Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22552 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. II, 16/10/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 16/10/2020), n.22552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24555/2019 proposto da:

K.M., elettivamente domicliato in Avellino Corso Umberto I

n. 119, presso lo studio dell’avv.to ELENA TORDELA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 24/07/2019;

udita la, relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/09/2020 dal Consigliere Dott. LUCA MARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Napoli, con Decreto pubblicato il 24 luglio 2019, respingeva il ricorso proposto da K.M., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).

2. Il Tribunale rigettava la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato atteso che il racconto del richiedente non era credibile. La narrazione circa i motivi che lo avevano costretto all’espatrio era, infatti, troppo generica, priva di qualsivoglia dettaglio o circostanza che potesse dare un minimo di valore al racconto. Il richiedente aveva riferito di essere fuggito per le minacce ricevute dai parenti della donna dalla quale aveva avuto un figlio. Quando la sua ragazza era rimasta incinta i familiari volevano farlo arrestare, lo zio della donna era un poliziotto e questo aveva aumentato il suo timore di essere arrestato.

Secondo il Tribunale, il ricorrente non aveva lasciato il proprio paese per ragioni di natura persecutoria e, dunque, non poteva riconoscersi la protezione richiesta, non essendoci alcun fondato rischio di atti persecutori in caso di rimpatrio, nè di condanna a morte o di esecuzione di una condanna già emessa o di tortura o di altra forma di trattamento inumano e degradante. Non ricorrevano, neanche, i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Il ricorrente, peraltro, non aveva assolto al suo dovere di collaborazione non essendosi presentato di persona all’udienza di comparizione. Il Senegal e la zona di provenienza del richiedente, sulla base di fonti di conoscenza aggiornate, non versava in una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato.

Quanto alla protezione umanitaria non emergevano ulteriori elementi di vulnerabilità che potessero essere positivamente valutati in favore del ricorrente e tantomeno i presupposti di cui al combinato disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, tali da far ritenere sussistenti le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Peraltro, il ricorrente non si era presentato in udienza e non aveva allegato specifici motivi di vulnerabilità.

3. K.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di tre motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Preliminarmente il ricorrente chiede alla Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), in relazione all’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2 e art. 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che il termine per proporre ricorso per cassazione è di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione a cura della cancelleria del decreto impugnato.

2. Sempre in via preliminare richiede di sollevare altre due questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g):

– la prima in relazione all’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2 e art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per Cassazione debba essere conferita a pena di inammissibilità del ricorso in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato.

– la seconda in relazione all’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 5 e art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo parametro così come integrato dall’art. 46, par. 3, della direttiva n. 32/2013 e dagli artt. 6 e 13CEDU, per quanto concerne la previsione del rito camerale ex artt. 737 c.p.c. e segg. e relative deroghe espresse dal legislatore, nelle controversie in materia di protezione internazionale.

3. In subordine, il ricorrente chiede di sollevare un’ulteriore questione di legittimità costituzionale relativa al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1; art. 24 Cost., commi 1 e 2; art. 111 Cost., commi 1 e 2; art. 117 Cost., comma 1, così come integrato dagli artt. 6 e 13 Cedu e dall’art. 46, paragrafo 3, della direttiva numero 32/2013″. Tale ultima questione attiene alla introduzione di un processo c.d. cartolare in tutti i gradi di giudizio, mediante l’abrogazione dell’appello e la previsione della comparizione delle parti in udienza, in Camera di consiglio, come mera eventualità.

4. Le questioni di costituzionalità sollevate dalla difesa del ricorrente sono irrilevanti e manifestamente infondate.

In primo luogo, deve osservarsi che identiche eccezioni di incostituzionalità sono già state scrutinate da questa Corte nel senso dell’irrilevanza e della manifesta infondatezza (Sez. 1, Sent. n. 17717 del 2018) e il collegio intende dare continuità ai principi espressi nella citata pronuncia.

Le prime due questioni, infatti, sono anzitutto irrilevanti. L’elaborazione della Corte costituzionale ha chiarito il significato della nozione legislativa di rilevanza della questione incidentale di legittimità costituzionale, come emergente dalla formula adottata dalla L. n. 87 del 1953, art. 23, comma 2 (“qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione”). Tale nozione richiede per un verso che la rilevanza inserisca al giudizio a quo e, per altro verso, che un’eventuale sentenza di accoglimento sia in grado di spiegare un’influenza concreta sul processo principale. A quest’ultimo riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale coniuga difatti la verifica della rilevanza per l’appunto allo scrutinio delle ricadute che l’eventuale sentenza di accoglimento possa spiegare sul processo principale (Corte Cost. n. 184/2006; Corte Cost. n. 1994; Corte Cost. n. 62/1993; Corte Cost. n. 10/1982; Corte Cost. n. 90/1968; Corte Cost. n. 132/1967).

