Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22558 del 10/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2021, (ud. 20/05/2021, dep. 10/08/2021), n.22558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FASANO Anna Maria – Presidente –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento n. 6555/2017 ha pronunciato la seguente:

REEIMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GmbH con sede legale ad Amburgo

(Germania) in persona rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe

Persico e Luca Simonetti del Foro di Roma elettivamente domiciliata

presso lo studio loro in Roma, via degli Scialoja, 18;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore rappresentata e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale

dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è

domiciliata;

-controricorrente-

Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO

depositata il 1 febbraio 2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20.05.2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La società istante ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi a recupero IVA e sanzioni. Il ricorso è stato accolto in primo grado. L’agenzia delle entrate ha proposto appello che è stato accolto dalla CTR del Lazio. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso la società affidandosi a sei motivi. L’Agenzia ha resistito con controricorso. Successivamente la contribuente ha istanza di sospensione del processo deducendo di volersi avvalere della possibilità di definizione agevolata data dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6. In data 11.11.2020 ha depositato copia della istanza di definizione agevolata, unitamente alla copie del versamento e presentato istanza di trattazione al fine di far dichiarare la cessazione della materia del contendere. L’Avvocatura dello Stato ha quindi depositato in data 31 marzo 2021 istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, deducendo che la direzione provinciale di Roma ha comunicato che ha presentato domanda di definizione agevolata e provveduto al pagamento previsto.

Il giudizio è pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio estinto si compensano del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, comma 3.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021

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