Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22558 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CORBO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26308-2012 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA CROCE

ROSSA 2, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO TROIANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO GINO MAINARDI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 22/2012 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di

BOLZANO, depositata il 15/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE SERGIO, che ha chiesto

il rigetto del 1 motivo di ricorso, assorbiti gli altri due.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. P.D. propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 22/1/12 del 15 maggio 2012 con la quale la commissione tributaria di 2^ grado di Bolzano, in riforma della prima decisione, ha dichiarato inammissibile il ricorso da lui presentato avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’agenzia delle entrate all’istanza di rimborso parziale di sanzione amministrativa irrogatagli (con autonomo atto di contestazione) per mancata compilazione del quadro RW (redditi rinvenienti da investimenti esteri non dichiarati) nelle dichiarazioni degli anni dal 1999 al 2003.

La commissione tributaria di 2^ grado, in particolare, ha rilevato che: – la sanzione amministrativa concernente la mancata compilazione del quadro RW aveva natura autonoma rispetto a quella derivante dall’accertamento di una maggiore imposta sui redditi e le attività estere non dichiarate; – nel caso di specie, tale sanzione era stata dal P. definita, con procedimento di adesione D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 16, comma 3, mediante versamento di un quarto dell’irrogato; – tale definizione gli precludeva la possibilità di contestare il dovuto mediante successiva istanza di rimborso parziale ed impugnativa del silenzio-rifiuto su di essa formatosi; – per effetto della suddetta definizione, non poteva quindi darsi ingresso, con i relativi rimborsi di eccedenza, nè all’istanza di pagamento in misura di un quarto del minimo edittale, nè a quella (accolta in via subordinata dalla commissione tributaria di primo grado di Bolzano) di pagamento in misura di un ottavo dell’irrogato D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 15, comma 2 bis.

Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

p. 2. Con i tre motivi di ricorso il P. lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione o falsa applicazione della disciplina di riferimento, nei seguenti termini: – (primo motivo: D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16): erronea affermazione di inammissibilità del ricorso, posto che l’interpretazione accolta dal giudice di appello risultava illegittima nella parte in cui precludeva il rimborso parziale a favore del contribuente che, dopo aver pagato la sanzione ridotta secondo la liquidazione fattane dall’agenzia delle entrate, ne lamentasse errori di calcolo o violazioni di legge (profili la cui deduzione in contenzioso avrebbe altrimenti impedito al contribuente di fruire dei vantaggi dell’adesione); – (secondo motivo: D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 2, comma 5): contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, vi era stretta correlazione tra la sanzione conseguente ad accertamento del reddito estero e quella applicata per la mancata compilazione del quadro RW; con conseguente diritto del contribuente di vedersi applicare anche a quest’ultima, in regime di continuazione, la riduzione ad un quarto del minimo edittale sulle annualità (fatte oggetto di acquiescenza D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 15) successive al 1999 (fatta oggetto di adesione D.Lgs. n. 216 del 1997, ex art. 1); – (terzo motivo: D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 3 e art. 17, comma 1; D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 15, comma 2 bis): erroneamente la commissione tributaria di secondo grado aveva accolto l’appello dell’agenzia delle entrate avverso l’accoglimento in primo grado della sua domanda subordinata di applicazione delle sanzioni in misura di un ottavo dell’irrogato, posto che il D.Lgs. n. 472 del 1997 cit., art. 17 doveva essere interpretato, in maniera costituzionalmente orientata, nel senso di ammettere il pagamento in tale misura indipendentemente dal fatto che le sanzioni relative alla mancata compilazione del quadro RW fossero state irrogate, come nella specie, non contestualmente all’avviso di accertamento del maggior reddito, ma con autonomo atto di contestazione.

p. 3. Il ricorso non può trovare accoglimento, stante la correttezza in diritto della ratio decisoria accolta dal giudice di appello.

La facoltà di definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto (nella formulazione legislativa vigente ratione temporis) della sanzione indicata (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 3) è dalla legge prevista quale modalità deflattiva di prevenzione del contenzioso e di più rapida e certa realizzazione della pretesa impositiva; tanto che la relativa procedura, di natura evidentemente alternativa a quella contenziosa, deve essere attivata “entro il termine previsto per la proposizione del ricorso”.

Qualora non si richieda la procedura di definizione agevolata, nè vengano prodotte (art. 16, comma 4, cit.) deduzioni difensive (volte proprio a far emergere eventuali errori o violazioni di legge da parte dell’amministrazione finanziaria), “l’atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione”, suscettibile unicamente di impugnazione davanti alle commissioni tributarie.

Non vi sono pertanto ragioni per non fare qui applicazione di quanto già stabilito da Cass. 21413/12, secondo cui: “il contribuente che abbia chiesto la definizione agevolata di una sanzione, ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, con il pagamento di un quarto, non può richiedere il rimborso delle sanzioni pagate in virtù della definizione agevolata, perchè in tal modo si verificherebbe un’inammissibile revoca della richiesta di definizione agevolata, per una causa sopravvenuta non espressamente prevista dalla legge”.

Si tratta di affermazione in linea con l’indirizzo consolidato (richiamato da Cass. 1335/10) secondo cui l’adesione alla definizione agevolata preclude al contribuente ogni possibilità di agire per l’accertamento dell’inesistenza del presupposto impositivo, giacchè, in quanto volta a definire “transattivamente” la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, la previsione di detta agevolazione pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro: coltivare la controversia nei modi ordinari; ovvero corrispondere quanto prescritto dalla disposizione agevolativa a definizione della controversia (cfr. Cass. 17142/08, 6504/07, 3682/07).

Con specifico riguardo al versamento previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 3, lo stesso orientamento di legittimità ha evidenziato come si tratti di definizione riconducibile agli effetti tipici della oblazione; la quale “in quanto disposta per prevenire od elidere ogni contesa sull’an e sul quantum della sanzione, preclude definitivamente sia al contribuente che se ne sia avvalso sia all’Ufficio finanziario, che ha riscosso le somme versate a quel titolo, ogni sindacato sui presupposti e sulle condizioni di applicazione delle sanzioni, (cfr. Cass. 11154/06, 1853/00, 12515/95, 6119/92)”.

Nel caso di specie è pacifico che l’avviso di contestazione delle sanzioni per mancata compilazione del quadro RW – emanato autonomamente rispetto agli avvisi di accertamento del maggior reddito risultante dagli investimenti esteri – non sia stato impugnato dal P.; che, anzi, vi ha ottemperato mediante versamento spontaneo dell’importo ridotto.

In tale situazione, ammettere la possibilità per il contribuente di riaprire il contenzioso sulle sanzioni mediante impugnativa del rigetto dell’istanza di rimborso parziale successivamente proposta, finirebbe in effetti con il frustrare la suddetta ratio legislativa. Incentrata sul riconoscimento dell’incentivo rappresentato dal minor importo sanzionatorio a fronte della definizione della controversia; e, pertanto, ad esclusione della possibilità di instaurare o riaprire (con l’escamotage dell’istanza di rimborso) un contenzioso sui medesimi presupposti in ordine ai quali il contribuente ha liberamente esercitato l’opzione alternativa di natura conciliativa ed estintiva.

Ciò depone per il rigetto del primo motivo di ricorso; con conseguente assorbimento delle altre censure, appunto volte a porre in discussione un regime sanzionatorio reso ormai intangibile.

PQM

 

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 6.000,00; oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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