Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22551 del 07/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 07/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 07/11/2016), n.22551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8732-2014 proposto da:

EUROSPIN LAZIO S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato MANLIO ABATI, che

la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE LUCA GAURICO 9, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

BRUNO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIA LIBERATORE e

FEDERICO LIBERATORE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 189/2013 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 04/10/2013, R.G. N. 246/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito l’Avvocato MANLIO ABATI;

udito l’Avvocato LUCIA LIBERATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4.10.2013, la Corte di Appello di Campobasso respingeva il gravame proposto dalla società Eurospin Lazio s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale del medesimo luogo che aveva dichiarato la illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato il (OMISSIS) a P.G., per un ammanco nel fondo cassa del punto vendita di cui era responsabile nonchè custode delle chiavi della cassaforte.

La Corte territoriale, condividendo la ricostruzione interpretativa del giudice di primo grado, accertava la violazione delle garanzie procedurali di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, commi 2 e 5, avendo la società irrogato il provvedimento espulsivo in data (OMISSIS) a seguito dell’invio della contestazione disciplinare in data (OMISSIS) (ricevuta dal lavoratore il (OMISSIS)) e della infruttuosa richiesta di audizione da parte del lavoratore (spedita in data 3.11.2010 (ricevuta dal datore di lavoro l’11.11.2010).

Per la cassazione di tale sentenza la società propone ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria. Il lavoratore resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo del ricorso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 degli artt. 1334 e 1335 c.c., dell’art. 1362 c.c. in relazione agli artt. 226 e 227 c.c.n.l. settore Commercio e artt. 2077 e 2120 c.c. nonchè omesso esame circa un fatto decisivo della controversia avendo, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto la tempestività della richiesta di audizione spedita dal lavoratore il 3.11.2010 e ricevuta dalla società l’11.11.2010. Espone che la natura di atto unilaterale recettizio imponeva di attribuire efficacia alla suddetta richiesta solamente al momento dell’effettiva conoscenza da parte del destinatario, che, conseguentemente, doveva rinvenirsi il superamento del termine convenzionalmente attribuito dal datore di lavoro (nella lettera di contestazione disciplinare) di dieci giorni (decorrenti dalla ricezione della contestazione, ossia dal (OMISSIS)), non potendosi applicare ai termini negoziali il criterio della scissione cronologica degli effetti tra mittente e destinatario di un atto; aggiunge che l’art. 227 c.c.n.l. settore Commercio, applicato dall’impresa, prevede che la comunicazione del provvedimento disciplinare deve essere effettuata, al lavoratore, entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per presentare le sue controdeduzioni.

2. – Con il secondo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e ss. in relazione agli artt. 2119 e 2104 c.c., artt. 220 e 225 c.c.n.l. settore Commercio, degli artt. 112 e 115 c.p.c. nonchè omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, avendo, la Corte territoriale, ritenuti assorbiti gli altri motivi di gravame senza esaminare la gravità dell’addebito disciplinare contestato al lavoratore.

3. – Il ricorso è inammissibile.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per Cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le “rationes decidendi” rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa (ex multis, Cass. S.U. n. 7931/2013; Cass. 18/09/2006, n. 20118; Cass. n. 4293/2016).

Nel caso in esame il motivo censura solo una delle rationes decidendi poste dalla Corte di merito a fondamento del rigetto dell’impugnazione proposta dalla società. In particolare, il motivo non investe l’affermazione contenuta nella impugnata sentenza secondo cui era contrario ai principi di buona fede e lealtà contrattuale irrogare il licenziamento a fronte della pervenuta richiesta di audizione da parte del lavoratore (pag. 4 della sentenza).

Invero, il giudice di appello non si è limitato a ritenere tempestiva la richiesta di audizione spedita dal lavoratore il 3.11.2010 (in ossequio al criterio della scissione degli effetti in capo al mittente ed al destinatario della comunicazione), ma ha anche ritenuto che il comportamento del datore di lavoro avesse integrato la violazione dei criteri di buona fede e correttezza nella misura in cui ha ignorato la manifestazione di volontà del lavoratore tesa ad ottenere un’audizione a sua difesa ed ha, valutando tardiva la richiesta, intimato la sanzione disciplinare espulsiva.

4. In conclusione, il ricorso è inammissibile e le spese sono liquidate secondo il principio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. Il ricorso è stato notificato il 4.4.2014, dunque in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente a pagare le spese di lite a favore del controricorrente, liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2016

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