrente incidentale – che l’azione in origine svolta dalla parte attrice sostanziava una azione di recupero di bene pretesamente condominiale (lavatoio-stenditoio).

La questione, che appare svolta, è quella della legittimazione del singolo condomino per azione accrescitiva della proprietà condominiale ovvero potenzialmente comportante oneri per condominio.

Il motivo non può essere accolto.

Innanzitutto esso è del tutto carente quanto alla necessaria osservanza del noto e prescritto onere di autosufficienza, difettando di ogni idonea e pur dovuta allegazione quanto all’indicazione dei condomini coinvolti dalla controversia.

In ogni caso il motivo e, quindi, il ricorso incidentale così svolto difettano di interesse, in quanto la violazione della L. n. 47 del 1985, prospettata dedotta con l’azione attorea travolgeva ogni possibile questione di necessario coinvolgimento processuale di altri e non individuato condomini.

Il motivo, con esso, il ricorso incidentale sono quindi, inammissibili, con conseguente declaratoria di sussistenza dei presupposti per il versamento – da parte del ricorrente incidentale – dell’ulteriore importo ex lege di cui in dispositivo.

PQM

La Corte:

accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigettato il primo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente

incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA