Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2255 del 26/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 26/01/2022, (ud. 17/12/2021, dep. 26/01/2022), n.2255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23041-2020 proposto da:

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE

II, 18, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PECORILLA,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO CHIARELLO, MARIO

SUPPA;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ PALACONGRESSI SRL, in persona del Presidente del Consiglio

di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CASORIA, 47, presso lo studio dell’avvocato CAMILLO VESPASIANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIO OLIVIERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 978/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLE MARCHE, depositata il 16/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento per l’ICI relativo agli anni d’imposta 2011;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello del comune di San Benedetto del Tronto affermando che dall’esame dell’atto di concessione tra il Comune e la società contribuente del 22 luglio emerge, all’art. 3, una durata trentennale del rapporto contrattuale. Pertanto, essendo stato apposto un termine finale, alla sua scadenza il bene, rimasto in proprietà del Comune, torna nella disponibilità dell’ente pubblico concedente. Ne deriva che, nel caso di specie, si tratta della costituzione di un diritto personale di godimento, riconducibile quindi allo schema della locazione immobiliare, cosicché la soggettività passiva ai fini del pagamento dell’imposta ICI spetta al proprietario o al titolare di diritti reali sullo stesso.

Il comune di San Benedetto del Tronto proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il comune di San Benedetto del Tronto denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2, in quanto nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario, a prescindere dagli effetti reali o obbligatori del provvedimento concessorio.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte infatti:

in tema di ICI, la L. n. 388 del 2000, art. 18, comma 3, nel modificare il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2, prevedendo che “nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario”, ha reso quest’ultimo, a partire dall’annualità 2001, di applicabilità della nuova disciplina, obbligato non solo sostanziale, in sede di rivalsa del concedente, ma anche formale, facendo venir meno la necessità di accertare se la concessione attributiva il diritto di costruire immobili sul demanio avesse effetti reali, con conseguente tassabilità degli immobili ai fini ICI in capo al concessionario, od obbligatori, con l’opposta conseguenza dell’intassabilità (Cass. n. 28563 del 2020).

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale affermando che e dall’esame dell’atto di concessione tra il Comune e la società contribuente del 22 luglio emerge, all’art. 3, una durata trentennale del rapporto contrattuale. Pertanto, essendo stato apposto un termine finale, alla sua scadenza il bene, rimasto in proprietà del Comune, torna nella disponibilità dell’ente pubblico concedente. Ne deriva che, nel caso di specie, si tratta della costituzione di un diritto personale di godimento, riconducibile quindi allo schema della locazione immobiliare, cosicché la soggettività passiva ai fini del pagamento dell’imposta ICI spetta al proprietario o al titolare di diritti reali sullo stesso – non spiegando, né nella parte in fatto né in quella in diritto, se il bene in questione oggetto di concessione sia o meno un bene demaniale, ha implicitamente dimostrato di ignorare il suddetto principio, dal momento che il punto decisivo, ai fini della soluzione della controversia non sta negli effetti reali o obbligatori del provvedimento concessorio ma nella demanialità o meno del bene oggetto della lite: il giudice del rinvio, pertanto, nell’attenersi al suddetto principio, dovrà risolvere la controversia chiarendo preliminarmente se il bene in questione sia o meno un bene demaniale.

Pertanto, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso del contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2022

 

 

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