Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2255 del 03/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2255 Anno 2014
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso 21940-2012 proposto da:
SOLARICOM SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo studio
dell’avvocato AURELI BEATRICE, rappresentato e difeso
dall’avvocato CANEPA ENRICO giusta delega in calce;
– ricorrente –

2013
contro

2115

AGENZIA DELLE DOGANE;

intimato

avverso la sentenza n. 64/2011 della COMM.TRIB.REG. di
GENOVA, depositata il 23/06/2011;

Data pubblicazione: 03/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/06/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CANEPA che si
rimette alle decisioni della CORTE;

Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per la
verifica della notifica, nel merito rigetto dei motivi
da 1 a 3 e inammissibilità in subordine accoglimento
motivo 4°.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Svolgimento del processo

La Commissione tributaria della regione Liguria, con sentenza 23.6.2011 n.
64, ha rigettato l’appello proposto da Solari.com s.r.l. avverso la sentenza di
prime cure che aveva dichiarato legittimo l’avviso di accertamento con il

importazione di “150 riproduttori del suono” (lettori Iv119) di cui alla
dichiarazione doganale IM4 del 29.6.2005, classificati dalla società
importatrice alla voce doganale 8471 “apparecchi per la registrazione e
riproduzione del suono e altri” ovvero alla voce doganale 8520
“assortimento condizionato di distinti apparecchi di riproduzione e
registrazione sonora e di radiodiffusione” (dazio pari al 2%) secondo
quanto emerge, rispettivamente, dal ricorso e dalla sentenza di appello, che
veniva rettificata dall’Ufficio con la voce doganale 8527 “apparecchi
riceventi per la radiofonia o la radiodiffusione, anche combinati in uno
steso involucro con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione
del suono” (dazio pari al 10%).

I Giudici territoriali hanno ravvisato nel prodotto importato un unico
apparecchio (comprendente entrambe le funzioni integrate di riproduzione e
registrazione del suono -funzione principale- e di radiodiffusione —funzione
integrata-) e non un assortimento di due distinti apparecchi (uno per la
registrazione e riproduzione del suono, l’altro per la radiodiffusione),
trovando conseguente applicazione la voce doganale 8527. Inoltre hanno
escluso che la società importatrice potesse avvalersi in giudizio di ITV
emesse favore di altri operatori economici che pertanto non spiegavano
carattere vincolante per l’accertamento dell’Ufficio

doganale.

Escludevano altresì la fondatezza della richiesta di applicazione della
1
RG n. 21940/2012
ric. Solari.com s.r.l. c/ Ag. Dogane

C
Stefan

est.
livieri

quale l’Ufficio aveva recuperato il maggior dazio dovuto in ordine alla

esimente della buona fede, in quanto lo spedizioniere che aveva liquidato in
modo errato i diritti doganali era stato incaricato dalla stessa società
contribuente.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società,
affidato a quattro mezzi, con atto spedito per a notifica ai sensi della legge

24.9.2012.
La Agenzia delle Dogane non ha resistito ed alla udienza 29.1.2013 la
Corte rinviava la causa a nuovo ruolo con assegnazione di termine per il
rinnovo della notifica alla Agenzia delle Dogane presso la sede legale
dell’ente pubblico.
Alla odierna udienza la causa è pervenuta nuovamente in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve essere revocata la ordinanza emessa alla udienza
29.1.2013 da questa Corte, dovendo considerarsi rituale la notifica del
ricorso per cassazione effettuata presso l’Ufficio periferico di Genova della
Agenzia delle Dogane atteso che , a seguito della istituzione delle Agenzie
fiscali, divenuta operativa a far data dal 1.1.2001 “la nuova realtà
ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in
giudizio degli uffici periferici dell’Agenzia, in via concorrente ed
alternativa rispetto al direttore, consente di ritenere che la notifica della
sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve di
impugnazione, e quella del ricorso possano essere effettuate,
alternativamente, presso la sede centrale della Agenzia o presso i suoi
uffici periferici, in tale senso orientando l’interpretazione sia il principio di
effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le
2
RG n. 21940/2012
ric. Solari.com s.r.l. c/ Ag. Dogane

Cons.
Stefano Orivieri

n. 53/1994 all’Ufficio di Genova della Agenzia delle Dogane in data

ipotesi di inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo
tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all’organo che ha
emesso l’atto o il provvedimento impugnato

)5

(cfr. Corte cass. V sez.

25.10.2006 n. 22889).

