Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22556 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CORBO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5894-2012 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAVALIER

D’ARPINO 8, presso lo studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI

BALDELLI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 80, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO MALARA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 171/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositato il 12/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2017 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

p. 1. Equitalia Sud spa propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 171/37/11 del 12 luglio 2011 con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittima l’iscrizione ipotecaria eseguita il 24 aprile 2009, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, a carico di F.G.. Ciò perchè, come già osservato dal primo giudice che aveva rilevato la tardiva costituzione in giudizio di Equitalia Sud, quest’ultima non aveva ritualmente provato la pregressa regolare notificazione delle cartelle di pagamento sulle quali l’iscrizione ipotecaria si basava; tale prova (fotocopia delle relate di notifica allegate all’estratto informatico della posizione del contribuente) doveva infatti ritenersi inammissibilmente prodotta solo in appello.

Resiste con controricorso il F..

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso Equitalia lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 58 e 32; per non avere la commissione tributaria regionale considerato che, in base a tale disciplina, nel giudizio tributario (ed a differenza di quanto stabilito per il giudizio civile ordinario) era ammessa la produzione di nuovi documenti in appello.

Con il secondo motivo di ricorso Equitalia deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – contraddittorietà ed illogicità della motivazione; nella parte in cui la commissione tributaria regionale – da un lato – censurava i primi giudici per non aver preso in esame la documentazione di notifica da essa Equitalia (ancorchè tardivamente) prodotta e – dall’altro – ometteva essa stessa di esaminare tale documentazione sull’erroneo presupposto giuridico di cui alla censura che precede.

p. 2.2 I due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria per la loro intima connessione, sono fondati.

Risulta dagli atti di causa che – ferma restando la sua tardiva costituzione in giudizio avanti alla commissione tributaria provinciale, e la conseguente effettiva inutilizzabilità delle produzioni dalla stessa colà effettuate – Equitalia ha poi ritualmente ri-prodotto in appello (in allegato all’estratto informatico aggiornato della posizione del contribuente) le relate asseritamente comprovanti l’avvenuta regolare notificazione delle cartelle prodromiche all’iscrizione ipotecaria opposta.

Questa produzione, se effettuata nel rispetto del termine perentorio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, (circostanza, quest’ultima, che peraltro non viene messa in discussione nè dalla sentenza impugnata nè dagli scritti difensivi di parte), doveva ritenersi ammissibile.

La commissione tributaria regionale ha effettivamente violato la disciplina di riferimento; in ordine alla quale si è ormai consolidato l’orientamento di legittimità secondo cui non opera, nel giudizio tributario, il divieto di produzione di nuove prove documentali; invece stabilito (salvo il requisito della impossibilità non imputabile e, prima della riforma del 2012, dell’indispensabilità decisoria) per l’appello nel giudizio civile ordinario ex art. 345 c.p.c., u.c..

Si è affermato, in particolare, che nel contenzioso tributario è in facoltà delle parti (come del resto univocamente stabilito dall’art. 58 cit., comma 2) di produrre nuovi documenti in appello (pur sempre, atteso il richiamo operato dal D.Lgs. n. 546, art. 61, alle norme del giudizio tributario di primo grado, entro il termine perentorio sancito dall’art. 32, comma 1, dello stesso decreto) “anche al di fuori degli stretti limiti fissati dall’art. 345 c.p.c.” (Cass. 20109/12); facoltà che deve ritenersi estesa a “qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza” (Cass. ord. n. 22776/15).

Quanto, poi, all’ipotesi – qui ricorrente – di produzione in appello di documenti già tardivamente prodotti in primo grado, se ne è parimenti stabilita l’ammissibilità nel giudizio tributario; all’unica condizione che risulti anche in tal caso rispettato, come detto, il termine perentorio di cui all’art. 32, comma 1, cit.. (Cass. 3661/15).

Ne segue pertanto la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla commissione tributaria regionale del Lazio che, in diversa composizione: – ritenuta ammissibile la produzione documentale in oggetto, ne valuterà l’efficacia probatoria in ordine alla effettiva e regolare notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche all’iscrizione ipotecaria opposta; – prenderà in esame gli altri motivi di opposizione dedotti dal contribuente, e ritenuti assorbiti; – provvederà sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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