Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22551 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. II, 16/10/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 16/10/2020), n.22551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24246/2019 proposto da:

U.B., elettivamente domiciliato in Bozzolo (MN) via Poerio

n. 12, presso lo studio dell’avv.to PAOLO NOVELLINI, che lo

raoppresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1061/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata in data 11/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio in

data 08/09/2020 dal Consigliere Dott. LUCA MARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza pubblicata l’11 luglio 2019, respingeva il ricorso proposto da U.B., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Brescia aveva rigettato l’opposizione avverso la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. La Corte d’appello di Brescia rilevava che il Tribunale aveva ritenuto non credibile il racconto del dichiarante. Questi aveva dichiarato di aver trovato a casa i corpi della madre e del futuro marito riversi a terra in un bagno di sangue e di aver saputo successivamente che l’uccisione era dovuta ad uno scontro tra contadini. Egli non si era recato alla polizia ed era fuggito perchè aveva visto in faccia l’assassino e, passando per la Libia, era giunto in Italia.

Secondo la Corte d’Appello la domanda di protezione internazionale, nelle due forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, non poteva essere accolta oltre che per l’inattendibilità delle dichiarazioni dell’appellante per l’insussistenza di una situazione di conflitto armato nel paese di provenienza. Quanto al racconto esso era generico incongruente illogico e inverosimile.

La situazione in Nigeria, infatti, sulla base delle fonti internazionali non poteva assimilarsi a quella di un conflitto armato.

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari doveva negarsi mancando una situazione di vulnerabilità, non potendo rilevare un attestato di frequenza ai corsi di lingua e non potendosi effettuare la comparazione tra la situazione nel paese di accoglienza e quella del paese di origine sulla base di un racconto non veritiero.

3. U.B. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di tre motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 7 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La vicenda narrata dal richiedente deve essere valutata ai sensi delle norme sopra indicate e, dunque, rientra nelle ipotesi per le quali deve accordarsi una forma di protezione e, in ogni caso, devono essere attivati i poteri istruttori per la verifica del racconto.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (rectius 5).

La censura attiene al non aver attribuito alcun rilievo alla reale situazione di violenza ed instabilità del paese d’origine del ricorrente. Questi è stato costretto ad abbandonare non solo il proprio villaggio ma anche il proprio paese dove ha vissuto esperienze di abbandono e di morte. Peraltro, ha trascorso un periodo in Libia dove sono costantemente violati i più elementari diritti umani.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere la corte d’appello di Brescia riconosciuto la protezione per motivi umanitari, in ragione del livello di integrazione di radicamento raggiunto nel nostro paese e dell’attuale situazione interna del paese di origine. In particolare, la condizione di orfano senza alcun riferimento familiare nel paese d’origine integra certamente una delle cause di oggettiva e soggettiva vulnerabilità che impongono il riconoscimento della protezione umanitaria.

4. I tre motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili, anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, come interpretato da questa Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 7155 del 2017.

In particolare, quanto alla valutazione in ordine alla credibilità del racconto del richiedente, essa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549).

Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato con riferimento all’indagine sulle condizioni generali della Nigeria, benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile dai giudici di merito (Cass. n. 14283/2019, a meno che la non credibilità investa il fatto stesso della provenienza da un dato Paese).

Oltretutto l’esercizio di poteri ufficiosi circa l’esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva, in relazione alle fattispecie previste dal citato art. 14, lett. a) e b), si impone solo se le allegazioni di costui al riguardo siano specifiche e credibili, il che non è nella specie, per quanto già detto.

Inoltre, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018).

Peraltro il ricorrente non indica altre fonti idonee a superare quelle indicate dalla Corte d’Appello. In proposito deve richiamarsi il seguente principio di diritto: In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate. (Sez. 1, Ord. n. 4037 del 2020).

In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono l’esistenza di una situazione di sua particolare vulnerabilità. All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente contrapposta una diversa interpretazione delle risultanze di causa.

5. In conclusione il ricorso è inammissibile Nulla sulle spese essendosi, il Ministero, costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA