Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2255 del 30/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 30/01/2017, (ud. 22/11/2016, dep.30/01/2017),  n. 2255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23533-2011 proposto da:

C.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SABOTINO 46, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ROMANO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LINO GRECO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato

LUIGI MANZI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA MARIA PINTO

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

B.E.;

– intimato –

Nonchè da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA MILANO (OMISSIS), C.f. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ERNESTO PAPPONETTI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

C.M., C.F. (OMISSIS), B.E., M.M. C.F.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 698/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/07/2011, R.G. N. 1193/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato GRECO ROMANO per delega LINO GRECO;

udito l’Avvocato ANNA MARIA PINTO;

udito l’Avvocato CARLO ALBINI per delega ANDREA MANZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 698 del 2011, depositata 1’8 luglio 2011, rigettava l’impugnazione proposta da C.M. nei confronti dell’Azienda sanitaria locale della Provincia di Milano (OMISSIS), B.E. e M.M., avverso la sentenza n. 2025 del 2009, emessa tra le parti dal Tribunale di Milano.

2. Il Tribunale aveva rigettato le domande di accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della Azienda sanitaria locale della Provincia di Milano (OMISSIS), in concorso ed in solido con B.E. e M.M. per i fatti vessatori descritti in atti e di condanna degli stessi al risarcimento del danno da demansionamento per Euro 109.926,90, del danno biologico e morale per Euro 100.000, del danno esistenziale per Euro 80.000 e del danno patrimoniale e da perdita di chances e reddito per Euro 192.691,90.

3. La Corte d’Appello ha ritenuto corretta la delimitazione temporale dell’ambito della controversia al periodo successivo al 1 gennaio 1999, essendo in precedenza la ricorrente in servizio presso la ex USSL (OMISSIS) di Rozzano e presso la USSL n. (OMISSIS) di Milano, e non avendo riferito nulla circa i rapporti tra quest’ultime e la ASL citata in giudizio, essendo, peraltro, stati convenuti in giudizio i due dirigenti che avevano svolto la funzione di responsabile della dott.ssa C. dallo stesso anno 1999 in poi.

4. Il giudice di secondo grado escludeva dal thema decidendum la questione della mancata attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, atteso che ciò si collocava temporalmente nel periodo in cui la stessa era in servizio presso le altre ASL, e affermava che, quanto al demansionamento, vi era stata una generica affermazione dell’attribuzione di funzioni non consone alla competenza professionale e specialità dell’interessata, e che non potevano inscriversi nel demansionamento le valutazioni negative per il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o il ritardo nella concessione dell’autorizzazione all’attività libero professionale intra moenia, nonchè le richieste di chiarimenti sulle timbrature.

5. In relazione al mobbing riteneva non sussistente la prova di relative condotte, per come lo stesso è stato qualificato dalla giurisprudenza.

6. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre C.E. prospettando otto motivi di impugnazione.

7. Resiste con controricorso e ricorso incidentale, articolato in un motivo vertente sulla statuizione relativa alle spese, l’Azienda sanitaria locale della Provincia di Milano (OMISSIS).

8. Resiste con controricorso M.M..

9. B.E. non si è costituito.

10. C.M., l’Azienda sanitaria e M.M. hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza pubblica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va disposta la riunione dei giudizi in quanto le impugnazioni sono proposte avverso la medesima sentenza di appello.

Sempre in via preliminare, va rilevato, atteso che sia la ricorrente principale che la ricorrente incidentale hanno concluso l’esposizione dei motivi con la formulazione del quesito di diritto, che nella specie, ratione temporis, non trova applicazione l’art. 366-bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e contenente la previsione della formulazione del quesito di diritto, come condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione.

2. Tanto premesso, può passarsi all’esame dei motivi del ricorso principale.

3. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, con riferimento agli artt. 2049, 2043, 2059, 2087 e 2103 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Assume la ricorrente che la statuizione sulla insussistenza del carattere vessatorio (delle condotte) dei convenuti in giudizio in mancanza di allegazione e prova dei fatti dedotti da essa lavoratrice, è in contrasto con l’orientamento espresso nella Relazione tematica n. 142 sul mobbing, della Corte di cassazione (recte: dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione), atteso che tra le forme del fenomeno se ne possono configurare diverse che si attagliano al caso di specie (diniego trasmissione proprio nominativo per la nomina a Ufficiale polizia giudiziaria, mancato accoglimento richiesta svolgimento attività intra moenia, assegnazione a turni RCL in misura superiore agli altri colleghi, le valutazioni negative, la mancanza e il rifiuto di assegnazione di obiettivi).

4. Il motivo è inammissibile.

Tenuto conto che, ratione temporis (la sentenza di appello veniva depositata l’8 luglio 2011), trova, nella specie, applicazione l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo anteriore alla novella introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, è opportuno, innanzitutto, ricordare quanto segue.

Il motivo di ricorso per cassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione, non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si può proporre con esso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5; in caso contrario, questo motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e, perciò, in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (Cass., 20/04/2006, n. 9233).

Lo scrutinio effettuato dalla Corte di cassazione non può, dunque, riguardare il convincimento in sè stesso del giudice di merito, come tale incensurabile, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, il che si tradurrebbe in un complessivo riesame del merito della causa (ex multis, Cass., 05/08/2016, n. 16526).

Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale dunque alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità.

In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, con la conseguenza che è insindacabile, in sede di legittimità, il peso probatorio di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass., 10/06/2014, n. 13054).

Pertanto, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass., sentenza n. 11511 del 2014).

Va altresì ricordato (Cass., n. 17698 del 2014) che ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.

Tanto premesso, si rileva che nella specie, il motivo di ricorso, pur rubricato anche come violazione di legge (da dedurre, quindi, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche, diversamente da quanto prospettato nella specie, mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, non integrando quest’ultima la richiamata relazione), si sostanzia nella generica richiesta di riesame della valutazione dei fatti di causa operata dal giudice di merito, senza, peraltro, una adeguata specificazione degli stessi, che è, quindi, inammissibile, per come prospettata, in sede di legittimità.

5. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 2697 c.c. (onere della prova), all’art. 116 c.p.c. (valutazione delle prove) e all’art. 201 c.p.c. (consulenza tecnica medico legale e contabile), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Espone la ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe attribuito scarsa rilevanza alle prove documentali offerte dalla medesima, sottovalutando o ignorando le copiose produzioni di cui al ricorso introduttivo.

Inoltre, negando l’ammissione e l’espletamento di prove testimoniali e di CTU, il giudice di appello avrebbe compresso il diritto di difesa e i diritti della ricorrente.

6. La censura della ricorrente, nella sostanza non integra il vizio di violazione di legge, nei sensi sopra richiamati, ma investe la valutazione delle prove e le decisioni sull’ammissione di prove e CTU che impingono il vizio di motivazione.

Richiamando i principi già enunciati nel trattare del primo motivo di ricorso, si osserva che nella specie la ricorrente non indica le prove e le ragioni per cui chiedeva CTU in modo circostanziato per come già portate all’attenzione della Corte d’Appello, evidenziandone in modo compiuto la eventuale rilevanza critica rispetto al ragionamento decisorio del giudice di secondo grado, dando luogo ad inammissibilità del motivo.

Ciò anche rilevando che la Corte d’Appello argomenta in ordine alla documentazione prodotta in atti, dedicando uno specifico passaggio motivazionale circa l’inadeguatezza delle nove missive indirizzate alla ricorrente a integrare mobbing in ragione della nozione legale dello stesso. Quanto alla prova per testi la Corte d’Appello rilevava che erano state offerte come oggetto di prova nei capitoli dedotti nel ricorso introduttivo del giudizio circostanze del tutto irrilevanti e generiche, senza alcuna indicazione di tempo e di luogo – ovvero i capitoli 22, 25 e 26 in calce all’atto. Pertanto, riteneva infondate le censure mosse alla sentenza di prima grado, in ragione degli elementi costitutivi del mobbing come posti in luce dalla giurisprudenza di legittimità.

Quanto alla CTU, va rilevato che la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario e la motivazione dell’eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (Cass., 05/07/2007, n. 15219).

Pertanto, la Corte d’Appello nel disattendere la CTU, della cui richiesta da parte della ricorrente dava atto in sentenza, non era tenuta ad una specifica motivazione avendo affermato, con più argomenti, sotto diversi profili, la carenza di allegazione e di prova in ordine alla dequalificazione e al mobbing.

6. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di contratti collettivi, e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione riguardo al mancato – e tardivo – riconoscimento del danno patrimoniale patito dalla dott.ssa C.M. per il diniego di svolgere attività intra moenia, art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Premette la ricorrente che aveva esposto nel ricorso di primo grado che l’ASL, con comportamento vessatorio, le aveva riconosciuto la possibilità di svolgere attività intra moenia, come chiesto sin dall’11 giugno 1997, solo dal 2007.

Diversamente da come affermato da controparte (domanda sprovvista di documentazione) ella ricorrente aveva inoltrato domanda sempre nello stesso modo e per mero arbitrio la facoltà richiesta le era stata riconosciuta dopo dieci anni, con conseguente danno economico per Euro 120.000,00.

La sentenza della Corte d’Appello aveva omesso di pronunciare sulla pretesa risarcitoria di liquidazione dei danni patrimoniali.

Il motivo non è fondato.

Come esposto anche nel motivo di ricorso la pretesa risarcitoria in questione era collegata al dedotto mobbing di cui le modalità temporali dell’autorizzazione sarebbero state manifestazione.

La Corte d’Appello ha ritenuto prive di pregio le contestazioni della sentenza impugnata laddove la stessa, secondo la ricorrente, non avrebbe individuato alcuna vessazione nelle vicende del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività libero professionale intra moenia, atteso che la censura di non aver valutato il ritardo di dieci anni nella concessione non considerava che la richiesta del 1997 risaliva al periodo anteriore all’instaurazione del rapporto di lavoro con l’azienda appellata.

La ricorrente non censura in modo adeguato tale statuizione, che escludeva, per incompatitibilità logico-giuridica, l’accoglimento della connessa domanda risarcitoria, in quanto, pur facendo riferimento a più domande che avrebbe presentato, non le circostanzia, ai fini della rilevanza della censura, con riguardo al periodo temporale della controversia, nè contesta, con riguardo alla specifica doglianza oggetto del motivo di ricorso in esame, la statuizione che ha delimitato l’ambito della controversia stessa dal 1 gennaio 1999.

Dall’esclusione del mobbing discendeva la mancanza di diritto a risarcimento.

7. Prima di esaminare i motivi quattro, cinque, sei e sette, che vertono sul mancato riconoscimento del danno patrimoniale patito dalla ricorrente in relazione rispettivamente a: risorse aggiuntive regionali, indennità di esclusività, retribuzione individuale di anzianità, retribuzione di risultato, occorre precisare che la ricorrente agiva per l’accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Azienda, in concorso ed in solido con i dirigenti convenuti, per dequalificazione e mobbing, per condotte vessatorie, chiedendo la conseguente condanna degli stessi al risarcimento dei danni, tra l’altro, patrimoniali.

In particolare, in alcuni dei motivi del presente ricorso che si andranno ad esaminare, il mancato riconoscimento delle diverse indennità, chieste a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, è connesso: al disegno vessatorio e persecutorio della ASL (quarto motivo); al non essere posta nelle condizioni di raggiungere gli obiettivi (settimo motivo).

I motivi quinto e sesto, invece, non specificano il titolo della responsabilità da cui sarebbe discesa la pretesa risarcitoria. Tuttavia, nella premessa del ricorso per cassazione si legge (fine pag. 4): “I comportamenti discriminatori e vessatori continuavano però ad essere perpetrati” (…) “A tali comportamenti si aggiungevano le valutazioni negative con incidenza di carattere patrimoniale a causa della riduzione del reddito (mancata assegnazione di obiettivi, mancata erogazione delle risorse aggiuntive, mancata corresponsione dei buoni pasto, mancato riconoscimento dei 15 anni di attività lavorativa), dove spiccava la figura del responsabile dipartimento di prevenzione dott. M.M., suo superiore gerarchico divenuto “mobber””; a pag. 6 del ricorso: “Oltre alle segnalazioni relative alla mancata corresponsione dei buoni pasto ed alle discriminazioni relative ai 15 anni di anzianità di servizio, continuavano le doglianze” (…) gli stessi presuppongono un illecito contrattuale o extracontrattuale.

