Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22547 del 28/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 28/10/2011), n.22547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DEL TERRITORIO, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

T.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAMERINO N.

15, presso lo studio dell’avvocato CIPRIANI ROMOLO GIUSEPPE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BORRI PAOLO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1407/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 06/11/2006 R.G.N. 1782/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Firenze ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia del Territorio di Arezzo avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo, con la quale era stato dichiarato il diritto di T.G.F., dipendente dell’Agenzia del territorio con la qualifica di impiegato di nono livello, al trattamento economico di dirigente per le mansioni superiori espletate dal novembre 1998 al gennaio 2000 con l’incarico di direttore reggente del Reparto (OMISSIS) della stessa Agenzia. A tale conclusione la Corte di merito è pervenuta osservando che non poteva condividersi la tesi dell’Agenzia, secondo cui si doveva negare il riconoscimento del diritto al maggior trattamento economico in quanto le mansioni di reggenza dell’ufficio dirigenziale rientravano tra quelle dei lavoratori appartenenti alla nona qualifica funzionale, dovendo ritenersi invece che, in base alla stessa normativa invocata dall’appellante (D.P.R. n. 266 del 1987, art. 20), le c.d. funzioni vicarie fossero consentite solo nei casi in cui si fosse provveduto alla “sostituzione” del dirigente in caso di assenza o di impedimento o quando si fosse ottenuto la reggenza dell’ufficio in attesa della designazione del dirigente titolare, ipotesi che non si riscontravano nella fattispecie in esame.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Agenzia del Territorio affidandosi ad un unico motivo di ricorso cui resiste con controricorso il T..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo si lamenta violazione degli artt. 3 e 36 Cost., D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, D.P.R. n. 266 del 1987, art. 20 e del ccnl Comparto Ministeri 1998/2001, pubblicato in GU 25.2.1999, n. 456, chiedendo a questa Corte di stabilire se “tra le mansioni dei lavoratori appartenenti alla nona qualifica funzionale, poi posizione economica C3, rispettivamente disciplinate dal D.P.R. n. 266 del 1997 e dal CCNL 1988/01, rientra anche l’espletamento di funzioni di reggenza di un ufficio dirigenziale per vacanza del relativo posto”; se “ai lavoratori appartenenti alla nona qualifica funzionale, poi posizione economica C3, chiamati a svolgere le mansioni di reggenza di un ufficio dirigenziale per vacanza del relativo posto debba essere riconosciuta in aggiunta al proprio trattamento economico solo la retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale, senza alcuna rilevanza della durata temporale del suddetto incarico”; se “lo svolgimento di mansioni pienamente rispondenti a quelle che il legislatore e la contrattazione collettiva hanno specificamente incluso nell’area e nel profilo di appartenenza del dipendente ne esclude la qualificabilità come esercizio di fatto di mansioni superiori che possa giustificare la richiesta di trattamento retributivo superiore ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 4”.

2.- Il ricorso è infondato. I quesiti formulati da parte ricorrente devono trovare risposta nei principi più volte ribaditi da questa Corte, da ultimo a sezioni unite con la sentenza n. 3814 del 2011, secondo cui in tema di reggenza da parte del personale appartenente alla qualifica C3 del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, il D.P.R. n. 266 del 1987, art. 20 (contenente le norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dei Ministeri) deve essere interpretato, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza e dei principi generali di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 c.c. e D.Lgs. n. 165 del 2011, art. 32), nel senso che l’ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità (“in attesa della destinazione del dirigente titolare”), con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo in virtù della suddetta specifica norma regolamentare, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicchè, a di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell’ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali. Nè, a tal fine, assume rilievo la disposizione di cui all’art. 24 del CCNL del 16 febbraio 1999 comparto ministeri – personale non dirigente, che – nel disciplinare il trattamento retributivo conseguente all’attribuzione di mansioni immediatamente superiori alla qualifica di appartenenza – riguarda la diversa ipotesi di sostituzione di dirigenti assenti temporaneamente.

3.- Va dunque ribadito che la declaratoria del profilo lavorativo della posizione economica C3, di cui all’allegato A al CCNL del comparto ministeri del 16.2.1999, non ricomprende nelle funzioni proprie del citato profilo l’espletamento delle funzioni di reggenza della superiore posizione lavorativa dirigenziale per vacanza del titolare del posto. Ne consegue che correttamente i giudici di merito – avendo accertato che, nella specie, le mansioni superiori erano state assegnate in ragione della vacanza del posto e che nel corso del loro svolgimento nessuna procedura era stata attivata per la copertura del posto medesimo – hanno riconosciuto al dipendente il diritto alle differenze retributive previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5, per lo svolgimento di mansioni dirigenziali connesse alla reggenza dell’ufficio.

4.- Il ricorso deve essere pertanto respinto con la conferma della sentenza impugnata.

5.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 50,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA