Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2255 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2255 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 12956 – 2010 R.G. proposto da:
AGENZIA delle ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, domicilia.
RICORRENTE
contro
NASCIMBENI AUTO s.r.l. – c.f./p.i.v.a. 03367190174 –

(già “L’automobile di

Spelta Anna & C.” s.n.c.), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Michele Mercati, n. 51, presso lo
studio dell’avvocato Ennio Luponio che congiuntamente e disgiuntamente
all’avvocato Stefano Forzani la rappresenta e difende in virtù di procura speciale
a margine del controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 54/66/09 del 16.3.2009 della commissione tributaria
regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia,

Data pubblicazione: 30/01/2018

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2017 dal
consigliere dott. Luigi Abete,
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore
generale dott.ssa Luisa De Renzis, che ha chiesto accogliersi il ricorso con ogni
conseguente provvedimento,

Con verbale di constatazione in data 22.9.2004 l’Agenzia delle Dogane di
Bolzano riscontrava l’acquisto da fornitori tedeschi negli anni tra il 1997 ed il
2002 di ben 500 autovetture da parte della ditta individuale “Lochmann Martin”,
autovetture da tale ditta poi rivendute a clienti italiani con sottofatturazione di
circa il 10°/0 del valore imponibile e con applicazione dell’ i.v.a. al 20% mai
versata all’Erario.
Sulla scorta del verbale anzidetto con avviso di accertamento n.
R0L02T300613/2004 l’Ufficio di Brescia 2 contestava a “L’automobile di Spetta
Anna & C.” s.n.c., ora “Nascimbeni Auto” s.r.I., per l’anno d’imposta 1998,
limitatamente a 14 autovetture, la registrazione di fatture d’acquisto relative ad
operazioni soggettivamente inesistenti e quindi l’indebita detrazione dell’i.v.a.;
conseguentemente recuperava a tassazione i.v.a. per euro 81.987,53 ed
applicava la sanzione amministrativa di euro 102.484,41.
Avverso il suindicato avviso di accertamento la “Nascimbeni Auto” s.r.l.
proponeva ricorso alla commissione tributaria provinciale di Brescia.
Deduceva, tra l’altro, che nessun elemento di prova valeva a suffragare la
prospettazione dell’Amministrazione.
Resisteva l’Ufficio territoriale di Brescia.
Con sentenza n. 24/06/2006 l’adita commissione tributaria accoglieva il
ricorso.
2

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

5

Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate, Ufficio territoriale di Brescia 2.
Resisteva la “Nascimbeni Auto” s.r.I..
Con sentenza n. 54/66/09 del 16.3.2009 la commissione tributaria regionale
della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, rigettava l’appello e compensava
le spese.

complicità nelle operazioni contestate” (così sentenza c.t.r., pag. 3), nondimeno
l’accertamento dell’Ufficio non risultava provato neppure in chiave presuntiva;
che segnatamente l’accertamento nei confronti di un soggetto terzo e “la
mancanza di strutture logistiche non sono di per sé sufficienti a dimostrare
l’inesistenza delle operazioni” (così sentenza c.t.r., pag. 3).
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso; ne ha
chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente
statuizione in ordine alle spese.
La “Nascimbeni Auto” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi
inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5,
cod. proc. civ. l’insufficienza della motivazione.
Deduce che ha allegato una ben precisa serie di circostanze di fatto idonee a
dimostrare l’inesistenza delle operazioni di acquisto; che a fronte di tali elementi
la c.t.r. non ha in alcun modo esplicitato le ragioni per cui le circostanze addotte
sono inidonee sul piano probatorio.
Il ricorso è inammissibile.
Si rileva che il motivo di ricorso è espressamente correlato alla previsione del
n. 5 del 10 co. dell’art. 360 cod. proc. civ. e che difetta del tutto l’assolvimento
3

Evidenziava la c.t.r. che, sebbene non fossero “improbabili elementi di

dell’onere di cui alla seconda parte dell’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile
ratione temporis al caso di specie (cfr. Cass. sez. un. 1.10.2007, n. 20603,
secondo cui, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione
avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del dec. Igs. 2.2.2006,
n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione,

previsto dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’illustrazione di ciascun motivo deve
contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in
relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le
ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a
giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di
sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in
maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di
valutazione della sua ammissibilità).
Più esattamente si evidenzia che la sentenza impugnata è stata depositata in
data 16.3.2009 e dunque antecedentemente al 4.7.2009, dì dell’entrata in vigore
– ex art. 58, 5 0 co., della legge 18.6.2009, n. 69 – dell’art. 47, 1° co., lett. d),
della medesima legge n. 69/2009, che ha abrogato l’art. 366 bis cod. proc. civ..
In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente va
condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di
legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente, Agenzia
delle Entrate, a rimborsare alla controricorrente, “Nascimbeni Auto” s.r.I., le
spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro
4

poiché secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso

m-

5.400,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, /
i.v.a. e cassa come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V sez. civ. – Tributaria

della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2017.

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