Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22557 del 10/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2021, (ud. 06/05/2021, dep. 10/08/2021), n.22557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13961/2013 R.G. proposto da:

Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di

cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Roberta Cannarozzo

dell’Avvocatura comunale in Palermo Piazza Marina 39, giusta delega

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Federico

Confalonieri 5, presso l’avv. Emanuele Coglitore, che la rappresenta

e difende unitamente all’avv. Maria Grazia Bruzzone, giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Sicilia

(Palermo), Sez. 29, n. 166/29/12, del 11 giugno 2012, depositata il

23 novembre 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile

2021 dal Consigliere Dott. Botta Raffaele;

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che la

parte controricorrente ha depositato memoria;

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento per TARSU 2008 contestata in ragione della supposta illegittimità dell’imposizione a seguito dell’annullamento da parte del TAR Sicilia della delibera della Giunta comunale di Palermo relativa all’approvazione delle tariffe per l’anno 2006, le cui misure erano state confermate, sia pur con diversa delibera di Giunta, per l’anno 2008;

2. Il ricorso era accolto in primo grado sulla base dell’intervenuto annullamento delle tariffe per l’anno 2006. La decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe avverso la quale il Comune di Palermo propone ricorso per cassazione con tre motivi. Resiste la società contribuente con controricorso, illustrato anche con memoria;

3. Con il primo motivo, l’ente locale denuncia la violazione e falsa applicazione della L.R. n. 7 del 1992, art. 13, dell’art. 49 dello statuto del Comune di Palermo e carenza dei requisiti della sentenza in quanto la Giunta aveva la competenza in materia di determinazione delle tariffe e legittima era la conferma della misura individuata da una precedente delibera il cui annullamento giurisdizionale non si riverbera sulle successive delibere;

4. Il motivo – che complessivamente considerato censura quella che costituisce la vera e sola ratio decidendi della sentenza impugnata, con il superamento di qualsivoglia supposta inammissibilità del ricorso – è fondato. Intanto perché: “In tema di TARSU, nella Regione Sicilia la concreta determinazione delle aliquote tariffarie annuali per la fruizione di beni e servizi è di competenza della giunta e non del consiglio comunale, poiché il riferimento letterale alla “disciplina generale delle tariffe” contenuto nella L. n. 142 del 1990, art. 32, comma 2, lett. g) – tuttora applicabile (in luogo del D.Lgs. n. 267 del 2000) perché recepito dalla L.R. n. 48 del 1991 – rimanda alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali procedere alla loro determinazione entro i limiti fissati dal consiglio comunale ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 65, comma 2, la cui mancata individuazione, peraltro, non determina l’incompetenza della giunta in materia tariffaria” (Cass. n. 28675 del 2018; v. anche Cass. n. 913 del 2016);

5. In secondo luogo perché: “In terna di TARSU, l’annullamento giurisdizionale della delibera comunale di determinazione della tariffa per un’annualità precedente non ha efficacia caducante sulle delibere (non impugnate) meramente “ripetitive” degli anni successivi, poiché ogni deliberazione tariffaria regola la materia in modo autonomo rispetto alla precedente e dovendosi quindi escludere sia l’operare del giudicato esterno, sia il dovere del giudice tributario di disapplicare in via incidentale l’atto sulla base di tale presupposto” (Cass. n. 28675 del 2018).

6. Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata e, ricorrendone le condizioni, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente. La parte resistente va condannata alle spese della presente fase del giudizio liquidate in Euro 5.600,00 per compensi e Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e oneri di legge, compensate quelle relative alla fase di merito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della società contribuente, che condanna alle spese della presente fase del giudizio liquidate in Euro 5.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e oneri di legge, compensate quelle della fase di merito.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021

 

 

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