Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22549 del 25/09/2018

Cassazione civile sez. III, 25/09/2018, (ud. 13/03/2018, dep. 25/09/2018), n.22549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. OLIVIERI Stefano – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19193-2015 proposto da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA, in persona del proprio rettore e

legale rappresentante pro tempore prof. R.F., elettivamente

domiciliata in ROMA, P.ZA CROCE ROSSA 2/B, presso lo studio

dell’avvocato RICCARDO TROIANO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MICHELE GIUSEPPE BERTANI, ALESSANDRO GINO

MAINARDI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SGS SRL;

– intimata –

nonchè da:

SGS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra

P.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO ADAVASTRO giusta procura a margine

del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA, in persona del proprio rettore e

legale rappresentante pro tempore prof. R.F., elettivamente

domiciliata in ROMA, P.ZA CROCE ROSSA 2/B, presso lo studio

dell’avvocato RICCARDO TROIANO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MICHELE GIUSEPPE BERTANI, ALESSANDRO GINO

MAINARDI giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1945/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/03/2018 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e incidentale;

udito l’Avvocato ALESSANDRO MAINARDI;

udito l’Avvocato MICHELE BERTANI;

udito l’Avvocato FRANCESCO ADAVASTRO;

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Unisport s.p.a., dante causa della SGS s.r.l., stipulava con l’Università degli Studi di Pavia – per il tramite dei Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lombardia e Liguria (SIIT) – una concessione-contratto per la progettazione, costruzione e gestione, su aree di proprietà della medesima Università, di strutture pubbliche funzionali di carattere didattico, sportivo e ricreativo. Costituiva allegato della concessione-contratto un piano economico finanziario in base al quale l’Università di Pavia si obbligava a corrispondere un “prezzo” di Euro 4.660.000 e un “corrispettivo annuo” di Euro 330.000 per tutta la durata della concessione. Le fatture per tali importi venivano emesse dalla società concessionaria senza l’applicazione dell’i.v.a..

Le fatturazioni relative agli anni di imposta 2006 e 2007 costituirono oggetto di due distinti avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, che, ritenuta la natura sinallagmatica del contributo (peraltro definito come “prezzo” nello stesso documento contrattuale) riteneva illegittima la mancata applicazione dell’i.v.a. La Unisport s.p.a. impugnava gli avvisi di accertamento innanzi al giudice tributario, ma la domanda veniva rigettata in primo e secondo grado. La società, pertanto, provvedeva all’integrale pagamento della somma ingiunta, pari ad Euro 43.333,53.

Per tale importo la Unisport s.p.a. emetteva note di debito nei confronti dell’Università, la quale tuttavia le rifiutava sostenendo la non assoggettabilità ad i.v.a. di tali importi.

La Unisport s.p.a. conveniva dunque in giudizio l’Università di Pavia, chiedendone la condanna al pagamento del predetto importo a titolo di risarcimento del danno subito, ex art. 2043 cod. civ., ovvero, in via subordinata, per ingiustificato arricchimento, ai sensi dell’art. 2041 cod. civ.. Esponeva, infatti, che l’emissione delle fatture senza i.v.a. era stata esplicitamente richiesta dall’amministrazione concedente, la quale aveva sostenuto che gli importi corrisposti avessero natura di “contributi” sprovvisti del carattere di corrispettività.

Instauratosi il contraddittorio, in corso di giudizio il quantum debeatur veniva innalzato dapprima ad Euro 671.975,36 e, infine, ad Euro 905.867,96 per effetto di altre due cartelle di pagamento notificate medio tempore alla Unisport s.p.a. All’udienza di precisazione delle conclusioni, interveniva in giudizio ex art. 111 cod. proc. civ. la SGS s.r.l., avente causa dalla Unisport s.p.a. in quanto cessionaria del contratto.

