Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22554 del 10/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2021, (ud. 05/05/2021, dep. 10/08/2021), n.22554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1333-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 546/2016 della COMM.TRIB.REG.ABRUZZO,

depositata il 30/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/05/2021 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo con sentenza n. 546/2016 del 21 aprile 2016, pubblicata il 30 maggio 2016, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di L’Aquila n. 228/2015, di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente B.M. avverso l’avviso di liquidazione- e irrogazione sanzioni, recante l’importo complessivo di Euro 11.715,50, a titolo di imposte di registro, ipotecaria e catastale, dovute per la registrazione della sentenza del Tribunale ordinario di Avezzano, n. 1007 del 18 dicembre 2013, di trasferimento, ai sensi dell’art. 2.932 c.c. di un immobile, sito in Ovindoli, oggetto di contratto preliminare di compravendita.

2. – L’Avvocatura generale dello Stato ha proposto ricorso per cassazione, mediante atto del 30 dicembre 2016, affidato a un unico motivo.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione tributaria regionale ha motivato la conferma della sentenza appellata che aveva accolto la doglianza del contribuente per la denegata “applicazione del criterio del prezzo valore della L. 23 dicembre 2005, n. 266, ex art. 1, comma 497”, osservando – previo riferimento alla normativa in materia di agevolazioni per l’acquisto della prima casa e, comunque, finalizzata “a vivacizzare il mercato immobiliare” che “la mancanza della dichiarazione da parte del ricorrente di volersi avvalere della disposizione” in parola non sarebbe “determinante” in relazione al beneficio.

2. – L’Avvocatura generale dello Stato denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 497.

La ricorrente, premettendo che “in nessun atto o documento” figura la richiesta del contribuente intimato di applicazione della disposizione prevista dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 497, obietta: affatto ininfluenti sono i riferimenti operati dalla Commissione tributaria regionale alla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 55 (di modifica del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, nota II-bis, della Tariffa, parte prima, allegata) e alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2014, n. 6; nella specie non ricorre né l’ipotesi della “agevolazione prima casa”, né quella della espropriazione dell’immobile; la legge esige per l’applicazione della agevolazione del “prezzo valore” la forma le “richiesta della parte acquirente”; sicché in difetto deve applicarsi il criterio ordinario del valore dell’immobile; le norme agevolatrici sono, peraltro, di strettà interpretazione e non possono essere applicate fuori dei casi espressamente stabiliti.

3. – Il ricorso è fondato.

3.1 – Le considerazioni e i riferimenti premessi dalla Commissione tributaria regionale, al fine di suffragare’ la finale affermazione della irrilevanza della (pacifica) mancanza della richiesta dell’acquirente della agevolazione, sono palesemente impertinenti.

La considerazione dell’orientamento legislativo inteso a favorire l’acquisto della prima casa e/o lo sviluppo della edilizia non consente di estendere l’agevolazione in questione in difetto dei requisiti stabiliti dalla norma agevolatrice.

Ed è appena il caso ricordare in proposito che le norme tributarie le quali ” prevedono agevolazioni o esenzioni tributarie (…) sono soggette a stretta interpretazione e non ammettono un’interpretazione estensiva o analogica ” (così da ultimo Sez. Un., sentenza n. 10013 del 15/04/2021, Rv. 661014 – 01; cui adde Sez. Un., sentenza n. 18574 del 22/09/2016, Rv. 641073 – 01; Sez. Un., sentenza n. 9560 del 02/05/2014, Rv. 630841 – 01).

3.2 – Conseguono l’accoglimento del ricorso; la cassazione della sentenza impugnata; e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, mediante rigetto del ricorso introduttivo.

3.3 – Le spese processuali del presente giudizio, congruamente liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

La considerazione della evoluzione della vicenda processuale nei gradi di merito consiglia la compensazione delle spese relative.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente che condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Spese dei gradi merito compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi da remoto, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021

 

 

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