Con il primo motivo la società ricorrente deduce il vizio logico di

Giudici di merito secondo cui dai documenti prodotti in giudizio non era
dato evincere che si fosse in presenza di un “assortimento” di prodotti
diversi. Sostiene la società che, al contrario, l’apparecchio di registrazione
e riproduzione MP3 costitutiva un prodotto autonomo dalla radio che era
incorporata nelle cuffie auricolari: in proposito non dovendo attribuirsi
significato tecnico al

messaggio pubblicitario “radio incorporata”

visualizzato nel sito web della Casa produttrice, diretto soltanto a
sollecitare l’interesse del pubblico per il prodotto offerto in vendita,
risultando invece apprezzabile la separazione dei due apparecchi dalla
lettura della “scheda tecnica” della confezione di vendita ove la radio era
descritta come “additional feature”.
La ricorrente si duole ancora che il Giudice di merito non aveva disposto
la visione diretta del prodotto e si era limitato ad esaminare i documenti e le
descrizioni contenute nel sito web.

Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

Quanto alla doglianza concernente l’incompletezza degli accertamenti
istruttori, non risulta che la società importatrice abbia formulato specifica
istanza nel corso dei precedenti gradi di giudizio affinchè si procedesse alla
ricognizione ed all’esame materiale della merce da parte del Giudice di
merito, né che abbia richiesto disporsi consulenza tecnica volta a verificare
3
RG n. 21940/2012
Solari.com s.r.l. c/ Ag. Dogane

C tns.’
Stef. 0 6

eri

motivazione ex art. 360co l n. 5 c.p.c., ritenendo errata la statuizione dei

le caratteristiche tecniche e le modalità di impiego e funzionamento dei
prodotti asseritamente distinti ed “assortiti” nella medesima confezione di
vendita: la ricorrente non può quindi dolersi, in sede di legittimità, del vizio
inerente peraltro alla attività processuale (che avrebbe dovuto essere denunciato
in relazione al paramento di cui all’art. 360co1 n. 4 c.p.c.)

dell’omesso

accoglimento di istanze istruttorie ovvero della circostanza che la CTR

della merce.

Quanto al vizio logico di motivazione, rileva il Collegio che gli elementi
probatori addotti dalla ricorrente a sostegno del motivo di ricorso -elementi
che la CTR avrebbe omesso di valutare od inesattamente valutato- sono
privi del requisito di decisività non essendo idonei ad inficiare le
conclusioni raggiunte dai Giudici territoriali: la formula espressiva
“additional feature” appare, infatti, generica ed equivoca almeno quanto
quella di “radio incorporata”, mentre nel motivo di ricorso non viene
riportata alcuna descrizione particolareggiata delle singole componenti del
prodotto, come risultante dai documenti ritualmente acquisiti al giudizio di
merito, in modo tale da consentire, da un lato, di riconoscere l’errore
commesso dai Giudici di merito nella ricostruzione della fattispecie
concreta alla stregua delle risultanze istruttorie, e dall’altro di verificare il
carattere determinante della prova, prodotta dalla società e pretermessa
dalla CTR, che nella specie non si trattava di un unico prodotto ma si era in
presenza di due apparecchiature separate ed utilizzabili autonomamente.
In difetto di tali indicazioni indispensabili ad assolvere al requisito di
specificità ex art. 366 c.p.c., il motivo si palesa privo di autosufficienza
risolvendosi in una diversa prospettazione ricostruttiva dei fatti di causa che
la parte oppone a quella effettuata dai Giudici di merito richiedendo di

4
RG n. 21940/2012
ric. Solari.com s.r.l. c/ Ag. Dogane

Cc8t.
wieri
Stef

avrebbe motivato illogicamente il decisum in difetto di esame materiale

procedere ad una nuova valutazione degli elementi di prova che è preclusa
alla Corte.

Con il secondo motivo la sentenza di appello viene censurata per
violazione e falsa applicazione del reg. CE n. 400/2006 della Commissione
relativo alla modifica della classificazione di talune merci della

Anche questo motivo è infondato.

La censura infatti assume come necessario presupposto —concernente un
accertamento in fatto- che la merce in questione fosse composta di due
distinti apparecchi (tali cioè che la rimozione dall’assortimento di uno di
essi non priverebbe l’altro delle proprie autonome funzionalità di impiego)
e che pertanto non ricorresse nella specie l’ipotesi contemplata anche da
alcune II.TT.VV. emesse a favore di altri operatori, che con specifico
riguardo alla voce doganale 8527 avevano individuato nella “unicità del
corpo macchina” l’elemento individuatore della incorporazione delle
diverse funzioni (riproduzione e registrazione del suono; ricezione
radiodiffusione).
Non è dubbio che le II.TT.VV. in questione possano certamente fornire
criteri utili di interpretazione, tuttavia, non sono ex se sufficienti a fondare
il dedotto vizio di violazione di norme di diritto, tenuto conto che la
interpretazione delle norme della Nomenclatura combinata condotta alla
stregua dei criteri forniti dalle II.TT.VV. verrebbe comunque a costituire un
“posterius” rispetto alla verifica -oggetto di accertamento in fatto- delle
singole componenti del prodotto e delle concrete modalità di
funzionamento degli apparecchi da cui è composto: la interpretazione della
voce doganale 8527 descritta nel reg. CE n.400/2006 della Commissione in
5
RG n. 21940/2012
ric. Solari.com s.r.l. c/ Ag. Dogane

