Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22555 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. I, 10/09/2019, (ud. 29/01/2019, dep. 10/09/2019), n.22555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23028/2016 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliata in Roma Via Giovanni Bettolo

9 presso lo studio dell’Avv.to Stefano Felicioli che la rappresenta

e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FI.MA.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3528/2016 della CORTE DI APPELLO DI ROMA in

data 3/6/2016;

udita la relazione del Consigliere Dott. Marina Meloni svolta nella

Camera di consiglio della prima sezione civile in data 29/1/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 3/6/2016, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in sede di cassazione degli effetti civili del matrimonio contratto da F.M. con Fi.Ma., ha aumentato da 250,00 mensili a 350,00 Euro mensili l’importo dell’assegno divorzile a favore della ricorrente ed a carico del marito. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione F.M. affidato a due motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice territoriale non ha tenuto conto delle situazioni economiche delle parti e conseguente sproporzione delle rispettive posizioni economiche nonchè dell’impossibilità per la ricorrente di mantenersi con il solo importo di 350,00 Euro mensili stabilito dalla Corte considerato che non disponeva di alcun altra fonte di sostentamento. La ricorrente evidenziava poi che la vendita dell’appartamento coniugale di comune proprietà aveva reso al marito la somma di Euro 105.000,00 di cui poteva liberamente disporre oltre alla pensione percepita mensilmente mentre al contrario la ricorrente aveva invece dovuto destinare la quota di propria pertinenza all’acquisto di altro immobile ove era andata a vivere.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice territoriale non ha tenuto conto della durata trentennale del matrimonio.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Infatti, la sentenza impugnata che ha disposto l’aumento dell’assegno divorzile in favore della ricorrente da 250,00 Euro stabilita dal giudice di primo grado a 350,00 Euro mensili ha preso in considerazione la situazione economica delle parti e stabilendo l’aumento dell’assegno divorzile a 350 Euro ha già valutato ed accolto tutte le ragioni della ricorrente. Nessuna circostanza risulta essere stata trascurata dal giudice territoriale, che ha ritenuto congruo l’aumento dell’assegno divorzile a 350,00 con decisione adeguatamente motivata ed immune da vizi logici, tenendo anche conto della quota ricavata dalla vendita dell’appartamento coniugale.

La sentenza impugnata merita di essere confermata in quanto conforme alla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 18287 del 11/07/2018) secondo la quale “Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” Nel rispetto dei principi e dell’orientamento sopra indicato il giudice di merito ha considerato comparativamente i redditi delle parti, in particolare quelli della ricorrente, proprietaria di una casa di abitazione acquistata con i proventi ricavati dalla vendita della casa familiare e titolare di un modesto conto corrente oltre che di un’autovettura acquistata con la somma di Euro 10.000,00 ricevuta in eredità dal padre mentre quelli del Fi. ammontano ad Euro 1.548,00 lorde di pensione oltre alla somma di Euro 105.000,00 in contanti quale corrispettivo della vendita della casa familiare.

Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto. Nulla per le spese stante l’assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio

2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 29 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019

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