Il Tribunale di Milano rigettava la domanda ritenendo che la scelta di emettere le fatture con esenzione dall’i.v.a. costituisse il frutto di una autonoma decisione della società concessionaria, la quale semmai avrebbe dovuto procedere all’emissione delle fatture comprensive di i.v.a. e agire giudizialmente per ottenere il pagamento dell’importo dovuto.

La sentenza veniva appellata dalla SGS s.r.l. e, nel contraddittorio fra le parti, la corte d’appello accertava la responsabilità aquiliana dell’Università, che aveva indotto i responsabili della Unisport s.p.a. ad emettere le fatture senza i.v.a. con dolo o, quantomeno con colpa grave. Ritenuto, tuttavia, che tale condotta, pur avendo condizionato le scelte della Unisport s.p.a., non avesse coartato in maniera assoluta la sua volontà, ha ritenuto un concorso paritario di colpa dell’appellante, così pervenendo al risultato di condannare l’Università di Pavia al pagamento della somma di Euro 452.933,98, oltre interessi legali, corrispondente a metà della domanda giudiziale, oltre alle spese di lite compensate in pari misura.

Avverso tale sentenza l’Università degli Studi di Pavia ha proposto ricorso per cassazione, articolato in nove motivi. Ha resistito con controricorso la SGS s.r.l., che ha contestualmente proposto ricorso incidentale per due motivi. L’Università ha resistito, a sua volta, con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Va esaminata anzitutto l’eccezione di tardività del ricorso principale sollevata dalla società controricorrente.

La SGS s.r.l. eccepisce che l’Università ha tentato una prima notifica del ricorso in data 22 luglio 2015, presso il vecchio indirizzo indicato dal legale della società nell’atto di appello (in (OMISSIS)), senza considerare che lo stesso aveva trasferito altrove (in (OMISSIS)) il proprio studio legale già nel corso del giudizio di merito. Preso atto della relata di notificazione negativa, l’Università ha provveduto a rinotificare il ricorso presso l’indirizzo corretto solamente in data 30 luglio 2015, ovvero decorsi 65 giorni dalla notificazione della sentenza di secondo grado (26 maggio 2015). Tale ritardo sarebbe imputabile in esclusiva all’ente ricorrente, che non si sarebbe curato di verificare la correttezza del domicilio del procuratore costituito.

L’Università di Pavia replica che il difensore della SGS s.r.l., avvocato Adavastro, iscritto all’Ordine degli avvocati di Pavia, ha ivi il suo studio legale, in via F. Rismondo n. 2. Il preteso “trasferimento” dallo studio di (OMISSIS), a quello di (OMISSIS), riguarda in realtà il domicilio milanese che, non identificandosi con l’indirizzo dello studio principale dichiarato all’Ordine di appartenenza, non poteva essere conosciuto dalla parte ricorrente, in quanto non dichiarato in atti e sprovvisto di qualsivoglia regime pubblicitario che ne consentisse la verifica.

In subordine, richiede di essere rimessa in termini per la notificazione del ricorso, in quanto la tardività sarebbe dipesa da fatto a lei non imputabile.

L’eccezione è infondata.

1.2 Componendo un contrasto insorto sul punto, già da alcuni anni le Sezioni unite hanno chiarito che, qualora la notificazione di un atto processuale, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (Sez. U, Sentenza n. 17352 del 24/07/2009, Rv. 609264).

In applicazione di tale principio, è stato ritenuto non imputabile al notificante l’omesso rinvenimento del destinatario a causa dell’avvenuto trasferimento del difensore domiciliatario, trattandosi di circostanza non conoscibile dall’interessato tramite fonti pubbliche (Sez. 3, Sentenza n. 19986 del 30/09/2011, Rv. 619875).

1.3 Nel caso in esame fra la relata di notificazione negativa presso il vecchio indirizzo di domiciliazione del difensore della SGS s.r.l. (22 luglio 2015) e la seconda notificazione (30 luglio 2015) sono trascorsi appena otto giorni (compreso un fine settimana) e quest’ultima si è comunque perfezionata appena cinque giorni dopo la scadenza del termine di cui all’art. 325 c.p.c..

Deve pertanto ritenersi che l’Università di Pavia abbia, con sollecita diligenza, provveduto a rinnovare all’ufficiale giudiziario la richiesta di notificazione e, pertanto, non sia caduta nella eccepita decadenza.

L’eccezione di tardività del ricorso è dunque infondata, con assorbimento della domanda subordinata di parte ricorrente di rimessione in termini.

2.1 Passando all’esame dei motivi del ricorso principale, con il primo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti, indicato nella circostanza che i comportamenti asseritamente illeciti dell’Università di Pavia sarebbero stati posti in essere svariati anni dopo l’evento dannoso.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., con riferimento al nesso di causalità tra tale comportamento e l’evento dannoso.

I due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e devono essere rigettati.

2.2 La sentenza impugnata osserva: “se è vero che le missive sopra richiamate sono tutte successive all’emissione (nel 2006 e nel 2007) delle fatture prese in considerazione negli accertamenti poi impugnati con esito negativo, non è, tuttavia, seriamente discutibile che tali lettere, precedenti e successive alla notifica del primo accertamento tributario, rivelino una ferma volontà dell’ente pubblico non solamente di non consentire alla società emittente delle fatture di recuperare l’i.v.a. non esposta a suo tempo, ma anche di non voler onorare, prima del primo accertamento fiscale, fatture che recassero l’i.v.a., emesse a termini di contratto, alle scadenze contrattualmente stabilite, per la sola decisiva ragione che questi documenti fiscali non erano stati emessi in esenzione d’i.v.a., come gli uffici amministrativi dell’Università reputavano si dovesse fare”.

Dunque, non risponde al vero l’asserzione secondo cui la circostanza della posteriorità dei comportamenti ritenuti rilevanti per configurare la responsabilità aquiliana dell’Università costituisca una circostanza non valutata dal giudice di merito. Al contempo, le doglianze relative al nesso causale, inidonee ad intaccare l’accertamento di merito svolto dalla corte d’appello, si traducono in nere censure di motivazione o relative agli accertamenti di fatto, inammissibili in questa sede.

Il primo e il secondo motivo, pertanto, devono essere rigettati.

3.1 Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 18 e 60, del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 9,10,16 e 18, nonchè dell’art. 2043 c.c.. Sostiene l’Università che le fattispecie di concorso nel altrui illecito fiscale o di induzione in colpevole di terzi all’evasione fiscale costituiscono fattispecie disciplinate dalla normativa pubblicistica tributaria, che demanda all’Agenzia delle Entrate la competenza a sanzionare i comportamenti illeciti. Di conseguenza, poichè il prestatore d’opera non si avvalse della facoltà di rivalersi dell’i.v.a. nei confronti del committente anteriormente all’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, tale facoltà gli sarebbe preclusa in data successiva, con conseguente impossibilità di configurare un’ipotesi di responsabilità aquiliana, stante il carattere speciale della legislazione tributaria.

3.2 Con il quarto motivo si deduce la violazione falsa applicazione delle medesime norme indicate nel terzo motivo, con particolare riferimento alla condanna del ricorrente a rifondere alla controparte metà delle sanzioni ad essa irrogate.

3.3 Con il quinto motivo si eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in tema di applicazione delle sanzioni per illeciti fiscali.

3.4 I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente.

Essi, infatti, si fondano tutti sull’asserita sovrapponibilità della fattispecie dell’illecito tributario (concorso nella evasione fiscale) a quella della responsabilità civile.

