Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22549 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 12/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27174-2013 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ACCURSIO GALLO;

– ricorrente –

contro

CATANIA PETROLI SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 154/2013 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 05/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

La società Riscossione Sicilia S.p.a., già Serit Sicilia s.p.a., ricorre, svolgendo un solo motivo, per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, in epigrafe indicata, che ha accolto l’appello proposto da Catania Petroli s.r.l. avverso la sentenza della CTP di Catania, annullando l’avviso di intimazione per TARSU, n. (OMISSIS), per difetto di notifica della cartella di pagamento presupposta, confermando nel resto la sentenza appellata. La parte intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c. e art. 46 c.c., nonchè dell’art. 2700 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che i giudici di appello sono incorsi in violazione e falsa applicazione di norme di diritto, laddove hanno ritenuto di accogliere la censura formulata sul difetto di notificazione della cartella di pagamento prodromica all’impugnata intimazione. Si allega che la società contribuente aveva dedotto che la notifica della cartella di pagamento doveva considerarsi inesistente, atteso che non vi era alcuna relazione tra l’indirizzo indicato nella relata e le sedi legali, fiscali ed operative della Catania Petroli s.r.I.., contestando, altresì, che la firma apposta sulla relata fosse la firma dell’amministratore della società appellante. Si duole del fatto che la CTR abbia erroneamente ritenuto fondati gli assunti di controparte sulla base del fatto che non vi sarebbe stata certezza circa l’individuazione della persona cui venne consegnata la copia dell’atto, tenuto conto che la notifica era stata effettuata ad un indirizzo diverso dalla sede legale della società e che, quindi, non poteva escludersi che “il soggetto cui è stata consegnata la copia sia un omonimo dell’amministratore della società”.

2. Il motivo è fondato.

2.1. In verità non risulta oggetto di contestazione il fatto che la notifica della cartella in questione, eseguita direttamente a mezzo posta, sia avvenuta in mani di R.A., nome corrispondente a quello dell’amministratore della società Catania Petroli s.r.l., sebbene in un indirizzo diverso da quello della sede legale della società, che l’agente della riscossione qualifica in ricorso come la sede di fatto della società.

2.2. Spettava, pertanto, alla società contribuente l’onere di provare l’assoluta estraneità del “luogo di eseguita notifica” rispetto al destinatario, e pertanto, la mancanza di collegamento tra detto luogo ed essa contribuente, posto che non è stata proposta querela di falso in ordine alla attestazione da parte dell’Ufficiale postale della notifica a mani proprie di R.A., non essendo a questo scopo sufficienti le generiche contestazioni della mancanza di collegamento tra l’indirizzo indicato nella relata e le sedi legali, fiscali e operative della stessa, e soprattutto l’affermazione, priva di riscontro, che la firma apposta sulla relata non fosse la firma dell’amministratore della società appellante (v. Cass. n. 4799 del 2017).

Questa Corte ha precisato che: “In materia di notificazione eseguita dall’agente postale, la corrispondente relata fa fede, fino a querela di falso, per le attestazioni che riguardano l’attività svolta e le dichiarazioni ricevute dall’agente postale, sicchè la dichiarazione del ricevente, secondo l’attestazione posta dall’agente sulla relazione di notificazione, legittima una presunzione semplice di conformità al vero di quanto dichiarato, che spetta al destinatario vincere allegando e provando il contrario” (Cass. n. 26134 del 2016). Nella specie, la cartella risulta dalla relata notificata a mani proprie di R.A., amministratore della società Catania Petroli s.r.l., con la conseguenza che la società, per vincere la presunzione in parola, aveva l’onere di provare che la stessa persona non era il destinatario dell’atto, ed il luogo dove era stata notificata non aveva alcuna collegamento con la propria attività.

3. Sulla base dei rilievi espressi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va rigettato il ricorso introduttivo della società contribuente. Le spese, con riferimento ai gradi di merito, tenuto conto dell’andamento della lite, vanno integralmente compensate tra le parti, mentre la parte soccombente è tenuta alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, va rigettato il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente. Compensa le spese di lite dei gradi di merito, e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1400,00 per compensi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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