Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2256 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2256 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 15239 – 2010 R.G. proposto da:
SOCIETA’ EDILIZIA FORMIANA (S.E.F.) s.r.I., in persona del liquidatore e legale
rappresentante pro tempore, Luciano Di Pinto, rappresentata e difesa in virtù di
procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato Vincenzo Alesci ed
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Angelo Secchi, n. 9, presso lo studio
dell’avvocato Fabio Massimo Ventura.
RICORRENTE
contro
AGENZIA delle ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 252/39/09 del 7.4.2009 della commissione tributaria
regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina,

Data pubblicazione: 30/01/2018

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2017 dal
consigliere dott. Luigi Abete,
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Latina la “Società
Edilizia Formiana (S.E.F.)” s.r.l. impugnava la cartella di pagamento n.

d’imposta 2000.
Deduceva che la cartella era nulla siccome notificata in data 16.6.2005, oltre
il termine di cui all’art. 25 del d.p.r. n. 602/1973; che il ruolo era stato reso
esecutivo in data 10.6.2004, oltre il perentorio termine di decadenza del
31.12.2003 di cui al combinato disposto degli artt. 36 bis del d.p.r. n. 600/1973
e 17 del d.p.r. n. 602/1973.
Con sentenza n. 630/08/2005 l’adita c.t.p. rigettava il ricorso.
Proponeva appello la “Società Edilizia Formiana (S.E.F.)” s.r.l..
Deduceva inoltre la carenza di motivazione del primo dictum in ordine
all’addotto difetto di motivazione della cartella di pagamento, in quanto priva
degli imprescindibili elementi idonei a rendere edotto il contribuente circa i
presupposti dell’invocata pretesa.
Resisteva l’Agenzia delle Entrate, Ufficio territoriale di Formia.
Con sentenza n. 252/39/09 del 7.4.2009 la commissione tributaria regionale
del Lazio, sezione distaccata di Latina, rigettava l’appello e compensava le spese.
Evidenziava la c.t.r. che la cartella era stata notificata nei termini e non erano
condivisibili le argomentazioni dell’appellante.
Avverso tale sentenza la “Società Edilizia Formiana (S.E.F.)” s.r.l. ha proposto
ricorso; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi, di cui il primo in forma duplice

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05720040045761062, concernente un addebito d’i.v.a. relativo all’anno

articolato, la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese, da
attribuirsi al difensore anticipatario.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi
inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 10 co., n. 3

602/1973, dell’art. 36 bis d.p.r. n. 600/1973 e dell’art. 25 d.p.r. n. 602/1973; ai
sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell’art.
132 cod. proc. civ. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su
punto decisivo.
Deduce che l’art. 25, 1° co., del d.p.r. n. 602/1973, come riformulato dall’art.
11 del dec. Igs. n. 46/1999, ha disposto che il concessionario provvede alla
notifica della cartella di pagamento entro l’ultimo giorno del quarto mese
successivo a quello di consegna del ruolo; che l’art. 1 del dec. Igs. n. 193/2001
ha espunto il suindicato termine per la notifica della cartella; che l’art. 1 del dec.
Igs. n. 193/2001 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta
con sentenza n. 280/2005; che siffatta declaratoria di illegittimità costituzionale
ha comportato la reviviscenza dell’art. 25, 1° co., del d.p.r. n. 602/1973, come
riformulato dall’art. 11 del dec. Igs. n. 46/1999; che il termine di quattro mesi di
cui all’art. 25, 10 co., del d.p.r. n. 602/1973, come successivamente modificato,
è certamente perentorio; che nella fattispecie il ruolo è stato consegnato in data
10.6.2004 ed è stato notificato in data 16.6.2005, oltre quindi il termine ultimo
del 31.10.2004.
Deduce che i termini di cui al combinato disposto degli artt. 36 bis del d.p.r.
n. 600/1973 e 17 del d.p.r. n. 602/1973 sono da considerare perentori, alla luce
dei principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 280/2005,

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e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 17 d.p.r. n.

principi in virtù dei quali il contribuente non può rimanere esposto a tempo
indeterminato alla pretesa tributaria; che nel caso di specie il ruolo è stato reso
esecutivo in data 10.6.2004, oltre il termine di decadenza del 31.12.2003.
Il primo motivo è destituito di fondamento.
Si premette che, così come riconosce la stessa ricorrente, nella fattispecie

controllo ex art. 36 bis d.p.r. 600/1973″ (così ricorso, pag. 2).
Su tale scorta si evidenzia che i termini di notificazione della cartella di
pagamento emessa ai sensi dell’art. 36 bis del d.p.r. n. 600/1973 sono regolati
dall’art. 25 del d.p.r. n. 602/1973, come modificato dall’art. 1, comma 5 bis, del
dec. leg. n. 106/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156/2005
(cfr. Cass. 22.2.2017, n. 4577, ove si soggiunge che non trova applicazione l’art.
1, comma 417, della legge n. 311/2004, che, prevedendo la notifica della cartella
entro l’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del
ruolo, senza tuttavia fissare alcun termine certo per detta consegna, resta
inefficace in quanto termine decadenziale privo di un “dies a quo”, come già
chiarito dalla Corte cost. nella sentenza n. 280/2005).
Più esattamente l’art. 1, comma 5 bis, cit. dispone che “al fine di garantire
l’interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa
tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l’interesse
pubblico alla riscossione dei crediti tributari, la notifica delle relative cartelle di
pagamento è effettuata, a pena di decadenza: a) entro il 31 dicembre del terzo
anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle
dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 0 gennaio 2004; b) entro il 31 dicembre
del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con
riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003; c) entro il 31

l’addebito d’i.v.a. “relativo all’anno d’imposta 2000 [è] scaturito a seguito di

dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre
2001”.
In tal guisa nessuna decadenza si è verificata nel caso de quo.
Invero l’anno di presentazione della dichiarazione è il 2001 (cfr. al riguardo

31 dicembre 2006, quinto anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione.
Si evidenzia ulteriormente, con precipuo riferimento al profilo

sub B) del

primo motivo di ricorso, che l’art. 17 – rubricato “termini di decadenza per
l’iscrizione a ruolo” – è stato abrogato dall’art. 1, comma 5 ter, lett. a), n. 1), del
dec. leg. n. 106/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156/2005.
D’altra parte, l’art. 1, comma 2 octies, del dec. leg. n. 143/2003, convertito,
con modificazioni, dall’art. 1 della legge n. 212/2003, ha statuito che “in deroga
alle disposizioni dell’art. 3, comma 3, della legge n. 212/2000, i termini di
decadenza per l’iscrizione a ruolo previsti dall’art. 17, 1° co., lett. a), del d.p.r. n.
602/1973, sono prorogati al 31 dicembre 2005 per le dichiarazioni presentate
negli anni 2001 e 2002”.
Nel caso di specie – si ribadisce – l’anno di presentazione della dichiarazione è
il 2001 ed il ruolo risulta reso esecutivo in data 10.6.2004 (cfr. ricorso, pag. 2),
entro quindi il 31.12.2005.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 10 co., n.
3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione e falsa
applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ., dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e
dell’art. 7 della legge n. 212/2000; l’omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su punto decisivo.

ricorso, pag. 14) e la cartella è stata notificata in data 16.6.2005, dunque entro il

Deduce che l’impugnata statuizione non ha per nulla motivato in ordine alla
criptica motivazione della cartella di pagamento; che infatti la cartella si limitava
ad una mera elencazione di cifre senza alcuna ulteriore specificazione e senza
indicazione dell’aliquota applicata.
Deduce che le denunciate carenze sono viepiù gravi atteso che nella
bis del d.p.r. n.

600/1973.
Il secondo motivo di ricorso parimenti è immeritevole di seguito.
La sentenza impugnata è stata depositata in data 7.4.2009 e dunque
antecedentemente al 4.7.2009, dì dell’entrata in vigore – ex art. 58, 5° co., della
legge 18.6.2009, n. 69 – dell’art. 47, 1° co., lett. d), della medesima legge n.
69/2009, che ha abrogato l’art. 366 bis cod. proc. civ..
Su tale scorta si rileva quanto segue.
In primo luogo, che, in spregio al disposto dell’art. 366 bis cod. proc. civ.,
applicabile quindi ratione temporis al caso di specie, l’illustrazione del motivo, per
la parte che si correla alle previsioni del n. 3 e del n. 4 del 1° co. dell’art. 360
cod. proc. civ., non si conclude con la formulazione del quesito di diritto (cfr.
Cass. sez. un. (ord.) 19.10.2007, n. 21864).
In secondo luogo, che, del pari in spregio al disposto dell’art. 366 bis c.p.c.,
per la parte in cui il motivo si correla alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art.
360 cod. proc. civ., difetta del tutto l’assolvimento dell’onere di cui alla seconda
parte dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. sez. un. 1.10.2007, n. 20603,
secondo cui, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione
avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del dec. Igs. 2.2.2006,
n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione,
poiché secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso

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fattispecie la liquidazione è avvenuta ai sensi dell’art. 36

previsto dall’art. 360 n. 5 cod. proc. cív., l’illustrazione di ciascun motivo deve
contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in
relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le
ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a
giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di

maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di
valutazione della sua ammissibilità).
In dipendenza del rigetto del ricorso la s.r.l. ricorrente va condannata a
rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità (si
tenga conto che, in sede di condanna del soccombente al rimborso delle spese
del giudizio a favore di un’amministrazione dello Stato riguardo alle spese vive la
condanna deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito: cfr.
Cass. 18.4.2000, n. 5028; Cass. 22.4.2002, n. 5859).
La liquidazione segue come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, “Società Edilizia Formiana
(S.E.F.)” s.r.I., a rimborsare alla controricorrente, Agenzia delle Entrate, le spese
del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2.300,00,
oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V sez. civ. – Tributaria
della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2017.
Il presidente

sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in

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