Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22555 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CORBO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2513-2012 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIAN GIACOMO

PORRO 8 STUDIO LEGALE GCP, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

FALCITELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato FAUSTA MATTEO;

– ricorrente –

contro

KOBRA KART DI D.S.A. E M. SNC IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 228/2011 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,

depositata il 14/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2017 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

p. 1. Equitalia Sud spa propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 228/1/11 del 14 novembre 2011 con la quale la commissione tributaria regionale della Basilicata, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittima l’iscrizione ipotecaria eseguita a carico della Kobra Kart snc in liquidazione, sulla base di cartelle di pagamento rimaste insolute.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che l’iscrizione ipotecaria in oggetto fosse irregolare perchè non preceduta dalla notificazione, con valida relata nelle forme di cui al codice di rito, delle cartelle di pagamento e degli avvisi di mora D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dalla Kobra Kart snc in liq..

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso Equitalia Sud lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e L. n. 890 del 1982, art. 14; nonchè motivazione illogica e contraddittoria. Per avere la commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto che la notificazione delle cartelle prodromiche all’iscrizione ipotecaria dovesse necessariamente avvenire nelle forme di cui al codice di rito, ed in forza di relata di notifica.

p. 2.2 Con il secondo motivo di ricorso Equitalia Sud lamenta carente motivazione in ordine alla disamina delle risultanze probatorie. Per non avere la commissione tributaria regionale considerato che, delle tre cartelle prodromiche all’iscrizione ipotecaria in oggetto, due erano state regolarmente notificate, con relata in copia agli atti di causa, tramite messi notificatori del concessionario, come prescritto dal D.Lgs. n. 46 del 1999 sulla riscossione mediante ruolo; mentre una era stata legittimamente notificata tramite posta con plico raccomandato. Nè la commissione tributaria regionale si era avveduta della prova, agli atti di causa, della regolare notificazione al liquidatore della società contribuente altresì degli avvisi di mora; eseguita mediante deposito nella casa comunale, affissione di avviso del deposito, e notizia a mezzo lettera raccomandata con esito positivo 27 dicembre 2003.

p. 3. I due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria per la loro intima connessione, sono fondati.

Nell’esigere che le cartelle di pagamento prodromiche all’iscrizione ipotecaria fossero notificate nelle forme del codice di rito, la commissione tributaria regionale è innanzitutto incorsa nella lamentata violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, così come costantemente interpretato in sede di legittimità: “In tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l’esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione”. (Cass. n. 14327/09; in termini Cass. 6395/14; Cass. ord. 16949/14 ed altre).

La commissione tributaria regionale è poi incorsa anche nel, pure dedotto, vizio di natura motivazionale; là dove, proprio in quanto fuorviata dal suddetto errore di impostazione giuridica, non ha dato conto del fatto che la prova della regolare notificazione degli atti prodromici doveva desumersi dall’avviso di ricevimento del plico raccomandato in atti (per quanto concerne una cartella); nonchè dalle relate di notifica debitamente eseguite dal messo notificatore dell’agente per la riscossione (per quanto concerne le altre due cartelle).

In ordine agli avvisi di mora (comunque anch’essi, nella specie, preventivamente notificati ex art. 140 c.p.c. a mani del liquidatore), ricorre il principio stabilito da Cass. SSUU 19667/14, secondo cui “l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al D.P.R. n. 602 cit., art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento”.

L’avvenuta regolare notificazione degli atti prodromici, avente effetto interruttivo, valeva anche ad escludere la fondatezza dell’eccezione di prescrizione – decadenza della pretesa impositiva opposta dalla società contribuente.

La sentenza va dunque cassata. Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, nè sono state dedotte altre questioni controverse, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente.

Le spese del presente giudizio di legittimità vengono poste a carico di quest’ultima, in ragione di soccombenza. Le spese del giudizio di merito vengono compensate in considerazione dell’affermarsi soltanto in corso di causa dei su riportati indirizzi interpretativi.

PQM

 

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente;

– pone le spese del presente giudizio di legittimità a carico di quest’ultima, liquidate in Euro 4.000,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge; compensa le spese del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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