Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22554 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. II, 16/10/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 16/10/2020), n.22554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24184/2019 proposto da:

O.A., elettivamente domicliato presso la cancelleria di

questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv.to MASSIMO GILARDONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

PROCURA GENERALE CORTE CASSAZIONE;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il

16/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/09/2020 dal Consigliere Dott. LUCA MARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Brescia, con decreto pubblicato il 16 giugno 2019, respingeva il ricorso proposto da O.A., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).

2. Il Tribunale rigettava la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato atteso che il racconto del richiedente non era credibile. La narrazione circa i motivi che lo avevano costretto all’espatrio era, infatti, troppo generica, priva di qualsivoglia dettaglio o circostanza che potesse dare un minimo di valore al racconto. Il richiedente aveva riferito di essere fuggito dalla Nigeria per le discriminazioni nei confronti degli omosessuali e per il pericolo di subire un danno grave per il suo orientamento sessuale. Egli, tuttavia, si era contraddetto nel racconto e aveva fornito dettagli del tutto incoerenti e contraddittori.

In ogni caso i fatti non integravano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale nè con riferimento alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato nè a quella di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

Del pari, doveva essere rigettata la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c). Il richiedente non aveva allegato che in caso di rimpatrio poteva rischiare la vità o l’incolumità personale a causa di una situazione di generale e indiscriminata violenza derivante da un conflitto armato e, sulla base delle fonti internazionali la Nigeria non poteva ritenersi un paese soggetto ad una violenza generalizzata.

Infine, quanto alla richiesta concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari il Tribunale evidenziava che non vi erano i presupposti per il suo accoglimento non essendo stata nè allegata nè dimostrata alcuna di quelle situazioni di vulnerabilità anche temporanea tale da legittimare la richiesta della protezione umanitaria, nè sotto il profilo soggettivo, nè sotto quello oggettivo.

2. O.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di un motivo di ricorso.

3. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Preliminarmente il ricorrente chiede alla Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, in relazione all’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2 e art. 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che il procedimento è definito con decreto non reclamabile entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso.

In sostanza il ricorrente lamenta il venir meno della reclamabilità del decreto del tribunale e l’eliminazione del doppio grado di merito.

1.1 La questione di costituzionalità sollevata dal ricorrente è manifestamente infondata. In proposito è sufficiente richiamare il seguente principio di diritto già affermato da questa Corte: “E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile in quanto è necessario soddisfare esigenze di celerità, non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione” (Sez. 1, Ord. n. 27700 del 2018);

1.2 L’unico motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, con particolare riferimento al mancato riconoscimento dell’autonoma rilevanza giuridica, ai fini del rilascio del permesso umanitario, alla condizione personale dello straniero nel paese d’origine, alla luce della dichiarata omosessualità poichè tale condizione compromette in modo radicale il raggiungimento degli standards minimi per un’esistenza dignitosa.

Il ricorrente afferma doversi applicare la precedente disciplina in materia di protezione umanitaria e lamenta che il Tribunale non ha esaminato la documentazione prodotta in giudizio con riguardo all’inserimento lavorativo ai fini della prova della sua integrazione. Dunque sussisterebbero tutti gli elementi affinchè il giudizio di comparazione, anche in ragione della dichiarata omosessualità, possa evidenziare l’incolmabile divario tra le condizioni di vita in Italia e quelle in caso di rimpatrio nel paese di provenienza.

2. L’unico motivo di ricorso è inammissibile.

La censura attiene al mancato rilascio del permesso per motivi umanitari.

I ricorrente non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato che ha ritenuto non credibile il racconto del ricorrente, anche in relazione al suo orientamento sessuale.

Nel ricorso, infatti, non viene censurata la motivazione spesa dal tribunale per spiegare le ragioni poste a sostegno della valutazione di inattendibilità del dichiarante.

Il diniego della protezione umanitaria, dunque, è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione, l’esistenza di una situazione di particolare vulnerabilità sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.

All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente contrapposta una diversa interpretazione delle risultanze di causa.

3. In conclusione il ricorso è inammissibile. Nulla sulle spese non avendo svolto effettiva attività difensiva il Ministero costituito con controricorso.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA