Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22554 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. I, 10/09/2019, (ud. 17/01/2019, dep. 10/09/2019), n.22554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7237/2015 proposto da:

R.R., elettivamente domiciliata in Roma, Corso Trieste n.

87, presso lo studio dell’avvocato Antonucci Arturo che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Vassalle Roberto,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca CR Firenze S.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, Largo

Giuseppe Toniolo n. 6 presso lo studio dell’avvocato Morera Umberto

che la rappresenta e difende” giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 257/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

dell’11/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/01/2019 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

R.R. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Firenze, la banca CR Firenze SpA chiedendo la declaratoria di nullità o in subordine l’annullabilità o la risoluzione di quattro operazioni di investimento aventi ad oggetto obbligazioni (OMISSIS) e (OMISSIS) effettuate tra il 3.10.2000 e il 31.5.2001 per l’importo di Euro 88.747,99 e la condanna della banca alla restituzione di detta somma o al risarcimento dei danni nella medesima misura. Assumeva, in particolare, che gli ordini erano nulli o risolubili per assenza di contratto scritto, per omessa consegna del documento generale sui rischi, per carenza di idonea informazione sulla specifica operazione e per inadeguatezza dell’operazione.

Nella resistenza della banca, il Tribunale rigettava la domanda, previa declaratoria di carenza di legittimazione attiva dell’attrice relativamente agli ordini d’investimento sottoscritti dalla madre, compensando le spese di lite.

In particolare, reputava insussistente l’eccepito difetto del requisito della forma scritta dei contratti quadro di intermediazione finanziaria, essendo stati gli stessi prodotti dalla banca convenuta, mentre gli altri difetti eccepiti relativamente ai medesimi contratti erano insussistenti, trattandosi di contratti a valenza normativa ove l’oggetto della contrattazione era la regolamentazione del rapporto tra le parti riferito ai futuri mandati a vendere ed acquistare titoli; inoltre, le ulteriori deduzioni dovevano considerarsi tardive, perchè sviluppate solamente in sede di comparsa conclusionale. Secondo il Tribunale di Firenze, la banca convenuta aveva correttamente adempiuto agli obblighi informativi che le incombevano dando corso a un’operazione che risultava adeguata all’esperienza dell’attrice in fatto d’investimenti.

Era proposto gravame che la Corte d’Appello di Firenze respingeva con sentenza pubblicata il giorno 11.2.2015.

Il giudice distrettuale, pur riconoscendo la legittimazione attiva in capo all’appellante relativamente agli ordini riferiti alla madre di R.R., successivamente defunta, rigettava il secondo motivo di appello sulla nullità dei contratti quadro, perchè ne riteneva sussistente la forma scritta, inoltre, secondo il giudice d’appello, tali contratti contenevano anche la previsione delle controprestazioni in favore dell’intermediario avendo le parti fatto rinvio, per la quantificazione, alle direttive Consob; infine, i restanti motivi di censura, relativi, in particolare, alla richiesta di risoluzione per inadempimento dei singoli contratti d’investimento, collegata alla risoluzione degli stessi contratti quadro, erano inammissibili, perchè la domanda era nuova in quanto non era stata formulata in primo grado la richiesta di risoluzione dei contratti quadro e, d’altra parte, i motivi di risoluzione allegati attenevano ai contratti quadro e non ai singoli investimenti.

R.R. ricorre per cassazione contro la predetta sentenza della Corte fiorentina affidando l’impugnazione a sei motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la banca convenuta.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, in quanto, l’accoglimento del primo motivo d’appello non consentiva di confermare “integralmente” la sentenza di primo grado, che avrebbe dovuto regolare diversamente anche le spese.

Il motivo è infondato.

Non vi è alcuna contraddizione tra motivazione e dispositivo; infatti, la Corte d’Appello ha chiaramente inteso affermare che la sentenza di primo grado era confermata quanto al rigetto della domanda nel merito, pur riconoscendosi la legittimazione ad agire dell’odierna ricorrente.

Il secondo motivo lamenta l’errata statuizione della Corte territoriale che ha ritenuto l’infondatezza della eccezione di nullità del contratto quadro per indeterminatezza delle prestazioni dell’investitore. Si osserva che la relativa clausola contrattuale si riferiva alle sole operazioni relative ai valori mobiliari quotati in mercati regolamentati, e non a tutte le operazioni, e che le Delibere Consob – delle quali, peraltro, si sarebbe dovuto solo ” tener conto” – non erano state allegate ai contratti, a dispetto di quanto in essi si legge. Il motivo è inammissibile, perchè fa riferimento a circostanze di fatto non risultanti dalla sentenza impugnata e non accertabili in sede di legittimità.

Il terzo motivo di censura deduce una falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’eccezione di nullità dei contratti quadro risalenti al 1994 – per non conformità dei medesimi a tutte le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, eccezione giudicata tardiva per essere stata sollevata solo in sede di comparsa conclusionale in primo grado, ma che ad avviso della ricorrente poteva essere sollevata d’ufficio dal giudice, anche in appello.

La censura è infondata.

Infatti, se è vero che la nullità in questione avrebbe potuto essere rilevata d’ufficio dal giudice del merito, è anche vero che tale nullità non sussiste. Infatti, lo ius superveniens del Testo unico sull’intermediazione finanziaria, pur modificando in parte i presupposti e i requisiti anche formali del contratto-quadro, non per questo ha caducato i contratti regolarmente stipulati nel vigore della L. n. 1 del 1991, quali quelli oggetto della presente controversia, e ciò, in applicazione dell’ordinaria disciplina della successione delle leggi nel tempo (Cass. n. 7067/2016, in motivazione).

Il quarto motivo prospetta la violazione degli artt. 99,112,132 e 345 c.p.c., in relazione alla domanda di risoluzione per inadempimento del contratto quadro, che non formulata in primo grado è stata reputata nuova dalla Corte territoriale, mentre, secondo l’assunto della ricorrente doveva essere considerata implicitamente contenuta in quella di risoluzione dei singoli contratti d’investimento, per violazione degli obblighi comportamentali, quantomeno per la parte d’interesse, e, quindi, secondo la ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe potuto dichiarare la risoluzione del contratto quadro limitatamente ai singoli investimenti” mentre, con motivazione illogica aveva disatteso le richieste della odierna ricorrente (v. pp. 30-35 del ricorso), ovvero, ancora, avrebbe potuto accogliere le richiesta dell’odierna ricorrente in virtù del suo potere di riqualificazione della domanda. In ogni caso, la Corte d’Appello di Firenze avrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta di risoluzione delle singole operazioni d’investimento, che seppur atti esecutivi del contratto quadro avevano una loro autonomia non solo giuridica, ma anche economico-funzionale.

Il motivo è infondato.

Per quanto, essendo dedotto un error in procedendo, la Corte di cassazione abbia il potere di riesaminare ed interpretare gli atti processuali, è impossibile inferire dal testo dell’atto di citazione in primo grado l’implicita richiesta di risoluzione dei contratti quadro, di cui quella dei contratti d’investimento sarebbe, nella prospettazione del ricorso, conseguenza. Nè, la domanda di risoluzione dei singoli contratti d’investimento poteva essere riqualificata in domanda di risoluzione del contratto quadro di negoziazione, mal conciliandosi, ciò, con la diversa natura e contenuto dei due tipi di contratto, dato che il contratto quadro è un contratto programmatico di durata, mentre i contratti d’investimento hanno un oggetto specifico e determinato -la singola operazione d’investimento – e sono istantanei. Quanto, poi, alla riferibilità dei dedotti inadempimenti anche ai contratti d’investimento, la deduzione della ricorrente è del tutto generica, rinviando sul punto, puramente e semplicemente al testo dei motivi di appello terzo, quarto, quinto e sesto riprodotti nell’esposizione del quinto motivo di ricorso.

Il quinto e sesto motivo, affrontano sia sotto il profilo dell’omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) che sotto il profilo dell’omesso esame su fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) la questione dell’inadempimento agli obblighi comportamentali e della conseguente domanda di risarcimento del danno.

E’ fondato il quinto motivo, con assorbimento del sesto.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto” (Cass. ord. n. 28308/17).

Nel caso di specie, i giudici d’appello hanno del tutto trascurato la domanda risarcitoria collegata all’inadempimento da parte della banca, dei propri obblighi informativi nei confronti degli investitori, la quale costituisce domanda distinta da quella di risoluzione, per quanto ad essa connessa.

In accoglimento del quinto motivo, assorbito il sesto e rigettati i restanti, la sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione alla censura accolta con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, affinchè si pronunci sulla domanda risarcitoria di cui sopra.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbito il sesto, rigettati i restanti motivi.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA