Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2255 del 02/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 02/02/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 02/02/2021), n.2255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21654-2019 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio

dell’avvocato GERARDO RUSSILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato

SANTO FINOCCHIARO;

– ricorrente –

contro

TEA SHIPPING SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN SALVATORE IN LAURO 13,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PUGLISI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FABIO BORROMETI;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 387/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

24/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 24 gennaio 2019 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, accoglieva l’appello proposto da TEA SHIPPING s.r.l. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente contro la cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis avente ad oggetto il mancato versamento di ritenuta IRPEF per l’anno 2012. La CTR annullava la cartella di pagamento impugnata sul presupposto della irregolarità della notifica effettuata a mezzo Pec per mancanza di firma digitale.

Avverso la suddetta pronuncia Riscossione Sicilia S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso la società contribuente.

L’Agenzia delle entrate ha depositato mero atto di costituzione. Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo Riscossione Sicilia S.p.A. denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 2 e dell’art. 156 c.p.c. Sostiene la ricorrente che la CTR aveva errato nell’annullare la cartella di pagamento impugnata sul presupposto della mancanza di firma digitale sul documento informatico, avendo comunque l’atto raggiunto il suo scopo essendo pervenuto a conoscenza del destinatario e non sussistendo dubbi sulla riferibilità dell’atto medesimo all’ente di riscossione.

La società contribuente, con il controricorso, ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso.

Sostiene la controricorrente che, avendo proposto avverso la medesima sentenza ricorso per revocazione notificato il 1218.2.2019 a Riscossione Sicilia S.p.A. e il 12-14.2.2019 all’Agenzia delle entrate, dalla data di ricezione della notifica del ricorso per revocazione (per la ricorrente Riscossione Sicilia S.p.A. il 18.2.2019) è iniziato a decorrere il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione. Poichè tale ricorso è stato notificato il 16.7.2019, esso risultava tardivo e quindi inammissibile.

Tanto premesso, rileva il Collegio l’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione della idoneità della notifica di un atto di impugnazione a far decorrere, per la parte che la riceve, il termine breve di impugnazione.

Questa Corte ha osservato che la notificazione di un’impugnazione equivale (sia per la parte notificante, che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altro tipo di impugnazione, la cui tempestività va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di cui all’art. 325 c.p.c., salva l’ipotesi di sospensione del termine di impugnazione, ove prevista dalla legge (Cass. n. 17309 del 2017, Cass. n. 474 del 2019). Con specifico riferimento al rapporto tra revocazione e ricorso per cassazione, si è affermato che la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine ex art. 327 c.p.c. dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398 c.p.c., comma 4 (Cass. n. 7261 del 2013, Cass. n. 20812 del 2009, Cass. n. 14267 del 2007).

Secondo un diverso orientamento, invece, la notificazione di un atto di impugnazione, per colui che la riceve, non consente la legale scienza della sentenza impugnata nè la fa presupporre ed è, pertanto, inidonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione (Cass. n. 31251 del 2018, Cass. n. 18184 del 2010).

La causa va dunque rimessa, difettando evidenza decisoria, alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

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