Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22558 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. I, 10/09/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 10/09/2019), n.22558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15687/2014 proposto da:

C.M.C. Costruzioni Manutenzioni Civili Soc. Coop. a r.l. in l.c.a. in

persona del Commissario Liquidatore, domiciliato in Roma, P.zza

Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dagli avvocati Mazzanti Pietro e Cosentino

Antonella, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.F., Gi.Pa.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 558/2014 del TRIBUNALE di MASSA, depositata il

16/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/03/2019 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

con domanda di insinuazione tardiva, gli odierni resistenti chiedevano, L. Fall., ex artt. 209 e 101 (nuova formulazione) di essere ammessi al passivo della Liquidazione coatta amministrativa della C.M.C. Costruzioni Manutenzioni Civili soc. coop. a r.l., per la somma complessiva di Euro 52.807,00 ed in data 9.7.13, il Commissario liquidatore comunicava l’ammissione parziale al passivo della procedura, per 20.084,00, con collocazione chirografaria, per

somme pagate su un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, che la procedura aveva messo in esecuzione ma che poi era stato revocato.

Con ricorso L. Fall., ex artt. 209 e 98, i Sig.ri G.F. e Gi.Pa., chiedevano in riforma dello stato passivo della predetta società l’accertamento della natura prededucibile del credito vantato e la restituzione da parte del Commissario liquidatore della sola somma già ammessa, rinunciando alla restante parte del credito originariamente richiesto a titolo di risarcimento del danno.

Nella resistenza del Commissario liquidatore, il Tribunale di Massa con sentenza – sul rilievo che andava applicato la L. Fall., art. 98, nel testo anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006, alla data della cui entrata in vigore la procedura di liquidazione coatta amministrativa era pendente, essendo stata aperta il 28 aprile 2006 -ammetteva il credito restitutorio dei ricorrenti in prededuzione per Euro 20.000,00, oltre interessi moratori dalla data della domanda di ammissione al passivo al saldo.

Avverso la sentenza del Tribunale di Massa, ricorre per cassazione la cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, con tre motivi illustrati da memoria, mentre, i Sigg.ri G.F. e Gi.Pa. non hanno spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, il commissario liquidatore deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, della L. Fall., artt. 209 e 101, nella formulazione ante riforma, nonchè della L. Fall., art. 99, nel testo attualmente vigente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e conseguente nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, pur avendo ritenuto il Tribunale che la procedura liquidatoria dovesse essere regolata dalla disciplina vigente ratione temporis, non ha dichiarato la nullità del procedimento di verificazione dei crediti in via tardiva posto che tale verifica si era svolta secondo la disciplina fallimentare nel testo attualmente vigente: infatti, i creditori avrebbero dovuto presentare ricorso per l’insinuazione tardiva al Presidente del Tribunale, il quale avrebbe dovuto designare, all’uopo, il giudice istruttore e, quest’ultimo, in presenza di contestazione del credito, avrebbe dovuto provvedere all’istruzione della causa, mentre, nel caso di specie, l’insinuazione tardiva dei crediti era avvenuta in via amministrativa, come previsto nel testo vigente della Legge Fallimentare.

Con il secondo motivo, il commissario liquidatore, deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, della L. Fall., artt. 98 e 99, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto, erroneamente, il Tribunale aveva dichiarato la tempestività dell’opposizione, quando gli stessi opponenti avevano dichiarato di aver ricevuto la comunicazione dell’esito della verifica dei crediti il 9.7.13, mentre, avevano proposto l’opposizione il 2.8.13, quindi, oltre il termine di 15 gg. previsti dalla normativa vigente all’epoca, sull’erroneo assunto della mancanza della citata comunicazione, L. Fall., ex art. 209, alla luce dell’indisponibilità del predetto termine di decadenza, L. Fall., ex art. 99.

Con il terzo motivo, il commissario liquidatore deduce il vizio di violazione di legge, in particolare della L. Fall., art. 111 bis, u.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè il vizio di omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il Tribunale di Massa non aveva esaminato la questione della collocazione chirografaria all’interno della classe delle prededuzioni del credito insinuato, benchè fosse stato proposto come motivo di eccezione da parte della procedura liquidatoria appellata, ed il Tribunale aveva ammesso il credito al passivo in prededuzione, senza graduarlo all’interno di detta classe.

Il ricorso è inammissibile.

Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare con la sentenza n. 28885 del 2011, il nuovo rito dell’opposizione allo stato passivo, che prevede il ricorso per cassazione e non l’appello avverso il decreto che la decide, ai sensi della L. Fall., art. 99, u.c., nel testo novellato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, si applica alle sole opposizioni relative alle procedure concorsuali aperte dopo l’entrata in vigore della novella (avvenuta il 16 luglio 2006, ossia, ai sensi dell’art. 153 D.Lgs. cit., dopo sei mesi dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, eseguita il 16 gennaio 2006); invece alle opposizioni relative ai fallimenti già pendenti a quella data resta applicabile la disciplina previgente, che non prevedeva il ricorso diretto per cassazione, bensì l’appello, avverso la decisione di primo grado assunta – come correttamente ha fatto nella specie il Tribunale – con sentenza.

Tanto risulta chiaramente dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 150 D.Lgs. cit., secondo cui “le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti” alla data di entrata in vigore del decreto “sono definite secondo la legge anteriore”. Per “procedura di fallimento”, infatti, si intende la procedura liquidatoria che ha inizio con la sentenza dichiarativa di fallimento e della quale fanno parte la formazione dello stato passivo e le relative opposizioni (cfr. anche Cass. 5294/2009, in motivaz.).

Non diversa conclusione deve trarsi allorchè la procedura concorsuale in cui si inserisce il giudizio di opposizione sia non già un fallimento, bensì una liquidazione coatta amministrativa, per effetto del rinvio agli artt. 98 e segg. contenuto nella L. Fall., art. 209 (cfr., in termini analoghi, Cass. 20168/2013 in fattispecie di amministrazione straordinaria).

Poichè, come rilevato dal Tribunale, nella specie, la procedura di l.c.a. era pendente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006, il ricorso va dichiarato inammissibile

La mancata predisposizione di difese scritte da parte degli intimati, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019

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