Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22548 del 28/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/10/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 28/10/2011), n.22548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via di Torre

Argentina n. 47, presso lo studio dell’avv. Mariotti Riccardo, che lo

rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LIVORNO, in persona del Direttore

legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze n.

872 del 20.05.2008/27.05.2008 nella causa n. 194 R.G. 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12.10.2011 dal Pres. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Riccardo Mariotti per il ricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA

Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Livorno con sentenza n. 426 del 2007 dichiarava inammissibile il ricorso proposto da G.C. contro l’ordinanza – ingiunzione n. 213/05 della Direzione Provinciale di Livorno, per essere stato depositato il 4.01.2006 nei confronti dell’ordinanza anzidetta notificata il 24.11.2005 e quindi oltre il termine di trenta giorni di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22.

Tale decisione, appellata dal G., è stata confermata dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 872 del 2008, fa quale ha ritenuto tardiva la produzione della copia della cartolina, relativa alla notificazione: ha considerato tale copia inidonea ai fini probatori ed ha osservato infine che da detta copia si rilevava che la notificazione era avvenuta in data 24.11.2005, mentre fa data di emissione del provvedimento era del precedente 9.11.2005. Il G. ricorre per cassazione con cinque motivi. La DPL non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va esaminato, avendo carattere prioritario, il quarto motivo del ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 3, comma 8;

Al riguardo il G. contesta la sentenza di appello laddove afferma che dalla copia dell’avviso di ricevimento si rileva che la notificazione è avvenuta il 24 novembre 2005, che però costituisce la data di spedizione, mentre in data 6 dicembre 2005 il plico – depositato presso l’ufficio postale – risulta ritirato. Dal che, secondo il ricorrente, la tempestività del ricorso in opposizione, depositato in data 4 gennaio 2006.

Il motivo è inammissibile, giacchè non è stata sollevata doglianza relativa ad error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, comportante nullità della sentenza o del procedimento, ma violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il che impedisce al giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti di causa.

La pronuncia di inammissibilità di tale motivo ha effetto assorbente delle censure contenute negli altri motivi, con cui si assume la tempestività del ricorso e l’erronea ripartizione dell’onere della prova (primo motivo), la tempestività del ricorso e la ritualità della produzione in appello di copia dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica a mezzo posta dell’atto opposto (secondo motivo), la tempestività del ricorso e l’efficacia probatoria della copia fotostatica di documento non disconosciuto dalla controparte (terzo motivo), tempestività del ricorso e vizio di motivazione circa l’accertamento della data di notifica dell’ordinanza – ingiunzione, la data di spedizione e quella di ritiro del plico contenente l’atto opposto (quinto motivo). Nessuna statuizione va emessa sulle spese del giudizio di cassazione, non essendosi costituita l’intimata DPL di Livorno.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2011

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