Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22559 del 10/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2021, (ud. 20/05/2021, dep. 10/08/2021), n.22559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FASANO Anna Maria – Presidente –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento n. 13217/2017 ha pronunciato la seguente:

A.M. nato a Roma il (OMISSIS) elettivamente domiciliato

in Roma via Crescenzio 91 presso lo studio dell’avv. Claudio

Lucisano che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Raffaello

Lupi e all’avv. Alessia Vignoli;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO

n. 7423/2016, depositata il 25 novembre 2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20.05.2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il presente giudizio riguarda l’impugnazione di una sentenza resa a seguito di cassazione con rinvio.

Il contribuente aveva originariamente impugnato l’avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni per maggiore imposta di registro-ipotecaria-catastale concernente l’acquisto di immobile da adibire a prima casa, avviso conseguente al disconoscimento dell’agevolazione per essere stato qualificato l’immobile come “casa di lusso” in quanto avente superficie maggiore a 240 mq. La parte deduceva che la superficie utile è minore, non dovendosi computare le soffitte.

In primo grado il ricorso originario è stato accolto. L’Agenzia ha proposto appello, che la CTR del Lazio ha accolto ritenendo la legittimità dell’avviso in quanto l’atto impositivo si fondava su un accertamento tecnico dell’Agenzia del territorio, che aveva rilevato le caratteristiche del bene, trattandosi di unità abitativa con superficie catastale di m.260 e superficie complessiva di mq.340.

Con il primo ricorso per cassazione il contribuente ha lamentato l’omessa pronuncia su una questione da lui specificamente sottoposta all’esame del giudicante cioè il passaggio in giudicato della sentenza n. 366/47/2009 con la quale la CTP di Roma aveva annullato l’atto presupposto della pretesa impositiva e cioè l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia del territorio (sulle caratteristiche del bene) allegato all’avviso di liquidazione di cui si discute.

La Corte di cassazione con sentenza n. 27793/2013 ha annullato con rinvio la sentenza di primo grado, così esprimendosi: Per quanto è possibile intendere dalla correlazione tra la questione proposta nell’atto di costituzione in appello (riassunta nel ricorso introduttivo di questo grado) e gli argomenti su cui è fondata la decisione (atteso che non vi è altro modo per ricostruire il thema decidedendum in grado di appello, non avendo il giudicante dato conto alcuno dell’oggetto della predetta questione), la Commissione di secondo grado ha del tutto omesso di assolvere al compito di giudicare con riferimento alla questione anzidetta (astrattamente decisiva ai fini del petitum dedotto in causa) che, per quanto qui appare, è stata tempestivamente introdotta in giudizio, nel primo atto utile successivo al passaggio in giudicato della sentenza menzionata. La pronuncia impugnata merita quindi di essere cassata, con conseguente restituzione degli atti al medesimo giudice di appello, in funzione di giudice del affinché riesamini con la necessaria analiticità la questione pregiudiziale sottoposta dalla parte appellata nel suo atto di costituzione”.

Il contribuente ha riassunto il giudizio e la CTR del Lazio con la sentenza oggi impugnata ha confermato il rigetto della pretesa del contribuente, osservando che il giudicato da egli invocato riguarda solo un atto di accertamento dell’Agenzia del territorio dell’anno 2005, notificato il 21.11.2006, impugnato e annullato per difetto di motivazione dal giudice tributario di primo grado, ma che prima ancora che venisse emessa la sentenza di annullamento era stato ritirato in autotutela dall’amministrazione che aveva provveduto ad emetterne un altro, notificato alla parte nell’agosto 2007 e cioè in data anteriore alla sentenza 366/47/2009.

