Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22560 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. I, 10/09/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 10/09/2019), n.22560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17894/2015 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via degli

Scipioni n. 268a, presso lo studio dell’avvocato Petretti Alessio,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mapelli Mozzi

Dario, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Banco di Brescia San Paolo Cab S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via

Aquileia n. 12, presso lo studio dell’avvocato Morsillo Andrea, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Molinari Tosatti

Marco, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 701/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

pubblicata il 22/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/03/2019 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

B.M. con citazione ritualmente notificata proponeva opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Bergamo, emesso ad istanza del Banco di Brescia SpA (oggi Ubi Banca SpA) per un importo di Euro 27.063,67, quale saldo passivo di conto corrente.

A fondamento dell’opposizione, l’attore eccepiva che la banca aveva tenuto una condotta contraria ai doveri di cui all’art. 1337 c.c., recedendo senza ragione dal rapporto in essere; deduceva, inoltre, l’inesistenza del credito di cui all’ingiunzione per l’illegittima applicazione di interessi con capitalizzazione trimestrale e di commissioni di massimo scoperto.

Si costituiva il Banco di Brescia, eccependo preliminarmente la tardività dell’opposizione e contestando le avverse difese nel merito.

Il Tribunale ha accolto l’eccezione preliminare svolta dalla banca dichiarando inammissibile l’opposizione.

B.M. proponeva gravame che la Corte d’Appello di Brescia respingeva con sentenza n. 701/14 pubblicata il giorno 22.5.2014.

Secondo i giudici d’appello la notifica del decreto ingiuntivo eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., si era perfezionata il 9 dicembre 2006, data del ritiro dell’avviso raccomandato presso l’ufficio postale da parte del destinatario, come affermato in giudizio dal destinatario stesso; onde, la notifica dell’atto di opposizione, eseguita il 23 gennaio 2007 era tardiva, perchè avvenuta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto.

B.M. ricorre per cassazione contro la predetta sentenza della Corte bresciana affidando l’impugnazione a due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la banca convenuta.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perchè connessi, denunciano sia il vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove ripropongono la questione – già sollevata davanti al giudice di merito – di legittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede il perfezionarsi della notifica al momento del ritiro dell’avviso raccomandato presso l’ufficio postale, e non in quello del ritiro del plico presso la casa comunale o alla scadenza del termine di giacenza (dell’avviso) di 10 giorni: il che comporterebbe una disparità rispetto all’ipotesi di notifica a mezzo del servizio postale, in cui con il ritiro della raccomandata il destinatario è posto immediatamente a conoscenza dell’atto notificato, mentre nell’altro caso deve procedere, ad avviso della ricorrente, a un ulteriore adempimento, quello di recarsi presso la casa comunale, che ridurrebbe il tempo effettivamente a sua disposizione per difendersi. Nella specie, osserva il ricorrente, sia il ritiro del plico presso la casa comunale che la scadenza del termine di giacenza dell’avviso raccomandato si erano verificati il 14 dicembre 2006, con la conseguenza che l’opposizione era tempestiva.

I motivi di ricorso, esaminati congliuntamente, sono infondati, perchè, come osservato dal giudice a quo, sulla questione del perfezionamento della notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., si è già pronunciata la Corte costituzionale, con la sentenza n. 3 del 2010, statuendo l’illegittimità costituzionale della disposizione codicistica nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, traendo peraltro la conclusione dell’illegittimità costituzionale, nei limiti indicati, proprio sulla base del confronto tra la disciplina in questione e quella di cui alla notifica a mezzo del servizio postale.

Del resto, in tema di notifica, ciò che rileva è che il destinatario sia posto in condizione di conoscere l’atto; il che, nel caso di notifica ex art. 140 c.p.c., indubbiamente avviene già con il ritiro dell’avviso raccomandato presso l’ufficio postale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a pagare al Banco di Brescia Sanpaolo Cab SpA le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019

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