La rilevanza della questione ed il suo carattere incidentale postulano cioè che l’eventuale pronuncia di accoglimento incida sulle situazioni giuridiche fatte valere nel giudizio principale sicchè sono reputate irrilevanti, tra l’altro, questioni le quali non sortirebbero alcun effetto in detto giudizio (Corte Cost. n. 113/1980; Corte Cost. n. 301/1974) o non risponderebbero in nessun modo alla domanda di tutela rivolta al rimettente (Corte Cost. n. 202/1991; Corte Cost. n. 211/1984; Corte Cost. n. 15/2014; Corte Cost. n. 337/2011; Corte Cost. n. 71/2009). Sussiste dunque la rilevanza di una questione il cui eventuale accoglimento produrrebbe un concreto effetto nel giudizio a quo, satisfattivo della pretesa dedotta dalle parti private (Corte Cost. n. 151/2009), ovvero dispiegherebbe effetti concreti sul processo.

Nella specie, invece, il ricorso è stato tempestivamente proposto, e vi è in atti la certificazione della data della procura alle liti, sicchè le prime due questioni sollevate dal ricorrente sono solo eventuali e non sono destinate a produrre effetti nel giudizio in corso.

In ogni caso giova ribadire che entrambe le questioni sono anche manifestamente infondate. A tal fine è sufficiente richiamare i seguenti principi di diritto:

– “E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, relativa all’eccessiva limitatezza del termine di trenta giorni prescritto per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale, poichè la previsione di tale termine è espressione della discrezionalità del legislatore e trova fondamento nelle esigenze di speditezza del procedimento” (Sez. 1, Sentenza n. 17717 del 2018);

– “E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria, poichè tale previsione non determina una disparità di trattamento tra la parte privata ed il Ministero dell’interno, che non deve rilasciare procura, armonizzandosi con il disposto dell’art. 83 c.p.c., quanto alla specialità della procura, senza escludere l’applicabilità dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3.

Quanto alle restanti eccezioni di incostituzionalità del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, le stesse sono manifestamente infondate. Anche in questo caso è sufficiente richiamare i principi di diritto già affermati da questa Corte:

– “E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, poichè il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte. (Sez. 1, Sentenza n. 17717 del 2018).

– E’ manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che il procediment6 per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile in quanto è necessario soddisfare esigenze di celerità, non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione” (Sez. 1, Ord. n. 27700 del 2018);

Inoltre quanto al principio di pubblicità dell’udienza deve ribadirsi che esso, pur avendo valore costituzionale in quanto consacrato, oltre che nell’art. 6 della CEDU, anche in altri trattati internazionali (quali l’art. 14 del Patto internazionale di New York, relativo ai diritti civili e politici, del 16 dicembre 1966, reso esecutivo con la L. n. 881 del 1977 e l’art. 6 del Trattato UE, che ha recepito l’art. 47 della Carta di Nizza), non è assoluto, essendo suscettibile di deroga, tra l’altro, quando il giudice possa adeguatamente risolvere le questioni di fatto o di diritto sottoposte al suo esame in base agli atti del fascicolo ed alle osservazioni delle parti.

Peraltro la questione sollevata è anche inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto secondo la Corte Costituzionale, in virtù del parametro convenzionale di cui all’art. 6 CEDU deve essere assicurata alla parte solo la facoltà di richiedere la trattazione in pubblica udienza del processo, sicchè quando, come nel caso di specie, il ricorrente non abbia manifestato nel corso del giudizio di merito alcuna volontà di esercitare una siffatta facoltà, deve escludersi la rilevanza della questione perchè meramente ipotetica (Sez. 2, Sentenza n. 1529 del 2018).

Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, una questione di costituzionalità finalizzata a riconoscere una determinata facoltà a una parte processuale è priva di rilevanza attuale se, nel giudizio a quo, quella parte non ha manifestato la volontà di esercitare la facoltà in discussione (ex plurimis sentenza n. 214 del 2013). In assenza di tale manifestazione di volontà, la rilevanza della questione risulta meramente ipotetica perchè l’applicabilità, nel giudizio principale, della “norma” è subordinata ad un accadimento non solo futuro, ma anche del tutto incerto: e, cioè, alla circostanza che, a seguito di una pronuncia di accoglimento, l’interessato si avvalga effettivamente della facoltà attribuitagli (in termini analoghi, ordinanza n. 129 del 2003).

5. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Nel merito: violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11.

La censura attiene alla decisione del Tribunale di Napoli che avrebbe escluso la necessità della fissazione dell’udienza di comparizione delle parti.

5.1 Il motivo è manifestamente inammissibile.

Dal decreto impugnato risulta che era stata fissata per il 20 maggio 2019 l’udienza per la comparizione delle parti non essendo disponibile la videoregistrazione del colloquio del richiedente. All’esito di tale udienza la causa veniva riservata al collegio per la decisione, dando atto dell’assenza ingiustificata del ricorrente.

Risulta, pertanto, del tutto inammissibile l’assunto del ricorrente che non si confronta con il provvedimento impugnato.

6. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, letto in combinato disposto con l’art. 5, comma 6, e con l’art. 19 del Testo Unico Immigrazione, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

A parere del ricorrente il tribunale non avrebbe valutato correttamente la situazione del suo paese di provenienza e le ragioni che lo spinsero a partire. Peraltro, egli aveva ampiamente documentato la sua effettiva integrazione in Italia e dunque la motivazione resa per negare la protezione umanitaria sarebbe certamente carente e priva di logica viste anche le condizioni di grave ed oggettiva difficoltà economica e di diffusa povertà in cui versa il Senegal.

7. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 8 – violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, violazione D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2 – violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 – violazione dell’art. 10 Cost. – violazione della direttiva numero 2004/83 violazione dell’art. 8 della direttiva 2004/83 – violazione dell’art. 8 direttiva 2001/95, violazione art. 3 CEDU.

A parere del ricorrente il Tribunale avrebbe omesso di valutare che il racconto del richiedente si fondava solo sulla sua credibilità soggettiva e, dunque, si rendeva necessario procedere alla c.d. cooperazione istruttoria, verificando la sussistenza di una condizione di persecuzione riferibile soggettivamente al richiedente. Pertanto, dai reports elaborati dalle organizzazioni internazionali, emerge che il Senegal si caratterizza per il diffuso detrimento dell’esercizio delle libertà democratiche e, dunque, alla luce di tali fonti, deve essere riconosciuta la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

8. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili, anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, come interpretato da questa Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 7155 del 2017.

In particolare, quanto alla valutazione in ordine alla credibilità del racconto del richiedente, essa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549).

La critica formulata nei motivi costituisce, dunque, una mera contrapposizione alla valutazione che il Tribunale ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata mediante allegazione di fatti decisivi emersi nel corso del giudizio che sarebbero stati ignorati dal giudice di merito.

Il Tribunale ha anche motivato sia in relazione alla situazione soggettiva del ricorrente sia in ordine alla situazione complessiva del Senegal e della regione di provenienza del richiedente, sicchè è del tutto evidente che non vi è stata alcuna violazione di legge o omessa motivazione nell’accezione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Ne consegue che la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione dei medesimi fatti.

Il ricorrente, inoltre, deduce genericamente la violazione di norme di legge, avuto riguardo alla sua vicenda personale ed alla situazione generale del paese di origine, attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta quanto all’insicurezza del Senegal difforme da quella accertata nel giudizio di merito.

Come si è detto il Tribunale ha esaminato, richiamando varie fonti di conoscenza, la situazione generale del paese di origine ed in particolare della regione di provenienza del ricorrente, precisando che, in base alle fonti, deve escludersi una situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato.

Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato con riferimento all’indagine sulle condizioni generali del paese, benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile (Cass. n. 14283/2019). Invece, l’esercizio di poteri ufficiosi circa l’esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva, in relazione alle fattispecie previste dal citato art. 14, lett. a) e b), si impone solo se le allegazioni di costui al riguardo siano specifiche e credibili, il che non è nella specie, per quanto già detto.

Inoltre, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018).

In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono l’esistenza di una situazione di sua particolare vulnerabilità. All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente contrapposta una diversa interpretazione delle risultanze di causa.

9. In conclusione il ricorso è inammissibile. Nulla sulle spese non essendovi altra parti costituite.

10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA