Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22549 del 28/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/10/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 28/10/2011), n.22549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.E.; NEGRO SERVIZI S.r.l., in persona

dell’amministratore e legale rappresentante N.B.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via della Giuliana n. 32, presso

lo studio dell’avv. Zanuzzi Antonio, rappresentati e difesi dall’Avv.

MAGNANI Pier Vittorio del foro di Biella per procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona Ministro

pro tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torino n.

877 del 20.06.2008/27.06.2008 nella causa n. 1400 R.G. 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12.10.2011 dal Pres. Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA

Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del

ricorso e l’assorbimento del secondo motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Torino con sentenza n. 877 del 2008, in accoglimento dell’appello proposto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nei confronti della sentenza del Tribunale di Biella n. 13 del 2006, ha rigettato l’opposizione proposta da N. E. e dalla Negro Servizi S.r.l. diretta contro le ordinanze- ingiunzione n. 171/03 e 171/03 bis. Con tali ordinanze era stato intimato i pagamento di Euro 3377,12 a titolo di sanzioni amministrative e spese in relazione a due dipendenti, risultati in carico alla società anzidetta e non regolarizzati. Ricorrono per cassazione gli originari opponenti sulla base di due motivi.

L’intimato Ministero non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso i ricorrenti indicati in epigrafe lamentano violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 (art. 360 c.p.c., n. 3).

In particolare i ricorrenti sostengono che l’impugnata sentenza è ingiusta ed erronea per non avere rilevato che: – l’opposizione era stata proposta e notificata nei confronti della DPL di Biella, che si era costituita per mezzo di un funzionario delegato L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 4;

– nei confronti della stessa DPL era stata pronunciata la decisione di primo grado;

– l’appello era stato proposto esclusivamente dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, soggetto non legittimato.

Le doglianze esposte sono fondate.

Questa Corte ha affermato che nel giudizio ad opposizione ad ordinanza – ingiunzione spetta soltanto all’autorità che l’ha emessa (nella specie la DPL di Biella), in base ai principi speciali (di cui alla richiamata norma) che derogano ai principi generali in materia di rappresentanza dello Stato, non soltanto la legittimazione passiva a resistere all’opposizione, ma anche la legittimazione attiva a proporre impugnazione contro la sentenza di accoglimento dell’opposizione stessa (Cass. n. 6126 del 2005; Cas. n. 11614 del 2002; Cass. n. 6353 del 1998).

L’impugnata sentenza non ha fatto corretta applicazione della norma richiamata come interpretata da questa Corte e quindi, in accoglimento del motivo, va cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’anzidetto Ministero gerarchicamente sovraordinato all’autorità (DPL di Biella) che aveva emesso l’ordinanza ingiunzione opposte;

Per effetto dell’accoglimento del primo motivo vanno ritenute superate e assorbite le doglianze contenute nel secondo motivo, con cui vengono dedotte violazioni di legge con riguardo alla formale constatazione e contestazione delle irregolarità nella posizione di due dipendenti. Le spese del giudizio di appello e quelle di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello proposto dal Ministero. Condanna il Ministero alle spese del giudizio di appello, che liquida in Euro 2000,00, di cui Euro 1500,00 per onorari oltre accessori, e per quelle di cassazione, che liquida in Euro 30,00 oltre 2000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2011

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