La CTR osserva pertanto che l’avviso di liquidazione che il contribuente ha impugnato nell’odierno giudizio contiene riferimenti sia al primo atto di accertamento (oggetto del giudicato, ma previamente ritirato) che al secondo atto di accertamento, non investito dal giudicato. Resa questa premessa, il giudice del rinvio ha ritenuto l’avviso sufficientemente motivato e ininfluente la questione del giudicato perché comunque riguardava solo uno degli atti presupposti; il secondo atto presupposto, non annullato, è stato ritenuto sufficiente di per sé a fondare la liquidazione dell’imposta di registro. Il giudice del rinvio osserva inoltre che la tesi del contribuente non può condividersi perché il calcolo della superficie utile interna va effettuato con riferimento all’intera abitazione e che a fronte di un accertamento dell’Agenzia delle entrate che rileva una superficie superiore a 240 metri quadri utile la parte non è riuscita a provare una minore consistenza.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a due motivi, illustrati con memorie. L’Agenzia, non costituita nei termini, ha depositato istanza con richiesta di partecipazione all’eventuale discussione orale. La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 20 maggio 2021.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, dell’art. 97 Cost. e dell’art. 10 dello statuto del contribuente. Il contribuente deduce che la CTR non tiene conto della principio di consumazione del potere di accertamento per effetto dell’intervenuto giudicato; rileva e stigmatizza il comportamento dell’Agenzia che nel secondo atto presupposto (quello non annullato) non menziona nuovi elementi sopravvenuti rispetto a quelli che l’Agenzia del territorio aveva preso in considerazione nell’atto precedente. Deduce che l’Agenzia avrebbe dovuto annullare il primo atto prima che intervenisse il passaggio in giudicato e poi emettere il nuovo accertamento; invece a poca distanza di tempo e sulla base degli elementi già conosciuti ha emesso due atti con lo stesso numero e soprattutto sui medesimi presupposti senza motivare autonomamente il proprio avviso di liquidazione limitandosi a richiamare il contenuto dell’accertamento compiuto.

Il motivo è infondato.

La Corte di cassazione con la sentenza n. 27793/2013 ha annullato la prima sentenza di secondo grado, accogliendo il motivo di ricorso che denunciava la nullità per omessa pronuncia, rilevando che il giudice d’appello non aveva esaminato la questione dell’intervenuto giudicato sull’annullamento dell’atto presupposto, ma con l’avvertenza che non potendosi ricostruire con esattezza il thema decidendum dalla sentenza impugnata, la questione sollevata dal contribuente è solo “astrattamente decisiva ai fini del petitum dedotto in causa”.

La CTR del Lazio giudicando in diversa composizione in sede di rinvio ha esaminato la questione pretermessa e ha rilevato che questo giudicato è ininfluente perché prima ancora della sua formazione l’Agenzia aveva ritirato l’atto presupposto e ne aveva emesso un altro, notificato alla parte nel 2007, quindi in data ampiamente anteriore all’emissione della sentenza di annullamento del primo atto presupposto. Pertanto l’avviso di liquidazione è stato ritenuto adeguatamente motivato perché fondato (anche) su un secondo atto presupposto, ritenuto da solo sufficiente a giustificare la pretesa.

Diversamente da quello che ritiene la parte ricorrente il potere di accertamento non si è affatto “consumato” per effetto del giudicato, poiché la Corte di cassazione aveva rinviato per omessa pronuncia onde verificare se la questione “astrattamente decisiva” lo fosse in concreto, e a questo compito il giudice d’appello si è attenuto valutando gli atti con la pienezza dei poteri che derivano da un rinvio per omessa pronuncia (Cass. 9000/2021).

Quanto al secondo atto presupposto, la CTR rileva che esso è stato impugnato, unitamente all’avviso di accertamento e liquidazione per l’imposta di registro, con il ricorso che ha dato origine al presente giudizio e riguarda il merito della controversia, sul quale il giudice di rinvio si è anche pronunciato, svolgendo una serie di considerazioni sul fatto controverso oggetto di giudizio, cioè se le soffitte devono o meno essere computate ai fini della superficie utile, e di conseguenza l’immobile presenti o meno caratteristiche di lusso.

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.M. 2 agosto 1969, art. 6 per l’inserimento nel calcolo della superficie utile di parti del bene quali la soffitta, non previste dalla legge; lamenta che il bene sia stato ritenuto abitazione di lusso perché avente una superficie utile superiore a 200 m quadri (computando le soffitte) mentre il citato D.M. 2 agosto 1969, prevede che le soffitte, le scale e le cantine vengano escluse e quindi non potevano essere inserite nel calcolo della superficie utile.

Il motivo è inammissibile.

La CTR ha accertato in punto di fatto che il contribuente aveva presentato un condono ed ha quindi osservato che la superficie del primo piano (ex soffitta) va computata per intero, stante l’intervenuto condono chiesto dalla parte proprio per ottenere, in deroga alle vigenti norme urbanistiche, la diversa destinazione, abitabile, di tale superficie, a fronte di quella precedentemente assentata.

Ha quindi stigmatizzato il comportamento contraddittorio del contribuente che da un lato invoca ed ottiene una diversa destinazione dell’intera superficie e, poi, dall’altro chiede che di essa non si tenga conto.

Si tratta di un giudizio di fatto, sulla effettiva natura e destinazione dei locali computati come superficie utile, di cui in questa sede non può sollecitarsi la revisione

Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese di lite in difetto di regolare costituzione della controparte.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021

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