Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2255 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 07/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11747-2007 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

SOGEFI FILTRATION SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 35/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 03/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2010 dal Presidente e Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI PAOLO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI NICOLA, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

La FIAAM FILTER S.P.A., Oggi SOGEFI FILTRATION S.P.A., con ricorsi separati e poi riuniti, ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi in esito alla presentazione di due richieste di rimborso di una parte di imposte pagate all’estero e non portate in detrazione nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 1997 e 1998. La società sostiene di avere diritto al credito di imposta anche con riferimento al prelievo subito sui dividendi esteri che soltanto in parte concorrono alla formazione del reddito complessivo, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 96 e 96 bis del TUIR vigente ratione temporis.

La Commissione tributaria provinciale, prima, e la Commissione tributaria regionale, poi, hanno accolto nel merito il ricorso della società, escludendo, nella specie, che si sia verificata la decadenza di cui all’art. 15, terzo comma, TUIR. L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la società contribuente, per ottenere la cassazione della sentenza di appello, meglio indicata in epigrafe, sulla base di due motivi.

La società intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

Il ricorso va accolto in relazione al secondo motivo.

1. Con il primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 TUIR e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, l’amministrazione ricorrente eccepisce che erroneamente la CTR ha ritenuto esperibile, nella specie, la procedura di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, citato art. 38, senza tenere conto della specifica sanzione della decadenza dal diritto alla utilizzazione del credito d’imposta, quando questo non venga richiesto con la dichiarazione dei redditi, ai sensi del citato art. 15, comma 3, TUIR. Il Collegio ritiene di aderire all’indirizzo giurisprudenziale espresso da questa Corte nella sentenza 21646/2004, pronunciata tra le stesse parti in relazione alla stessa questione prospettata nell’ambito dell’analogo contenzioso riferito ai precedenti esercizi 1994 e 1995. In forza di tale pronuncia, è stato affermato il seguente principio di diritto “In tema di imposte sui redditi, la detrazione del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero spetta, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 15, comma 3, a condizione che la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo sia stata presentata in termini e che le detrazioni siano state in essa indicate. Ne consegue, nell’ipotesi in cui il contribuente si avveda di aver commesso nella dichiarazione un errore, avendo inesattamente determinato le detrazioni stesse, che egli può chiedere la restituzione dell’eventuale eccedenza indebita in base al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, purchè beninteso ricorrano le condizioni fissate dal detto art. 15 del t.u.i.r.”. Tale indirizzo trova conferma anche nelle indicazioni fornite dalla sentenza n. 26866/2009, sempre di questa Corte, successiva a quella n. 18371/2005 invocata dalla ricorrente a sostegno della tesi della intervenuta decadenza.

2. Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 96 bis del TUIR, nel testo vigente ratione temporis, la difesa dell’Agenzia ricorrente sostiene la tesi che per determinare l’ammontare del credito di imposta spettante alla società contribuente, ai sensi del citato art. 15, comma 1, si debba tenere conto soltanto dell’ammontare delle imposte che hanno inciso la parte di dividendi esteri (nella specie il 5%) che partecipano alla formazione del reddito complessivo imponibile in Italia (secondo il disposto dell’art. 96 bis TUIR).

La tesi prospettata dalla ricorrente è da condividere.

L’interpretazione letterale e sistematica delle norme di riferimento inducono a ritenere che la società non abbia diritto al rimborso richiesto. Non si comprende per quale ragione le imposte che incidono sui dividendi tassati all’estero – che non entrano nella formazione della base imponibile in Italia e quindi sono esenti da imposta in Italia (per cui non sussiste il rischio della doppia imposizione) – dovrebbero essere recuperate in Italia, attraverso il meccanismo del credito/detrazione d’imposta, con la conseguenza non tanto di evitare la doppia imposizione, ma di fare ottenere al percettore la totale esenzione fiscale dei dividendi che vengono tassati all’estero e vengono poi “detassati” in Italia, attraverso il meccanismo del credito di imposta.

L’art. 15, comma 1, TUIR, vigente ratione temporis, disponeva testualmente che “Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo al lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione”. Dalla lettera della legge, che contiene una norma di carattere generale, risulta chiaramente che per usufruire del credito di imposta occorre che il contribuente sia titolare di redditi prodotti e tassati all’estero e che tali redditi concorrano alla formazione del reddito complessivo tassabile in Italia. Soltanto dopo che sia stato determinato il reddito complessivo tassabile in Italia entra in gioco il limite di detraibilità derivante rapporto tra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo al lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione. In altri termini, il diritto alla detrazione dell’imposta pagata all’estero opera nei limiti in cui il reddito di fonte estera entra a far parte della base imponibile in Italia, fatto salvo l’ulteriore limite stabilito dalla legge. Ne deriva che il prelievo fiscale su redditi esteri che non concorrono alla formazione del reddito complessivo, non da diritto a detrazione.

La norma mette al riparo i contribuenti dalla doppia imposizione in senso giuridico (che, notoriamente, è quella che colpisce più volte lo stesso presupposto d’imposta in capo allo stesso soggetto o in capo a soggetti differenti), in quanto l’imposta pagata all’estero sulla parte di reddito che sia tassabile anche in Italia da diritto alla corrispondente detrazione. Non è così, ovviamente, per i redditi prodotti e tassati all’estero che non siano tassabili anche in Italia (in quanto non entrano a far parte della base imponibile), perchè in tal caso non v’è rischio di doppia imposizione e, addirittura, il meccanismo della detrazione porterebbe alla vanificazione dell’imposta pagata all’estero, che verrebbe detratta indebitamente in Italia.

Rispetto all’art. 15, che contiene una norma di carattere generale, che stabilisce quali siano i presupposti per beneficiare della detrazione d’imposta (titolarità di redditi prodotti e tassati all’estero ma che entrino a far parte della base imponibile in Italia), l’art. 96 bis TUIR, nel testo vigente ratione temporis, dettava uno speciale regime fiscale per un particolare tipo di reddito di provenienza estera, quali i dividendi esteri, prevedendo che dovessero entrare a far parte della base imponibile in Italia soltanto nella percentuale del 5%. Infatti, l’art. 96 bis TUIR prevedeva che gli utili distribuiti, in occasione diversa dalla liquidazione, da società non residenti aventi particolari requisiti concorressero alla formazione del reddito soltanto nella misura del 5% del loro ammontare, in presenza di particolari condizioni.

Quindi, nella specie, soltanto una percentuale minima dei dividendi esteri concorre alla formazione della base imponibile in Italia. Ne consegue che soltanto per questa percentuale si pone il problema della doppia imposizione, che viene risolto con il sistema della detrazione dell’imposta pagata all’estero sulla frazione di dividendi che entrano nella base imponibile. E’ evidente che se il 95% dei dividendi esteri non subisce tassazione in Italia, ma soltanto all’estero, su tale percentuale non può verificarsi alcuna doppia imposizione.

6. Conseguentemente, va rigettato il primo motivo di ricorso, mentre va accolto il secondo. La causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., perchè sulla base delle considerazioni sopra esposte, non compete il richiesto rimborso e, quindi, va rigettato il ricorso introduttivo della società. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate in considerazione della novità e complessità delle questioni prospettate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta i ricorsi introduttivi della società contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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