Tale impostazione sembrerebbe trovare sponda nel consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l’esecuzione di operazioni imponibili ai fini dell’i.v.a. comporta ex lege l’instaurazione di due autonomi rapporti giuridici, l’uno tributario e pubblicistico tra l’Erario ed il cedente o prestatore, l’altro civilistico tra quest’ultimo e il cessionario o committente, riguardo alla rivalsa. Pertanto, allorchè il cedente sia stato indotto in errore dal cessionario sull’effettiva applicabilità di un’aliquota agevolata, non può ripetere da quest’ultimo – estraneo al rapporto pubblicistico – la maggiore imposta che gli venga richiesta dall’Erario, in conseguenza di un accertamento o di una rettifica, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ex art. 60, sebbene egli non resti privo di tutela, potendo esercitare la rivalsa fino all’emissione dell’atto impositivo (accertamento o rettifica), integrando la fattura originaria, ovvero emettendo fattura tardiva (Sez. 5, Sentenza n. 3291 del 02/03/2012, Rv. 621987; Sez. 3, Sentenza n. 11137 del 29/05/2015, Rv. 635444).

3.5 La citata giurisprudenza, tuttavia, non è confacente al caso di specie. Infatti, la Unisport s.p.a. (cui, in corso di giudizio, è succeduta a titolo particolare la SGS s.r.l.) non ha agito nei confronti dell’Università di Pavia a titolo di rivalsa, nè ha chiesto che fosse estesa all’Università la corresponsabilità diretta nell’illecito fiscale, accertato esclusivamente in capo alla concessionaria.

L’Unisport s.p.a., piuttosto, ha agito esclusivamente a titolo di responsabilità extracontrattuale.

La domanda oggetto in esame si basa sull’affermazione che la condotta posta in essere dai funzionari dell’Università – consistita nell’insistere nella tesi che si trattava di meri contributi pubblici, sprovvisti di carattere corrispettivo – avrebbe avuto efficienza causale nel coartare o quantomeno nel convincere il prestatore d’opera ad emettere fatture esenti da i.v.a., così inducendolo nella commissione dell’illecito fiscale accertato dall’Agenzia delle Entrate.

La qualificazione della domanda in termini di azione aquiliana non è stata mai posta in discussione.

3.6 Una volta correttamente inquadrati i termini della domanda risarcitoria formulata dalla società attrice, evidente l’infondatezza dei tre motivi in esame, che fanno tutti leva su una prospettazione non coerente con la questione decisa.

I limiti, di cui si è detto, alla rivalsa dell’i.v.a. nell’ambito del rapporto civilistico direttamente legato a quello tributario non valgono ad escludere che, qualora il prestatore subisca un danno alla cui causazione ha concorso, con condotta dolosa o colposa, un terzo che lo ha indotto alla formazione di documenti fiscali errati, nei confronti di quest’ultimo possa applicarsi il principio del neminem laedere. Ed è con questa prospettazione, ritenuta dai giudici di merito parzialmente fondata, che la ricorrente si sarebbe dovuta confrontare.

In conclusione, è possibile dire che i motivi in esame non intercettano il fondamento della domanda avversaria e,

sotto questo profilo, non colgono neppure la ratio decidendi della sentenza impugnata. Gli stessi pertanto, devono essere rigettati.

3.7 Le medesime considerazioni valgono anche per il quinto motivo, rispetto al quale, però, prevale una ragione di inammissibilità. Con lo stesso, infatti, viene introdotta per la prima volta nel giudizio di cassazione una questione di giurisdizione oramai inammissibile, in quanto coperta da giudicato.

Infatti, il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo, sicchè non può validamente prospettarsi l’insorgenza sopravvenuta di una questione di giurisdizione all’esito del giudizio di secondo grado, perchè tale questione non dipende dall’esito della lite, ma da due inva-rianti primigenie, costituite dal petitum sostanziale della domanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice (Sez. U, Sentenza n. 10265 del 27/04/2018, Rv. 648268).

4.1 Con il sesto motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, indicato nella circostanza che l’ammontare del preteso danno subito dalla ricorrente non sarebbe definitivamente determinato nè nell’an ne nel quantum.

4.2 Con il settimo motivo si denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per la mancata sospensione necessaria del giudizio d’appello, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., per pregiudizialità rispetto all’accertamento, in sede amministrativa, della sussistenza dell’illecito fiscale e della sua quantificazione.

4.3 Con l’ottavo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. e dell’art. 2043 cod. civ., in quanto, nel caso in cui il giudizio tributario si concludesse a favore della SGS s.r.l., questa si arricchirebbe indebitamente oltre i limiti del danno subito.

4.4 I motivi sono strettamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente e devono essere tutti respinti.

Sebbene l’accertamento dell’illecito tributario sia ancora sub judice, essendo pendente il ricorso presso la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale che ha respinto le impugnazioni proposte dalla Unisport s.p.a., resta fermo il fatto che quest’ultima, come accertato dalla corte d’appello, ha comunque effettivamente corrisposto all’amministrazione finanziaria l’intera somma in discussione e, dunque, ha subito un danno certo, attuale ed esattamente quantificato. Ciò giustifica la domanda risarcitoria, senza alcuna subordinazione della stessa al definitivo accertamento in sede tributaria.

Va da sè che, qualora il giudizio tributario dovesse però risolversi in favore della SGS s.r.l., questa non potrebbe legittimamente duplicare quanto dovutole. Ma una simile questione dovrebbe essere comunque risolta in sede esecutiva o mediante una separata domanda di ingiustificato arricchimento.

5. Il nono motivo è relativo alla pronuncia sulle spese in ipotesi di accoglimento del ricorso. Poichè il ricorso, invece, deve essere rigettato, questa doglianza resta assorbita.

6.1 Passando ora all’esame del ricorso incidentale proposto dalla SGS s.r.l., con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1227,2043 e 2056 cod. civ. La censura riguarda il capo della sentenza d’appello con il quale l’Università di Pavia è stata condannata al risarcimento della sola metà della somma effettivamente versata all’erario dalla SGS s.r.l. e dalla sua dante causa Unisport s.p.a.

6.2 Il motivo è infondato e deve essere rigettato.

Le censure sono volte a porre nuovamente in discussione l’accertamento della percentuale di colpa attribuita all’Università di Pavia nella causazione dell’evento dannoso, al quale si è ritenuto abbia concorso in pari misura anche la società prestatrice d’opera, essendo stata quest’ultima – in fin dei conti – a predisporre ed emettere le fatture indebitamente sprovviste di i.v.a.

Questa Corte ha affermato che l’accertamento in termini percentuali del concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno costituisce il frutto di un procedimento logico e non matematico, e, come tale, insuscettibile di giustificazione analitica. Ne consegue che colui il quale si dolga del relativo accertamento compiuto dal giudice di merito non può limitarsi ad invocare che la corresponsabilità della vittima fosse in realtà maggiore o minore di quella accertata, ma ha l’onere di dedurre il vizio di motivazione, sotto forma di contraddittorietà tra l’espressione percentuale del concorso di colpa e le osservazioni logiche che la sorreggono (Sez. 3, Sentenza n. 6752 del 24/03/2011, Rv. 617620). Tali conclusioni vanno tenute ferme, a maggior ragione, dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che, avendo soppresso il vizio di motivazione dai motivi di ricorso per cassazione, ha ulteriormente ristretto la sindacabilità in sede di legittimità del giudizio sulla misura percentuale del concorso di colpa.

In sostanza, al di là del nomen iuris, le doglianze concernono un apprezzamento riservato al giudice di merito e non sindacabile in questa sede.

7. Il secondo motivo del ricorso incidentale ha natura subordinata, essendo stato prospettato nella mera eventualità che fosse riconosciuto fondato il ricorso principale proposto dall’Università.

Conseguentemente, il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento di tale doglianza.

8. In conclusione, devono essere rigettati sia il ricorso principale, sia il ricorso incidentale.

Stante la reciprocità della soccombenza, le spese del giudizio di legittimità vanno compensate fra le parti.

Sussistono, invece, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte sia del ricorrente principale, sia del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da ciascuno dei due proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, dal parte del ricorrente principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA