Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22553 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CORBO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26374-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

OFFICINE PENNELLI SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 60/2010 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 16/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. L’agenzia delle entrate ha proposto un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 60/10/10 del 16 settembre 2010 con la quale la commissione tributaria regionale della Puglia, in parziale riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittima – limitatamente alla parte in cui non disponeva l’applicazione delle sanzioni nel minimo edittale – la cartella di pagamento notificata alla Officine Pennelli srl su sua istanza di definizione automatica, L. n. 289 del 2002, ex artt. 9 e 14per gli anni ‘97-’01. Istanza a seguito della quale la società contribuente aveva versato soltanto la prima rata di condono, omettendo le rate successive.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che la società contribuente avesse diritto alla riduzione al minimo edittale delle sanzioni (dal 30 al 10 %), posto che la cartella non era stata preceduta dalla comunicazione di irregolarità L. n. 212 del 2000, ex art. 6, comma 5.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla società contribuente.

p. 2. Il ricorso va dichiarato inammissibile, poichè la parte ricorrente agenzia delle entrate non ha allegato – com’era suo onere – la prova della regolare notificazione del medesimo alla parte intimata.

Dalle risultanze di causa emerge infatti che il ricorso venne consegnato, in data 28 ottobre 2011, per la notifica a mezzo dell’ufficio postale in forza della convenzione AGS del 12 aprile 2007. E’ altresì agli atti la relata di notifica L. n. 69 del 2009, ex art. 55 attestante l’effettivo invio del plico al procuratore domiciliatario della Officine Pennelli Srl in liquidazione, mediante raccomandata n. (OMISSIS).

Nè dal fascicolo di ufficio nè da quello di parte ricorrente, tuttavia, risulta l’esito di tale invio; mediante prova della effettiva ricezione del ricorso da parte del destinatario, come sopra indicato.

Stante la mancata costituzione in giudizio della Officine Pennelli srl, si deve pertanto rilevare come non vi sia prova della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultima; non risultando, in particolare, che il processo di notificazione sia stato portato regolarmente a compimento.

Ciò comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso (Cass. 20893/15); nulla si dispone sulle spese.

PQM

 

La Corte.

dichiara inammissibile il ricorso;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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