La Corte d’Appello ha escluso la fondatezza di qualunque pretesa di contenuto risarcitorio in ragione della non sussistenza di dequalificazione o mobbing.

8. Il quarto ed il settimo motivo di ricorso devono essere trattati congiuntamente, in ragione della loro connessione.

9. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di contratti collettivi e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione riguardo al mancato riconoscimento del danno patrimoniale patito dalla dott.ssa C.M. a titolo di risorse aggiuntive regionali, art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Espone la ricorrente principale che detta voce retributiva non gli era mai stata elargita per l’asserito mancato raggiungimento degli obiettivi. Ma l’assegnazione degli obiettivi veniva fatta con fine persecutorio e vessatorio, trattandosi di obiettivi che di fatto la stessa non poteva raggiungere, non venendo posta nelle condizioni per la carenza di informazioni necessarie. Il danno ammontava a Euro 27.183,92.

10. Con il settimo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione di norme di contratti collettivi e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione riguardo al mancato riconoscimento del danno patrimoniale patito dalla ricorrente a titolo di retribuzione di risultato, art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

L’azienda sanitaria non poneva la ricorrente nelle condizioni di raggiungere gli obiettivi e a quest’ ultima non era stato corrisposto il relativo trattamento economico. La cifra indicata nel ricorso di primo grado e in appello era di Euro 30.000,00, da accertare e verificare nella sua esatta quantificazione tramite CTU contabile. Anche su ciò la Corte d’Appello non si era pronunciata.

11. I motivi non sono fondati.

La Corte d’Appello con motivazione puntuale ha rilevato che la carenza di allegazioni in punto di ingiustificata valutazione negativa dell’operato della C. da parte del dr. B. era manifesta: nel ricorso di primo grado la ricorrente si era limitata a sostenere la decurtazione della retribuzione di risultato per effetto di un giudizio negativo del suo superiore, qualificato come pretestuoso alla luce dell’esecuzione di una ricerca su 450 casi di carcinoma vescicale da probabile esposizione lavorativa, salvo ammettere nel corso dell’interrogatorio libero, come puntualmente notava la sentenza di primo grado, a fronte della precisa deduzione dell’amministrazione e della produzione in giudizio del relativo schema, di avere ricevuto l’assegnazione di tre obiettivi, e cioè, oltre alla ricerca su tumori alla vescica, l’indagine sulle vibrazioni in tre aziende edili – che pure corrispondeva ad un suo specifico interesse professionale – e la revisione del piano sanitario della ditta ex Colorama, obiettivi che l’azienda sanitaria affermava non esser raggiunti, circostanza quest’ultima neppure contestata nel gravame.

Per il periodo successivo, chiariva inoltre la Corte d’Appello, in cui il comportamento ostile sarebbe stato posto in essere dal dr. M., l’originaria allegazione della lavoratrice era addirittura di non aver avuto alcun obiettivo assegnato, salvo poi – a fronte delle argomentazioni avversarie di averne ricevuti tre e di non aver provveduto al loro raggiungimento – proporre in appello, una diversa – inammissibile – prospettazione dei fatti vessatori, attraverso la nuova deduzione dell’estrema genericità degli obiettivi assegnati così da concludere che, in quanto privi di significato, sarebbero stati come non assegnati.

Alla luce della motivazione della sentenza di appello si rileva che i motivi sono generici quanto agli obiettivi che sarebbero stati assegnati con modalità vessatorie, oltre a non censurare la statuizione di novità e inammissibilità della deduzione di genericità degli obiettivi assegnati. Come correttamente affermato dalla Corte d’Appello all’esclusione del mobbing conseguiva il rigetto delle domande risarcitorie.

12. Con il quinto motivo di ricorso viene esposta la censura di violazione e falsa applicazione di norme di contratti collettivi e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione riguardo al mancato riconoscimento del danno patrimoniale patito dalla ricorrente a titolo di indennità di esclusività, art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Espone la ricorrente che nel ricorso di primo grado e in quello di appello aveva evidenziato che ai sensi dell’art. 42 del CCNL dirigenza medica e veterinaria, ex art. 5, parte economica biennio 2000-2001 del medesimo CCNL, avendo superato i 15 anni di anzianità il 1 luglio 2004 aveva maturato, al momento del deposito di primo grado, per indennità di esclusività, una differenza pari a Euro 15,400,56 (56 mesi), somma nelle more ulteriormente maturata.

