Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22557 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CORBO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21322-2012 proposto da:

T.T., elettivamente domiciliato in ROMA VIA IPPONIO 8, presso

lo studio dell’avvocato ROBERTO FERRI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA UFFICIO

CONTROLLI UFFICIO DI BRESCIA (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA UFFICIO TERRITORIALE DI BRESCIA

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 166/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 21/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2017 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

p. 1. T.T. propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 166/63/11 del 21 giugno 2011 con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia – Sez. St. di Brescia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento per Irpef, Irap, Iva 2003, nonchè l’avviso di irrogazione di sanzioni amministrative, notificatigli dall’agenzia delle entrate a seguito di processo verbale di constatazione della GdF di Brescia 16 dicembre 2008. Processo verbale dal quale era asseritamente emerso che esso ricorrente aveva movimentato, nel 2003, somme non dichiarate di denaro presso la Ge.Fin. S.A. di (OMISSIS) (versamenti per complessivi Euro 253.000,00; prelevamenti per Euro 124.000,00; disponibilità al 1 gennaio 2003 di Euro 193.362,45); e dall’amministrazione finanziaria qualificate come compensi da lui percepiti nell’ambito della propria attività professionale (art. 39, comma 1, T.U.I.R. e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54).

La commissione tributaria regionale, per quanto qui ancora rileva, ha ritenuto che la riferibilità soggettiva delle somme in questione al T. dovesse ritenersi presuntivamente provata nel concorso di indizi gravi, precisi e concordanti; da essa esplicitati.

Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

Il ricorrente ha depositato memoria.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso il T. lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – “omessa” motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio; rappresentato dalle ragioni che avevano indotto la commissione tributaria regionale a ritenere probanti gli indizi da essa elencati, pur essendo questi ultimi privi dei necessari caratteri di gravità, precisione e concordanza.

Con il secondo motivo di ricorso il T. riproduce analoga censura sotto il profilo della “insufficiente” motivazione. Per non avere la commissione tributaria regionale adeguatamente esplicitato le ragioni di collegamento dei vari indizi da essa menzionati; nè le ragioni per le quali questi ultimi sarebbero stati in grado di fornire la prova certa, o altamente probabile, della imputazione del denaro alla sua persona. Tanto più a fronte degli elementi di segno contrario da lui dedotti in giudizio, ed attestanti il fatto che la movimentazione del denaro sul conto estero era stata realizzata – da tal B. in veste di vicedirettore generale della Banca del Garda di Verona – autonomamente ed a sua insaputa.

p. 2.2 I due motivi di ricorso – suscettibili di trattazione unitaria per la loro intima connessione – non possono trovare accoglimento.

Essi risultano anzi finanche inammissibili là dove, attraverso la censura motivazionale, mirano in realtà a suscitare, nella presente sede di legittimità, la riconsiderazione di risvolti prettamente fattuali e probatori della vicenda; come tali riservati alla delibazione del giudice di merito.

La commissione tributaria regionale, nel confermare la valutazione istruttoria già recepita dal primo giudice sulla scorta delle risultanze emergenti dal menzionato verbale di constatazione della GdF, ha ben individuato gli indizi gravi, precisi e concordanti che deponevano, nella concretezza della fattispecie, per l’effettiva imputazione delle somme estere alla persona del T.: – la sua conoscenza del B., soggetto “che organizzava l’esportazione di capitali”; – il deposito, la custodia e la gestione da parte del medesimo B. dei depositi esteri regolati a nome del T.; – la “pratica impossibilità di omonimia”.

Il giudice di appello ha ritenuto significativamente convergenti questi elementi, così come già evidenziati dall’amministrazione finanziaria negli avvisi opposti. In particolare, la commissione tributaria regionale dà atto della tesi di quest’ultima – da essa dichiaratamente recepita – secondo cui l’indicazione nominativa di T.T. sui conti esteri non poteva che riferirsi alla persona dell’odierno ricorrente, stante “l’esiguità, cinque, degli omonimi, di cui uno deceduto ed altri, per età o residenza, non ritenuti soggetti perseguibili” (sent. pag. 2).

Inoltre, l’incidenza indiziaria degli elementi rappresentati è stata dalla stessa commissione tributaria regionale ritenuta prevalente rispetto agli elementi di contrasto forniti dal contribuente; che tali elementi, nella valutazione del giudice di merito, non era riuscito ad inficiare. Va poi considerato che la sentenza qui impugnata ha espressamente fatto proprio – richiamandolo per relationem – il convincimento del giudice di primo grado, il quale aveva a sua volta evidenziato “una serie di circostanze di fatto costituenti indizi di legittimità della pretesa tributaria”, e ritenuti meritevoli di essere “confermate sostanzialmente anche in questa sede”.

Nel complesso, si tratta dunque di una sentenza certamente concisa e sintetica, e tuttavia rispondente ai parametri di sufficiente motivazione; qui riferiti alla soglia di ravvisata verosimiglianza ed alta probabilità del fatto che “proprio il ricorrente avesse depositato le somme in (OMISSIS) non dichiarate al fisco”.

Va del resto considerato che le censure di legittimità in esame non smentiscono l’oggettività in sè dei fatti assunti dal giudice di merito a fondamento del proprio convincimento (la conoscenza personale del B.; il suo potere di movimentazione di somme iscritte, in un file acquisito dalla GdF, a nome di T.T.; l’inverosimiglianza, in quel peculiare contesto, di uno scambio di identità), incentrandosi invece sulla inferenza dimostrativa che da tali fatti si dovrebbe (o non dovrebbe) trarre.

Il che rende vieppiù evidente come l’oggetto della censura di legittimità verta proprio su un aspetto – l’accertamento presuntivo della derivazione del fatto “ignoto” da quello “noto” – tipicamente riservato al giudice del merito; ed insindacabile in cassazione se assistito, come si è detto avvenire nel caso di specie, da una motivazione comunque idonea ad esplicitare univocamente le fonti decisorie di convincimento.

Va infatti qui ribadito che, nell’ambito della prova presuntiva semplice, la ricorrenza, nella concretezza della fattispecie, dei requisiti legali dì cui all’art. 2729 c.c., spetta in via esclusiva al giudice del fatto; e che, per altro verso, parimenti a quest’ultimo spetta la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione.

E nell’operare tale selezione, il giudice di merito non incontra altro limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento; “senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive; dovendosi infatti ritenere implicitamente disattesi tutti quei rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. 21412/06; 4391/07 ed altre).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.600,00; oltre spese prenotate a debito;

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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