Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22551 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 12/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10721-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOACCHINO

ROSSINI 18, presso lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

E.J.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1615/2014 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 17/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

E.J.M. impugnava una intimazione di pagamento relativa a TARSU, anno di imposta 2000, assumendo la mancata notifica della cartella di pagamento presupposta. La CTP di Roma accoglieva il ricorso. Equitalia Sud S.p.A. impugnava la sentenza innanzi alla CTR del Lazio, che rigettava l’appello, ritenendo non ammissibile la produzione documentale relativa alla prova della notifica della cartella di pagamento.

Equitalia Sud S.p.A. propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo due motivi. La parte intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciando violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che erroneamente la CTR ha escluso la possibilità per le parti di produrre documenti nuovi rispetto a quelli prodotti in primo grado.

2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, denunciando error in procedendo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Parte ricorrente deduce che la distorta lettura del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 ha indotto la CTR a non pronunciarsi sulla domanda di accoglimento dell’appello e di infondatezza delle eccezioni della contribuente, basate sulla asserita omessa notificazione della cartella di pagamento presupposta alla intimazione di pagamento.

3. I motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente, in quanto inerenti alla medesima questione, sono fondati.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 c.p.c., atteso che, secondo l’indirizzo ampliamente condiviso da questa Corte: “In materia di contenzioso tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza” (Cass. n. 22776 del 2015).

Ne consegue che l’accoglimento dei motivi ripone sulla piana lettura dell’art. 58, comma 2 sopra menzionato che abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che, nel comma precedente, sottopone a restrizione l’accoglimento dell’istanza di ammissione ad altre fonti di prova.

La sentenza impugnata fa malgoverno dell’ormai consolidato principio enunciato, ritendo l’inammissibilità in appello della documentazione relativa alla prova della notifica della cartella presupposta all’intimazione di pagamento, in quanto già disponibile.

4. Per i rilievi sopra espressi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla CTR del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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