La sentenza della Corte d’Appello su detto risarcimento del danno patrimoniale a titolo di indennità di esclusività non si era pronunciata.

13. Con il sesto motivo di ricorso è prospettata violazione e falsa applicazione di norme di contratti collettivi e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione riguardo al mancato riconoscimento del danno patrimoniale patito dalla ricorrente a titolo di retribuzione individuale di anzianità, art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Essa ricorrente nei precedenti gradi di giudizio aveva illustrato che non le era stata riconosciuta la “retribuzione individuale di anzianità” ex art. 35, lett. a), del CCNL di categoria, spettantele dopo 15 anni di anzianità.

Non essendo stato possibile quantificare tale voce di danno patrimoniale veniva chiesta CTU contabile, non disposta dalla Corte d’appello, che ometteva di pronunciarsi.

14. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati.

La ricorrente deduce un vizio di violazione di legge, chiedendo l’applicazione della disciplina contrattuale, ma ancor prima, con priorità logico giuridica, deduce un vizio di omessa motivazione, omessa pronuncia.

La Corte d’Appello ha respinto ogni richiesta risarcitoria in quanto ha ritenuto non sussistere il mobbing e la dequalificazione.

Anche a voler sussumere la censura anche nel vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, Cass., ord. 05/07/2016, n. 13716), questa Corte ha affermato che il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d’appello è configurabile allorchè manchi completamente l’esame di una censura mossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d’appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda (Cass., 14/01/2015, n. 452).

Nella specie, pur ravvisandosi la mancata specificazione e trascrizione delle deduzioni difensive rispetto alle quali si sarebbe avuta omessa pronuncia, si rileva che la statuizione sulla mancanza di mobbing e dequalificazione, come affermato dal giudice di grado, è incompatibile con l’accoglimento delle domande risarcitorie, alla cui determinazione del quantum era finalizzata la CTU sollecitata dalla ricorrente, per cui la sentenza è esente dai denunciati vizi.

Va, altresì, considerato che la ricorrente non ha censurato la qualificazione della” domanda che è stata fatta dal giudice di merito (come domanda di accertamento di mobbing e dequalificazione e conseguente domanda risarcitoria).

Si rileva infine che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass., 11/01/2016, n. 195).

Nella specie, le modalità di deduzione del vizio di violazione di legge ne inducono la riconduzione al vizio di motivazione, che come si è esposto non è fondato.

115. Con l’ottavo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto e insufficiente contraddittoria e omessa motivazione, con riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c. (spese di lite), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Senza motivazione la Corte d’Appello compensava le spese tra la ricorrente e l’Azienda sanitaria e non quelle con i prospettati mobbers.

16. Il motivo non è fondato.

Il governo delle spese di lite si fonda sul principio generale della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., e dunque, la condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio non deve essere motivata (Cass., 23/02/2012, n. 2730), mentre va motivata, come è avvenuto nel caso di specie la compensazione delle spese di lite.

17. Il ricorso principale deve essere rigettato.

18. Può passarsi all’esame del motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione degli artt. 3 e 97 Cost., carente e contraddittoria motivazione, con il quale l’Azienda sanitaria si duole della intervenuta compensazione delle spese nonostante la ricorrente fosse integralmente soccombente.

La compensazione veniva disposta in considerazione della particolarità della complessiva vicenda e della qualità delle parti.

19. Il motivo non è fondato.

Come questa Corte ha già affermato, in tema di spese giudiziali, le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., 31/05/2016, n. 11217).

Nella specie, tale specificazione sussiste atteso che il riferimento alla qualità delle parti implica la rilevanza attribuita alla diversa posizione degli appellati.

Ed infatti B. e M. erano convenuti in concorso e in solido con l’Azienda, quali dipendenti posti in posizione di supremazia gerarchica e (come si afferma a pag. 2 del controricorso) avrebbero costituito il tramite per le condotte lesive.

20. Il ricorso incidentale deve esser rigettato.

21. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro duecento per esborsi, Euro tremila per compensi professionali, oltre spese generali in misura del per cento e accessori di legge per ciascuno dei contro ricorrenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

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