Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22551 del 10/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2021, (ud. 05/05/2021, dep. 10/08/2021), n.22551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso RG n. 6637/2017 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO con sede legale in (OMISSIS)

(CE) in persona del suo legale rappresentante pro tempore

rappresentato e difeso dall’avv. Giovanna Zarone del Foro di Santa

Maria Capua Vetere elettivamente domiciliato nel suo studio in

Vairano Scalo via Risorgimento, Parco Lisa n. 47 bis, domicilio in

Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

F.P.G., nata a (OMISSIS) il (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in via Circonvallazione Clodia n. 167

presso lo studio dell’avv. Antonella Sansone rappresentata e difesa

dall’avv. Armando Sessa del Foro di Napoli;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD s.p.a. divenuta dal 1 luglio 2016 EQUITALIA SERVIZI

RISCOSSIONE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della

CAMPANIA n. 7740/2016, depositata il 7 settembre 2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 5 maggio 2021 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO;

 

Fatto

RILEVATO

che:

F.P.G. ha proposto ricorso avverso la cartella esattoriale notificatale da Equitalia per conto del Consorzio, relativa ai contributi consortili per l’anno 2013, deducendo che la meni inclusione del cespite di sua proprietà nel comprensorio di bonifica non è sufficiente a provare la sussistenza di un vantaggio. Il ricorso della contribuente è stato accolto in primo grado. Il Consorzio ha proposto appello che è stato respinto dalla CTR della Campania.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio, affidandosi a due motivi. La contribuente ha resistito con controricorso.

Fissata l’udienza camerale, l’avv. Giovanna Zarone, difensore del Consorzio di bonifica, ha depositato memoria con cui evidenza di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio per la transazione intercorsa tra le parti in data 23 giugno 2018, allegando la transazione medesima. Dal predetto documento e dagli allegati risulta che la ricorrente, nonché F.P.F. e F.P.R., tutti proprietari di beni all’interno del comprensorio e tutti parti in separati giudizi pendenti, in cassazione e nel merito, nascenti da opposizione a cartelle per i contributi pretesi dal 2008 al 2017, hanno provveduto, in via transattiva, alla estinzione del debito complessivo; le parti si sono altresì obbligate a dare istruzioni ai rispettivi legali per l’abbandono dei giudizi pendenti ed in particolare a depositare atto di rinuncia al ricorso per i giudizi di cassazione.

Il difensore della controricorrente ha depositato memoria

dichiarando che la materia del contendere risulta cessata a seguito di accordo stragiudiziale intervenuto tra le parti e che in ragione di ciò acconsente alla richiesta di parte ricorrente di rinuncia al presente giudizio ed alla conseguente estinzione dello stesso.

Ciò premesso, sebbene da parte ricorrente non sia stata depositata una rituale rinuncia agli atti del giudizio, tuttavia la documentazione in atti attesta che la materia del contendere è cessata, così come dichiarato dai difensori, e che le parti non hanno più interesse alla prosecuzione del giudizio.

Ne consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, che comporta anche il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata (Cass. s.u. n. 8980 del 2018).

In ragione dell’intervenuto accordo le spese processuali sono compensate; alla fattispecie non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228, art. 1, comma 17, poiché il raddoppio del contributo unificato è previsto solo per i casi di rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 24632 del 2019; Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021

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