Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22559 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CORBO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27124-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G. O G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 44/2011 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 12/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. L’agenzia delle entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 44/30/11 del 12 aprile 2011 con la quale la commissione tributaria regionale del Veneto, in riforma della prima decisione, ha annullato tre atti di contestazione ed irrogazione di sanzioni notificati a C.G. per omessa compilazione, nelle dichiarazioni dei redditi dal 2004 al 2006, del quadro RW relativamente a somme di denaro da lui destinate all’estero attraverso la General Dinamics S.A., società intermediaria operante in (OMISSIS); così come risultante dall’indagine di polizia giudiziaria diretta dalla Procura della Repubblica di Belluno.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che la violazione contestata non sussistesse; dal momento che dalle risultanze di indagine non emergeva che le somme fossero effettivamente confluite all’estero in impieghi produttivi di redditi tassabili in Italia. Risultando anzi che le stesse fossero state raccolte, in territorio italiano, da un’organizzazione criminale che di tale somme si era appropriata sottraendole definitivamente alla disponibilità del contribuente.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dal C..

p. 2. Il ricorso per cassazione è inammissibile, in quanto tardivamente proposto.

Risulta infatti che esso sia stato notificato al C., a mezzo del servizio postale, il 20 novembre 2012 e, dunque, ben oltre il termine decadenziale lungo di un anno e quarantasei giorni di cui all’art. 327 c.p.c.; decorrente quest’ultimo dalla pubblicazione della sentenza della commissione tributaria regionale qui impugnata (12 aprile 2011).

Ne consegue il rilievo d”ufficio dell’intervenuto passaggio in giudicato di quest’ultima sentenza.

PQM

 

La Corte

– dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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