Co est.
Stefano livieri

Nomenclatura combinata.

data 8.3.2006 (“apparecchio ricevente per la radiodiffusione portatile a
batteria, con apparecchio per la registrazione e la riproduzione del suono
integrato”) alla stregua delle predette II.TT .VV., che peraltro nulla
aggiunge alla “motivazione” indicata nella tabella allegata al regolamento
comunitario (apparecchio per la radiodiffusione, anche combinato in uno stesso
involucro, con apparecchio per la registrazione e riproduzione del suono), si colloca

interpretazione della norma di diritto e dunque della fattispecie normativa
astratta nella quale deve essere sussunta la fattispecie concreta come
ricostruita in base agli elementi istruttori, sicchè affermare che
l’apparecchio della riproduzione e registrazione del suono è “incorporato”
nell’apparecchio ricevente per la radiodiffusione quando entrambi sono
inseriti in un medesimo “corpo macchina” non consente per ciò stesso di
collocare la merce importata in tale schema normativo, laddove, come nel
caso di specie, l’apparecchio MP3 sia destinato funzionare con le cuffie
(elemento indispensabile fornito in dotazione al prodotto venduto) e
l’apparecchio radio sia inserito per l’appunto in tali cuffie. A fronte di una
statuizione che sulla base dell’esame dei documenti prodotti ha ravvisato un
unico prodotto (cod. 8527) la parte ricorrente avrebbe dovuto censurare non
il vizio di sussunzione ex art. 360co l n. 3 c.p.c., ma il vizio “a monte”
concernente l’eventuale errore della CTR nella rilevazione degli elementi
circostanziali in base ai quali avrebbe invece essere dimostrata la
separazione ed autonomia di funzionamento dei due tipi di apparecchio.

Il terzo motivo con il quale la ricorrente censura la sentenza per
violazione della regola sul riparto dell’onere probatorio, oltre che
impropriamente fatto valere con inammissibile contestuale deduzione del
vizio di “error juris” (art. 360co I n. 3 c.p.c.) e del vizio di “error facti” (art.
360co1 n. 5 c.p.c.), vizi di legittimità tra loro ontologicamente
6
RG n. 21940/2012
ric. Solari.com s.r.l. c/ Ag. Dogane

Stefan

s. est.
livieri

all’interno dell’attività demandata al Giudice di individuazione ed

incompatibili come riconosciuto dal costante orientamento di questa Corte,
è infondato in quanto la CTR ha fondato la propria decisione sull’esame dei
documenti e della dichiarazione doganale corredata degli allegati prodotti
in giudizio, dunque applicando correttamente il principio di acquisizione
delle prove “hinc et inde” fornite dalle parti, non essendo dato ravvisare,

Il quarto motivo con il quale la società deduce vizio di erroneità,
contraddittoria ed insufficiente motivazione in punto di rigetto della
eccezione di sussistenza del requisito di buona fede, in relazione all’art.
360co l nn. 3 e 5 c.p.c. è inammissibile.

Indipendentemente dal rilievo ostativo alla ammissibilità del motivo con
il quale vengono simultaneamente dedotti il vizio di “error juris” (art.
360co l n. 3 c.p.c.) ed il vizio di “error facti” (art. 360co l n. 5 c.p.c.),
presupponendo il primo la esatta ricognizione della fattispecie concreta ma
la errata individuazione della norma regolativa del rapporto, essendo invece
fondato il secondo proprio sulla inesatta ricostruzione dei fatti allegati dalle
parti (attività che precede quella di individuazione ed interpretazione della
norma applicabile), il motivo pecca di autosufficienza ex art. 366 c.p.c. in
quanto non vengono neppure indicate le prassi amministrative ovvero le
contrastanti II.TT.VV. che sarebbero intervenute a disciplinare la specifica
materia tali da ingenerare incertezze nella condotta degli importatori, e che
avrebbero indotto in errore la società affidatasi incolpevolmente alle
interpretazioni fornite dalla autorità doganale.
In conclusione il ricorso deve esser rigettato, non occorrendo disporre
sulle spese di lite non avendo resistito la Agenzia fiscale intimata.

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RG n. 21940/2012
ric. Solari.com s.r.l. c/ Ag. Dogane

Co est.
vieri
Stefano

pertanto, alcuna inversione dell’onere probatorio.

P.Q.M.

La Corte :
– rigetta il ricorso.

Così deciso nella camera di consiglio x+t6.2013

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