Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2256 del 30/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 30/01/2017, (ud. 22/11/2016, dep.30/01/2017),  n. 2256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13049/2011 proposto da:

C.S., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato BARBARA

PICCINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ROBERTO PICCHIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 429/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 07/06/2010 R.G.N. 946/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato ROBERTO PICCHIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 7.6.2010, la Corte d’appello di Torino, in riforma della statuizione di primo grado, rigettava la domanda di C.S. volta alla corresponsione delle differenze retributive maturate per le mansioni dirigenziali asseritamente svolte dal 2002 in poi alle dipendenze del Ministero dei Trasporti.

La Corte, per quanto qui rileva, riteneva che, sebbene dovesse reputarsi accertato che l’appellato avesse svolto mansioni di direttore dell’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile di Asti, la circostanza che detto ufficio fosse stato declassato dal rango di ufficio di livello dirigenziale, giusta D.M. n. 148 del 2000, ostasse in specie al riconoscimento delle mansioni superiori rivendicate con il ricorso introduttivo del giudizio.

Contro questa pronuncia ricorre C.S., affidandosi ad un unico motivo di censura. Il Ministero dei Trasporti non ha svolto in questa sede attività difensiva. Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

Con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del T.U. n. 165 del 2001, art. 17, in relazione al successivo art. 52 e all’art. 36 Cost., per avere la Corte di merito rigettato la domanda nonostante che, in specie, dovesse ritenersi accertato lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle proprie della qualifica di appartenenza.

Il motivo è inammissibile per estraneità al decisum. Contrariamente a quanto assunto da parte ricorrente, la sentenza impugnata non ha affatto sostenuto che ad un lavoratore che abbia svolto mansioni superiori a quelle proprie della qualifica di appartenenza non debbano essere riconosciute differenze retributive, ma – come già ricordato in fatto – ha preso atto che, giusta D.M. n. 148 del 2000, l’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile di Asti, alla cui direzione il ricorrente era stato addetto a far data dal 2002, era stato declassato dal rango di ufficio di livello dirigenziale e ne ha desunto che, in specie, mancassero in radice i presupposti per considerare le mansioni svolte dal ricorrente come superiori rispetto a quelle proprie della qualifica di appartenenza. E poichè nessuna censura il ricorrente ha riproposto in questa sede circa la legittimità del D.M. n. 148 del 2000 (cfr. ricorso per cassazione, pagg. 31-33), non può che darsi continuità al principio secondo cui secondo cui la proposizione con il ricorso per cassazione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del motivo di ricorso, non potendo quest’ultimo essere configurato quale impugnazione rispettosa del canone di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 (v. in tal senso Cass. n. 17125 del 2007).

Vale piuttosto la pena di aggiungere che a contrarie conclusioni non è dato pervenire nemmeno considerando il principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza n. 27887 del 2009, secondo cui il lavoratore pubblico, al quale siano state riconosciute differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori T.U. n. 165 del 2001, ex art. 52, comma 5, ha diritto a non vedersi diminuita la retribuzione dovuta nel periodo in cui esercita le anzidette mansioni a seguito di un provvedimento della pubblica amministrazione: trattasi infatti di principio affermato in una vicenda in cui il declassamento dell’Ufficio della Motorizzazione civile ad opera del D.M. n. 148 del 2000, cit., era intervenuto nel corso dello svolgimento delle mansioni superiori e che, proprio per ciò, non ha alcuna attinenza con la vicenda per cui è causa, in cui, viceversa, le mansioni di direttore sono state attribuite al ricorrente dopo il decreto di declassamento.

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. Nulla va pronunciato sulle spese, non avendo il Ministero svolto in questa sede attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

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